(*) Vedi
nota
TITOLO
I
NORME DI
ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2001
(Finalità)
1.
Nello stato di
previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2001,
approvato con legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono introdotte le
variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori
risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2000, nonché le variazioni
ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di
spesa.
2.
Il saldo finanziario
attivo, già iscritto per lire 664.450.955.012 al competente capitolo di entrata
1011001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2001, viene conseguentemente
rideterminato in lire 795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi
per le finalità di cui al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito
capitolo di bilancio, quanto a lire 28.666.105.711 all’impinguamento del
capitolo 1121028 “Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti
da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale
di variazione al bilancio di previsione 2001” e, per la restante parte, al
finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e
obbligatorie.
3.
Gli allegati A e B
contengono l’analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente
dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali, in termini di competenza e cassa, per effetto della utilizzazione
dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e
2.
(Copertura disavanzi sanitari esercizio
2001)
1.
Al fine di assicurare, secondo quanto
previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la
copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per
l’esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere
derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’articolo 1,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già
fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l’anno 2000, allo 0,9
per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell’1,4 per
cento.*
* addizionale ridotta all'1,2% per
i redditi riferiti all'anno di imposta 2003, ai sensi dell'art. 5 della l.r.
4/03
2.
All’addizionale di cui
al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3.
Ai fini di cui al
comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa
sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto
“Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l’esercizio
2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001”, gestito ai sensi
dell’articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con
uno stanziamento di lire 100 miliardi.
4.
Le risorse
finanziarie, di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile
2000, n.9, provenienti dall’alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e
ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenziale, sono
integralmente utilizzate per i ripiani dei disavanzi sanitari derivanti
dall’esercizio 2001. All’attivazione delle relative procedure provvedono gli
stessi direttori generali delle aziende secondo la normativa vigente, previa
autorizzazione della Giunta regionale.
5.
Le disposizioni di cui
all’articolo 16 della l.r. 14/2001, contenenti le misure di ripiano, mediante
contrazione di mutuo, dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi 1995-1999,
nonché delle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, sono estese, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del d.l. 347/2001, convertito dalla l. 405/2001, all’esercizio
2000.
1. Al fine di
provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, mediante apporti di capitale ripartito per ogni singolo
ente sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali in essere al 31
dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di contrarre mutui con aziende e
istituti di credito nonché con la Cassa depositi e
prestiti.
2. Per gli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale è
autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri e le modalità di
erogazione.
Art.
4
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della
spesa)
1.
Per effetto delle
variazioni di cui all’articolo 1 della presente legge, l’ammontare complessivo
dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001 è
modificato in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire
41.863.540.323.971 in termini di cassa per l’entrata e in lire
31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in
termini di cassa per la spesa.
TITOLO II
NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni
in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della
spesa sanitaria
Art. 5*
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)
1.
Gli obiettivi di
miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, di
cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono
confermati per l’anno 2002. Le penalizzazioni connesse alle inadempienze sono
individuate nella deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001,
n.1392.
2.
Nel documento di
indirizzo economico-funzionale per l’anno 2002, la Giunta regionale, al fine di
ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic
Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al
predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso
(day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un
minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia
di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione
non inferiore al 50 per cento.
* Le disposizioni di cui al presente articolo
restano confermate per l’anno 2003 ai sensi dell’art.4 della l.r. 20/2002 e per
l’anno 2004 ai sensi del comma 1 dell’art. 29 della l.r. 1/2004. Vedi anche
quanto disposto all'art. 31 della l.r. 4/03.
Art. 6
(Disposizioni in materia di beni e
servizi)*
1.
Il termine del 31
dicembre 2001 di cui all’articolo 20, comma 9, della l.r. 28/2000 è prorogato al
31 dicembre 2002.
2. *Le aziende e gli istituti
del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una
durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui l’oggetto del contratto
preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l’onere di effettuare, per conto
dell’amministrazione appaltante, cospicui investimenti per l’acquisizione di
tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata
maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto
sinallagmatico.
* Comma così sostituito dal comma
3 dell’art. 24 della l.r. 1/2004
3. Abrogato dal comma 7 dell’art. 29 della l.r.
1/2004.
4. Abrogato dal comma 7 dell’art. 29 della l.r.
1/2004.
5. Abrogato dal comma 7 dell’art. 29 della l.r.
1/2004.
