* l'art. 21
della l.r.
33/2006 così dispone :
1. La presente legge esplica i suoi effetti a far tempo dai programmi
che si realizzeranno nell'anno 2007. Per quelli che si realizzano nell'anno 2006
si applicano le disposizioni della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per
l'attività motoria e sportiva - Abrogazione L.R.
21 luglio 1978, n. 32).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la L.R. n. 32/1985 è abrogata con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
omissis
* Vedi anche la l.r.
6 luglio 1999, n. 21 "Nuove norme per l'utilizzazione degli
impianti.
TITOLO
I
ARTICOLO
1
(Premessa)
La Regione Puglia, in
attuazione delle finalita' dell' art. 13 dello Statuto, considera lo sport
un servizio sociale di primaria
importanza.
ARTICOLO
2
(Finalita' della
legge)
La Regione, nell' ambito delle
funzioni ad essa spettanti in relazione all' art. 56 del DPR n. 616 del 24/ 7/
1977, promuove:
a) la realizzazione di impianti
ed attrezzature sportive armonicamente localizzate nel territorio
regionale;
b) lo sviluppo delle attivita'
motorie e sportive anche mediante
il potenziamento del momento
associativo.
TITOLO
II
ARTICOLO
3
(Comitato regionale dello
sport)
Il Comitato regionale dello
Sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per
l' attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, e' composto
da:
a) l' Assessore competente, che
lo presiede;
b) gli Assessori allo Sport
delle cinque Amministrazioni provinciali;
c) il Sindaco, o l' Assessore
delegato allo Sport, dei Comuni capoluoghi di provincia;
d) tre rappresentanti degli
altri Comuni della Regione designati dall' ANCI pugliese, in modo da garantire
la presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 ed
i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;
e) il delegato regionale del
CONI;
f) i cinque presidenti
provinciali del CONI;
g) cinque rappresentanti
regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio
regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;
h) i coordinatori provinciali
dell' educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli
Studi;
i) n. 7 rappresentanti degli
Enti i promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in
sede regionale, designati d' intesa tra i medesimi;
l) n. 4 esperti nominati dalla
Giunta regionale di cui:
- n. 1 socio - psico -
pedagogista;
- n. 1 tecnico del servizio
regionale impianti sportivi designato dal CONI;
- n. 1 specialista in medicina
sportiva designato dal Comitato regionale della Federazione medici
sportivi;
- n. 1 tecnico - urbanista
dell' Assessorato regionale all' Urbanistica;
m) n. 1 rappresentante delle
tre Forze Armate designato d' intesa tra i rispettivi Comandi;
n) n. 1 rappresentante della
stampa sportiva;
o) il Coordinatore del Settore
Sport.
Funge da Segretario un
funzionario dell' Assessorato competente.
Il Comitato elegge nel suo seno
un Vice Presidente.
Gli Enti e gli organismi
interessati provvedono a designare e a comunicare i nominativi dei propri
rappresentanti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il Comitato regionale per lo
Sport potra' esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di
tutti i rappresentanti, purche' sia stata nominata almeno la meta' più uno degli
aventi diritto.
Il Comitato, costituito con
Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore
competente, dura in carica cinque anni e decade, comunque, con il rinnovo del
Consiglio regionale.
Esso si riunisce almeno quattro
volte l' anno ed ha sede presso la Giunta regionale.
L' integrazione degli eventuali
componenti mancanti o la sostituzione di quelli precedentemente nominati potra'
avvenire con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato puo' essere
articolato in commissioni e gruppi di lavoro con compiti di studio,
organizzazione ed esecuzione delle indicazioni da esso espresse.
Il funzionamento del Comitato
e' disciplinato con apposito regolamento interno.
ARTICOLO
4
(Compiti del Comitato regionale
dello Sport)
Il Comitato regionale dello
Sport:
- formula proposte sulle
materie disciplinate dalla presente legge;
- esprime pareri sui programmi
di intervento di cui alla presente legge.
ARTICOLO
5
(Indennita' prevista per i
componenti il Comitato regionale dello Sport)
Ai componenti il Comitato,
estranei all' amministrazione regionale, sono corrisposte le indennita' di cui
all' art.4 della LR 12/ 8/ 1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO
6
(Comitati
locali)
Le Province d' intesa con i
Comuni, possono costituire Comitati con compiti di programmazione e di
coordinamento delle attivita' volte alla diffusione omogenea sul territorio
della pratica sportiva.
