ARTICOLO 1
1. La scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata all'art. 4,
comma 5, della legge
regionale 3 novembre 1982, n. 29, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di indennità compensativa, è spostata al 31 maggio di ogni
anno.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.