* Le disposizioni di cui al presente articolo
aventi scadenza 31 dicembre 2002, sono state prorogate al 31 dicembre 2003
dall’art. 5 della l.r. 20/2002
Art. 7
(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per
l’esercizio 2002 e tetti di spesa)
1.
Ai fini della
predisposizione del bilancio preventivo per l’esercizio 2002, le aziende unità
sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte
per l’anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001,
maggiorate del 10 per cento.
2.
Le aziende ospedaliere
e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici
iscrivono tra i ricavi:
a)
il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore
delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via
provvisoria;
b) i
costi standard delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 20 della l.r.
28/2000;
c) i
costi per l’erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel
2001;
d)
una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 8* per cento per
l’Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6** per cento per l’Azienda
Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali
decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che
l’azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività.
* percentuale già elevata al 5%
dall’art. 19 della l.r. 7/2002 è
ulteriormente elevata all’8% dall’art. 26 della l.r.
14/2004
** percentuale all’8% dall’art. 19 della l.r.
7/2002
3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS
privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.
Art. 8
(Disposizioni in materia di
personale)
1.
Il numero dei
dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il
3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999.
2.
La deroga per il
personale sanitario, prevista all’articolo 23, comma 4, della l.r. 28/2000, è
estesa agli operatori tecnici - autisti di ambulanza e agli ausiliari
socio-sanitari addetti ai servizi sanitari, nel rispetto dei limiti della
dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente articolo e dei vincoli per
gli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del 3 per
cento.
3. Sono portate a termine per i posti messi
a concorso, ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
luglio 1997, n. 365.
4. I posti necessari per l’inquadramento
del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle
rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e
finanziari ivi determinati.
5. Per l’anno 2002, fino all’attuazione
delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell’articolo 3 del d.l.
347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15,
15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto
legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma
3 del presente articolo e al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 28/2000.
6. Per
l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori
generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire “Avvisi pubblici” anche
in deroga all'articolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre
1996, stante il divieto di procedere all'avvio di bandi concorsuali per
assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.
7. In presenza di risultato negativo di
gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure
concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora
sostenuta alcuna prova di esame.
8. La validità delle graduatorie dei
concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in
vigore della l.r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati
dal comma 5 del presente articolo.
9. Tutti gli atti riguardanti modifiche
delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai
direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l’approvazione della
Giunta regionale.
10. Gli atti adottati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli.
Art. 9
(Collegi dei revisori e collegi sindacali) *
1. I componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli enti del SSR
non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi
presso le aziende o enti del SSR.
* Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art.
28
Art. 10
(Disposizioni in materia di ricavi e
spesa)
1. A decorrere
dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il
documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta
entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le
aziende sanitarie.
2. Il
superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un
risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del
direttore generale e l’accertamento delle responsabilità
contabili.
3. I direttori
generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale
dell’andamento della gestione, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 38/1994, al
fine dell’adozione degli eventuali e necessari provvedimenti di
riequilibrio.
4. I collegi
dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui
scaturiscono costi per il servizio sanitario.
5. Gli atti
riguardanti l’acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in
essere o autorizzati ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque,
non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle
assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione
determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori
dei conti.
6. In ogni
caso, i costi per l’acquisizione di beni e servizi non possono superare
nell’anno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche
autorizzazioni della Giunta regionale.
7. I collegi
dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i
proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare
riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.
8. Abrogato dal
comma 2 dell’art. 29 della l.r. 1/2004
Art. 11
(Disposizioni riguardanti le prestazioni
sanitarie)
1. Al di fuori dei programmi di
sperimentazione di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del
servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non
accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della
salute.
2. Sono fatti salvi gli accordi e i
contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15
novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende
sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e
organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno
accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in
relazione al volume di attività quantificato dall’azienda
stessa.
3. I direttori generali delle aziende
sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da
ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell’anno 2001 e la
qualità dei risultati conseguiti.
4. I direttori generali, nel rispetto delle
capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di
capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con
riferimento alle prestazioni erogate nell’ambito degli accordi contrattuali
nell’anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo,
attraverso gli accordi e i contratti di cui all’articolo 8 quinquies del d. lgs.
502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall’anno 2002, a
carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non
superiore al fabbisogno.
5. La mancata stipulazione o rispetto dei
contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di
cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell’accreditamento e
la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria in
relazione alle rispettive responsabilità.