Formulano proposte in ordine
alla localizzazione degli impianti sportivi nell' ambito provinciale nel
rispetto del Piano di sviluppo regionale per lo sport e sue fasi
attuative.
I Comuni, nell' ambito della
loro autonomia, possono costituire Comitati locali con compiti di promozione ed
indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l' uso e la gestione degli
impianti di interesse comunale.
TITOLO
III
ARTICOLO
7
(Soggetti
destinatari)
Destinatari delle provvidenze
previste dalla presente legge sono:
a) Comuni, loro Consorzi,
Comprensori e Comunita' Montane;
b) Enti di promozione sportiva
riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello
regionale;
c) società
e associazioni sportive, anche se prive di personalità giuridica, purchè
regolarmente iscritte alle relative Federazioni nazionali o, comunque,
costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata; (1)
d) la delegazione regionale del
CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati regionali delle
Federazioni Nazionali sportive limitatamente a studi, ricerche, documentazioni,
sperimentazioni e convegni che abbiano l' obiettivo di concorrere alla
programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche
di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lett. " b" e " c"
del successivo art. 8;
e) Enti
militari.
Sono escluse societa' ed
associazioni che abbiano fini di lucro.
(1) Lettera così sostituita dalla l.r. 1/2005, art. 69
ARTICOLO
8 (2)
(Programma di
interventi)
Gli interventi previsti dalla
presente legge sono diretti alla:
a) costruzione, acquisto,
ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e
per la attivita' dilettantistica; (3)
b) acquisto di attrezzature
tecnico - sportive fisse e mobili;
c) promozione di attivita'
sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e
tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;
d) organizzazione di
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali; (4)
e) studi e
ricerche;
f) utilizzo palestre
scolastiche;
g) gestione diretta degli enti
locali degli impianti sportivi di loro proprieta'.
(2) Vedi la l.r. 42/2008, art. 11
(3) Vedi
la l.r. 52/2019, art. 34 che così dispone : " art. 34 ( Contributi per
l’impiantistica sportiva ) 1. Al fine di consentire l’integrazione delle
istanze per i contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva,
formalmente assegnati in favore dei soggetti beneficiari (comuni e parrocchie),
ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per
l’attività motoria e sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n.
32) ed ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), è prorogato
l’invio della documentazione prevista entro il 27 febbraio 2020.
2. I
soggetti beneficiari di cui al comma 1, al fine della concessione formale dei
contributi, devono integrare l’istanza, attualizzando i progetti e la
documentazione presentata, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, pena
la revoca definitiva del beneficio assegnato.
(4) Il Governo ha osservato che gli interventi diretti alla
organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali di cui agli
artt. 8 lett. d) e 26 devono avere carattere prettamente promozionale, stante la
riserva espressa al CONI delle attribuzioni relative all'organizzazione di
attività agonistiche ad ogni livello, sancita dall'art. 56, secondo comma lett.
b) del D.P.R. n. 616 del 1977.
TITOLO III CAPO
I
ARTICOLO
9
(Impianti
sportivi)
Per la realizzazione delle opere di cui al
precedente art. 8, lett. a), l' intervento finanziario regionale puo' avvenire
con le seguenti modalita':
a) in conto capitale: in unica soluzione o
piu' rate annuali, distribuite per gli anni di validita' del bilancio
pluriennale regionale;
b) in conto interesse: mediante
contributi pluriennali in misura costante annua per la durata variabile da un
minimo di 10 ad un massimo di 35 anni.
I due tipi di interventi sono
cumulabili.*
* Comma così modificato dall’art. 43 della
l.r. 16/97
Ai destinatari indicati dall' art. 7, lett. a, puo' essere concesso il
finanziamento in conto capitale nella misura del 100/ 100 della spesa ritenuta
ammissibile.
Il contributo in conto capitale e in conto
interessi potra' subire variazioni in aumento quando i destinatari siano
Consorzi di Comuni che realizzano impianti sportivi ad utilizzazione
intercomunale.
Ai destinatari previsti dall' art. 7, lett. b), c) ed e) puo' essere concesso
un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa
ritenuta ammissibile, che non puo' superare l' importo di 500
milioni.
