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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
26
Data
04/09/2001
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 2001, n. 137.
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’ammontare del tributo speciale di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:

A. RIFIUTI SPECIALI TAL QUALI

A.1   euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;

A.2   euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi;

A.3   euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzioni e demolizioni.

B. RIFIUTI URBANI TAL QUALI

B.1   euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;

        B.2    euro 11 (undici) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di àmbito nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di àmbito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito. *

 

        * lettera così sostituita dall’art.5 della  l.r. 31/2001

Art. 2

1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all’articolo 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, devono riportare il peso dei rifiuti, conferiti in discarica, espresso in tonnellate e/o frazioni di esse, al fine di agevolare le operazioni di verifica.

2.Analoga indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui all’articolo 3, comma 30, della legge n. 549 del 1995.