ARTICOLO 1
1.         
Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il 
diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 
dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione dal servizio 
entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" 
pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa 
l’indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero 
percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di 
età.
2.         
L’importo massimo dell’indennità di cui al comma 1 non potrà superare, in 
ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di 
qualifica, compresa l’indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999. 
3. La presente normativa non si 
applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che 
debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.
ARTICOLO 2
1.         
L’indennità di cui all’articolo 1 sarà corrisposta fino a un massimo di 
dodici mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l’eventuale saldo sarà 
corrisposto entro il 31 dicembre 2001.
2.         
La cessazione dal servizio avverrà entro novanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al 
collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione 
della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all’articolo 1, comma 3. Per gli 
altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.
ARTICOLO 3
1.         
I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in 
diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di 
cui alla tabella A (articolo 22, 
comma 1) della legge 
regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
2.         
La legge 
regionale 31 dicembre 1991, n.16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al 
decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, 
n. 37 (‘Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione 
Puglia’) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La 
lettera f) del comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 7/1997 è 
abrogata.
3.         
Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci 
relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.
            
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed 
entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.