Per quanto attiene al contributo in conto
interessi di cui alla lett. b), primo comma, del presente articolo, la Regione
provvedera' con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi
Istituti di credito. Le modalita'
di concessione dei benefici finanziari saranno indicate negli atti di
convenzione suddetti.
Ai benefici di cui al comma precedente
possono essere ammessi i soggetti
indicati nell' art. 7, lett. a), b), d) ed e); inoltre quelli di cui alla lett.
c) del medesimo art. 7, se in possesso della personalità giuridica, nonché i
soggetti previsti dall’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n.
91.*
*Comma così sostituito dall’art. 43 della
l.r. 16/97
ARTICOLO 9 bis*
* Articolo
così introdotto dal comma 1 dell’art. 41 della l.r.
14/2004
1. Ai benefici di cui all'articolo 9
possono altresì essere ammessi:
a)
le associazioni di volontariato con personalità giuridica che presentino
progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture sportive di loro
pertinenza messe a disposizione delle categorie
assistite;
b)
gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli enti delle altre
confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
della Repubblica italiana, per progetti nell'ambito dell'impiantistica
sportiva.
2.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore sport raccoglie le
istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul territorio regionale e
dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle altre confessioni
religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto degli interventi
finanziari.
3.
Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il finanziamento in conto
capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
4.
In fase di prima applicazione le istanze devono essere presentate al Settore
sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge corredate della documentazione di seguito
riportata ed estrapolata dall'articolo 13:
a)
progetto di massima, che deve comprendere:
1)
planimetria generale e inquadramento;
2)
elaborati grafici in numero e scala sufficienti a individuare la struttura e gli
interventi da realizzare;
3)
relazione tecnica atta a mettere in evidenza le caratteristiche della struttura
sportiva in funzione degli interventi previsti e illustrativa in relazione alle
finalità della presente legge;
4)
computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla realizzazione
dell'opera;
b)
titolarità del suolo e compatibilità urbanistica..
ARTICOLO
10
(Piano pluriennale per la
realizzazione degli impianti sportivi)
Al fine di coordinare gli
interventi nel settore, in conformita' del piano regionale di sviluppo e dello
sport, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello Sport, formula
ed approva il piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi nel
territorio della Regione.
Tale piano e' sottoposto all'
approvazione del Consiglio regionale.
Il piano deve contenere le
analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo
del sistema sportivo, in armonia con i piani degli altri settori della Regione e
degli Enti locali.
ARTICOLO
11
(Piano annuale d' intervento
per gli impianti sportivi)
In conformita' al piano
pluriennale di cui all' articolo precedente e sulla base delle domande
pervenute, su proposta dell' Assessore competente, sentito il Comitato regionale
dello Sport, la Giunta regionale propone al Consiglio il piano annuale di
riparto entro 40 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione
delle istanze.
Il piano contiene le iniziative
ammesse, determina la spesa ammissibile e l' ammontare del contributo per ogni
singolo intervento.
ARTICOLO 11 bis
*
*Articolo
così introdotto dall’art. 43 della
l.r. 16/97
1. Per l’attuazione del piano annuale
degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all’art.
9, comma 1, lett. b), la Regione può costituire un apposito fondo a contabilità
separata presso l’Istituto di credito sportivo, che lo gestisce nelle forme e
nei modi che saranno indicati in apposita “convenzione” da stipularsi tra la
Regione Puglia e l’Istituto per il credito sportivo.
2. Le disponibilità derivanti dai
pronunciamenti di decadenza dei beneficiari delle provvidenze di cui alla
presente legge, limitatamente all’art. 9, comma 1, lett. b), sono destinati al
rifinanziamento del fondo di cui al comma precedente.
ARTICOLO
12
(Condizioni e criteri per la
concessione dei contributi per impianti sportivi).
Al fine della predisposizione
del piano annuale di cui al precedente art. 11 si tiene conto delle seguenti
condizioni e criteri in ordine di priorita'.
Sono
condizioni:
1) compatibilita' con il piano
regionale dello sport;
2) disponibilita' immediata del
suolo;
3) ubicazione degli impianti in
aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;
4) adozione di soluzioni
tecniche per l' abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 27/ 4/
78 n. 384.
