Legge
da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 33/2006 che ha abrogato la
l.r. 32/85
ARTICOLO 1
(Finalità)
[1.
La presente legge concerne l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature
sportive, ancorchè oggetto dei benefici di cui alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano
attività motorio - ricreative, ginniche di muscolazione e di formazione fisica
non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
2.
Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore
deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario
equipollente.]