Sono criteri da considerarsi in
ordine di priorita':
a) utilizzazione consortile da
parte dei vari Comuni;
b) completamento, conservazione
ed ammodernamento di impianti esistenti;
c) polivalenza degli impianti
di base al fine di conseguire la piu' larga utilizzazione per la pratica dell'
attivita' motoria e sportiva;
d) localizzazione nelle zone
montane e depresse;
e) costruzione di impianti in
quartieri metropolitani a forte espansione demografica e/ o relativo sviluppo
industriale;
f) realizzazione di impianti
essenziali e di base nei Comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento
alle esigenze della popolazione scolastica;
g) compatibilita' e
complementarieta' con l' offerta turistica e ricettiva, ove si tratti di
impianti localizzati in zone a vocazione turistica.
ARTICOLO
13
(Documentazione per
impianti)
Le domande per
la concessione dei contributi di cui all' art. 8, lett. a), devono pervenire
all' Assessorato competente entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni
anno*, corredate dalla seguente documentazione: (* termine così modificato dall'art. 43
della l.r. 16/97)
1) - nel caso si tratti di Ente
pubblico:
copia della deliberazione con
la quale si e' deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si
chiede l' intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte
pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove
richieste;
- nel caso di organismi
privati:
copia autentica di apposita
delibera dell' assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura
finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo
regionale;
2) - progetto di massima che
dovra' comprendere:
a) planimetria generale della
zona interessata;
b) elaborati grafici in numero
e scala sufficienti ad individuare l' opera nel suo insieme e nelle varie
parti;
c) relazione tecnica
illustrativa atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell'
impianto, l' effettiva necessita' ed utilita' delle opere in relazione alle
finalita' della presente legge e compatibilita' con eventuali altri impianti
esistenti nella zona;
d) preventivo sommario di spesa
e regolamentazione di utilizzazione;
3) - titolo di proprieta' del
suolo o, in mancanza, atto di asservimento dell' area per un periodo non
inferiore a 10 anni; concessione demaniale corredata di fidejussione bancaria
atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri
connessi, nell' eventualita' di cessazione del rapporto di concessione prima di
10 anni;
4) - estratto di mappa e
stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico
generale ed attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di
fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in
copia conforme;
5) - dichiarazione del sindaco
dalla quale risulti se la localita' nella quale e' prevista l' opera sia o meno
sottoposta a vincoli paesaggistici, storici, monumentali, archeologici,
idrogeologici e forestali;
6) - piano
finanziario;
7) - dichiarazione che le opere
programmate non sono state realizzate;
8) - copia autentica dell' Atto
Costitutivo e Statuto degli Enti ed organismi di cui alla lett. c) dell' art. 7
redatto con atto pubblico;
9) - per i destinatari di cui
alla lett. e) dell' art. 7 e' necessaria domanda dell' Ente militare interessato
completa di autorizzazione del Comando superiore
responsabile;
10) - relazione esplicativa e
previsione dei tempi per la realizzazione dell' opera.
ARTICOLO
14
(Documentazione
esecutiva)
L' Assessorato allo Sport,
approvato il piano di riparto annuale di cui al precedente art. 11, ne da'
comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine di 180
giorni, a pena di decadenza, devono produrre la seguente documentazione:
a) progetto esecutivo completo
degli elaborati tecnici, approvato dall' organo
competente;
b) concessione o autorizzazione
edilizia;
c) piano finanziario di
copertura della spesa;
d) dichiarazione dalla quale
risulti l' ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri
Enti pubblici ovvero richieste;
e) schema di regolamento o di
convenzione circa la modalita' di utilizzazione dell'
impianto;
f) parere tecnico del CONI
sugli atti progettuali;
g) piano di
gestione;
h) nel caso di concessione in
precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di
Assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.
ARTICOLO
15
(Concessione ed
erogazione)
I contributi
di cui all' art. 9, lett. a), in favore dei Comuni ed altri Enti pubblici sono
concessi con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se
delegato, ai sensi dell' art. 8 della LR 12/ 8/ 78, n. 37, e successive
modifiche ed integrazioni. (la l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r.
27/85)
La liquidazione ed erogazione
di detti contributi avverra' ai sensi dell' art. 9 della LR 12/ 8/ 78, n. 37, e
successive modifiche ed integrazioni.
I contributi di cui alla lett.
a) dell' art. 9, in favore delle associazioni sportive ed altri organismi sono
concessi con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore
competente se delegato.
Detti contributi vengono
liquidati previo sopralluogo da parte di funzionari dell' Assessorato tendente
ad accertare la conformita' delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo,
nonche' la congruita' della spesa ammessa.
Per i destinatari di cui al 3
comma del presente articolo, l'
erogazione del contributo e' comunque subordinata alla stipula di una
convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l' uso sociale dell'
impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe
concordate.
I fondi che si renderanno
disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del 1 comma del
precedente art. 14 potranno essere utilizzati nell' ambito dei programmi di
intervento anche degli esercizi finanziari successivi, con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO
16
(Validita' delle
domande)
Le domande per la concessione
dei contributi di cui al precedente art.9 non ammesse a contributo in un
esercizio finanziario sono ritenute valide per i programmi successivi su
espressa richiesta dell' Ente interessato.
Tale richiesta deve pervenire
nel termine indicato dalla presente legge per la presentazione annuale delle
domande di contributo ed eventualmente aggiornata mediante idonea
documentazione.
ARTICOLO
17
(Vincolo di
destinazione)
I beneficiari delle provvidenze
concesse ai sensi del precedente art. 8, lett. a), devono obbligarsi a mantenere
la continuita' della destinazione dell' opera realizzata per la durata di almeno
anni quindici.
ARTICOLO
18
(Riduzione e revoca dei
contributi)
La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore competente, qualora in sede di verifica delle opere
venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce
proporzionalmente il contributo concesso.
Con la stessa prassi la
concessione del contributo puo' essere revocata se:
a) l' iniziativa non venga
realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate
irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;
c) venga mutata la destinazione
dell' impianto prima del termine previsto dal precedente articolo
17;
d) vengano apportate all'
impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente
autorizzate dalla Giunta regionale salvo che trattasi di necessita' temporanee e
straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature
sportive da parte delle Forze Armate.
ARTICOLO
19
(Disposizioni
transitorie)
Fino all' approvazione del
piano pluriennale di intervento di cui al precedente art. 10, il piano annuale
di riparto per l' assegnazione dei contributi previsti dall' art. 9 della
presente legge viene effettuato a seconda delle priorita' definite dal Piano
regionale di sviluppo ed in conformita' della politica generale di
programmazione degli interventi regionali nel settore
sportivo.
ARTICOLO
20
(Utilizzazione degli
impianti)
L' utilizzazione degli impianti
sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovra' essere garantita a
tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici
operanti nell' ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati,
ancorche' a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli
impianti.
ARTICOLO
21
(Direttive per la gestione
degli impianti)
La Giunta regionale, sentito il
Comitato regionale dello Sport, impartisce le direttive per coordinare la
gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.
TITOLO III CAPO
II
ARTICOLO
22
(Attrezzature tecnico -
sportive – Criteri per la concessione dei contributi)
La Giunta regionale concede,
con programma annuale, contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al
precedente art. 7, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta
ammissibile, per l' acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse o
mobili.
Per la predisposizione del
piano annuale di riparto si tiene conto delle seguenti priorita':
- fruibilita' di polivalenza ed
economicita' di gestione degli impianti che l' installazione delle attrezzature
permette di realizzare;
- corrispondenza con la
destinazione d' uso degli impianti;
- destinazione all' uso
integrato fra i soggetti con ridotta capacita' psico -motoria, per gli anziani
ed i bambini.
ARTICOLO
23
(Modalita' per la
richiesta)
Le domande di concessione dei
contributi di cui al precedente art. 22 devono essere inoltrate all' Assessore
competente, entro il termine del 28 febbraio, corredata
da:
- relazione illustrativa delle
caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si
intende dare;
- preventivo di spesa con
prezzi unitari e totali;
- copia notarile dell' atto
costitutivo e Statuto della Societa' o Ente;
- ogni altra notizia utile ai
fini della determinazione dell' intervento regionale.
ARTICOLO
24
(Liquidazione ed
erogazione)
Alla liquidazione ed erogazione
dei contributi di cui al precedente art. 22 si provvede con Decreto del
Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se delegato, previa
esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa
ammessa ed eventuale visita sopralluogo.
Qualora la spesa sostenuta non
raggiunga quella ammessa, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.
ARTICOLO
25
(Ammissibilita' ai benefici in
relazione all' inizio delle opere)
I contributi di cui alla
presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per
attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO III CAPO
III
ARTICOLO
26
(Manifestazioni
sportive)
La Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore competente, e' autorizzata a concedere contributi,
nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo
svolgimento di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza
nazionale o internazionale che si svolgono in conformita' con le finalita' della
presente legge e concorrano a divulgare la pratica sportiva nell' ambito del
territorio regionale.
Le domande devono pervenire
all' Assessorato competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'
avvenimento e devono essere corredate:
- da una relazione illustrativa
sulla finalita' e sull' organizzazione della manifestazione;
- dal piano finanziario delle
entrate e delle uscite;
- da ogni ulteriore elemento
necessario ai fini della concessione del contributo.
Alla liquidazione dei
contributi si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'
Assessore, se delegato, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l'
effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a
firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente
sostenute e gli eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con
allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a
contributo.
Qualora la spesa sostenuta non
raggiunga quella ammessa, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.
I contributi concessi non sono
cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione.
ARTICOLO
27
(Attivita'
sportiva)
In applicazione del precedente
art. 8, lett. c) la Regione concede contributi a favore degli Enti ed
Associazioni di cui all' art. 7 della presente legge nella misura massima del
50% della spesa ritenuta ammissibile.
Le istanze devono essere
inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e corredate
da:
- relazione illustrativa dei
programmi che si intendono attuare;
- piano finanziario indicante
le entrate e le uscite;
- atto costitutivo e Statuto
redatto in forma pubblica.
L' Ufficio competente potra'
inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della
determinazione dell' intervento regionale.
Il programma annuale di riparto
e' predisposto dall' Assessorato allo Sport, acquisito il parere del Comitato di
cui all' art. 3, ed approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare
competente.
Per ottenere la liquidazione
del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull' attivita'
svolta e sui risultati ottenuti, il rendiconto delle spese sostenute corredate
da giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo
e l' attestazione della Federazione o Ente di promozione sportive a cui la
societa' eventualmente e' affiliata circa l' attivita'
svolta.
La liquidazione e' disposta con
Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore se delegato.
Qualora la spesa sostenuta non
raggiunga quella ammessa, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.
TITOLO III CAPO
IV
ARTICOLO
28
(Studi e
ricerche)
La Giunta regionale, sentita la
Commissione competente ed il Comitato regionale dello Sport, promuove ed
effettua:
convegni, studi, ricerche,
sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione degli atti
relativi - direttamente o tramite il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e
gli Enti nazionali di promozione sportiva presenti a livello regionale, gli
Istituti di livello universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.
Tali iniziative potranno essere
attuate anche su proposta degli Enti sopraccitati relativamente a specifici
campi di intervento, previa intesa con l' Assessorato competente.
Per le iniziative di cui al
comma precedente gli interventi contributivi potranno essere concessi fino al
limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
TITOLO III CAPO
V
ARTICOLO
29
(Uso delle attrezzature
scolastiche per attivita' sportive)
Gli Enti locali concordano,
mediante apposite convenzioni con i Consigli di circolo e d' istituto, l' uso
degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell' orario scolastico, per l'
utilizzazione da parte dell' associazionismo sportivo ricreativo e anche per
promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma
del 2 comma dell' art. 12 della legge 4/ 8/ 1977, n. 517.
In tal caso, la Regione puo'
intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonche' per i servizi
di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 75% della
spesa ritenuta ammissibile.
Gli Enti proprietari presentano
all' uopo domanda di contributo allo Assessorato competente entro il 31 Ottobre
di ogni anno, corredata della documentazione relativa alla spesa sostenuta e
alle eventuali somme introitate.
TITOLO
IV
ARTICOLO
30
(Disposizioni
Finanziarie)
Omissis
TITOLO
V
ARTICOLO
31
(Norma
transitoria)
Le domande gia' presentate, ai
sensi delle LLRR 21/ 7/ 78, n. 32 e 28/ 8/ 79, n. 52, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge si considerano ritualmente proposte.
In fase di prima applicazione
della presente normativa, le domande devono essere presentate entro e non oltre
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
32
(Abrogazione)
Con l' entrata in vigore della
presente legge e' abrogata la LR 21/ 7/ 78, n. 32, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' ogni altra disposizione che sia in contrasto con la
presente legge.