6. * Le
tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute
alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi
della deliberazione del Consiglio regionale dell’8 marzo 1995, n. 995.
* Comma così modificato dal comma
1 dell’art. 27 della l.r. 14/2004
7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici
di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale,
di cui all’accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche
e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle
aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l’applicazione delle
sanzioni previste nell’accordo collettivo nazionale.
8. I termini di cui all’articolo 22 della
l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002.* La percentuale di rimborso
pari al 50 per cento, di cui all’articolo 8 septies del d.lgs 502/1992 e
successive modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi
comprese quelle di alta specialità.**
* Tale termine è stato prorogato
al 31 dicembre 2003 dall’art. 5 della l.r. 20/2002
** Vedi regol. n. 7/2002 – art.
7
8 bis. * Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo
svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da
parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento
con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i professionisti ai
quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2
dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e
forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la
sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei
limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non
determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle
prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto
delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Sono escluse
dall’applicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno
autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio
accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di
adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione
dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo 8 ter
e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio
di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dell’accreditamento
istituzionale.
* Comma così aggiunto dall’art. 20 della l.r.
7/2002
Art. 12*
(Equilibrio economico dei presidi e delle aziende
ospedaliere)
1. E’ fatto obbligo alle aziende
unità sanitarie locali di garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi
ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni
erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.
2. Nel
caso in cui dai risultati contabili dell’esercizio 2001, determinati secondo le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, emerga un risultato
economico negativo, i direttori generali sono obbligati ad adottare i
conseguenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi restando gli interventi
programmatori di competenza regionale. Agli stessi adempimenti sono tenuti i
direttori generali delle aziende ospedaliere in caso di risultato negativo per
almeno due esercizi a decorrere
dall’anno 2000.
3.
All’attuazione delle disposizioni del presente articolo i direttori generali
devono fare fronte con i servizi attualmente previsti nelle aziende sanitarie,
con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli
stessi.
4. Il
mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2002 dell’equilibrio
economico-finanziario dei singoli presidi ospedalieri è causa della decadenza
automatica del direttore generale.
* Le scadenze di cui al presente articolo sono
state prorogate di un anno dall’art. 5 della l.r.
20/2000
Art. 13
(Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle
aziende sanitarie)
1.* Ferme restando le procedure
autorizzative di cui all'articolo 20 della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure d'acquisto per la
fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia
comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito
indicati:
a) al prezzo più basso qualora l'offerta
debba obbligatoriamente conformarsi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) in favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi
elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del
d.lgs.157/1995.
Nel predisporre i capitolati di oneri e nel
determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio
sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica
che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o
servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione
scaturenti dagli stessi.
* Comma così sostituito dal comma
1 dell’art. 24 della l.r. 1/2004
2. Per gli appalti il cui valore di stima è
inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo
alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi
dell’articolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio1924, n. 827, con
aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto l'offerta
economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori
costi.
3. Gli appalti per l’aggiudicazione dei
servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999,
n.117.
4. E’ fatto assoluto divieto ricorrere al
frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente
articolo.
5. Per le procedure d'appalto-concorso, nei
casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie
hanno l'obbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati
alla scelta economicamente più vantaggiosa.
6. I procedimenti di gara in corso, non
pervenuti nella fase dell’aggiudicazione, se avviati in difformità delle
disposizioni richiamate sono annullati.
7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se
non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle
leggi finanziarie, sono annullati.
Art. 14*
(Nuclei di valutazione)
1. Fino alla piena attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti
dei nuclei di valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle
aziende sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola
azienda.
2. I direttori generali accertano la
sussistenza di situazioni d'incompatibilità di cui al comma 1 del presente
articolo e invitano gli interessati a optare per un solo
incarico.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui
al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell’azienda è
riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un
compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se
dipendenti da altra pubblica amministrazione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del
presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
* Vedi interpretazione autentica disposta
dall'art. 10 della l.r. 20/2002
Capo II
Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 15
(Somme da erogare ai Consorzi di
bonifica)
1. La Regione, al fine di consentire ai
Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite,
riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione,
trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti
dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Le anticipazioni sono erogate previa
richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente
organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico
definitivo della concessione con l'indicazione delle somme rivenienti da
collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le
opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il
pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione,
trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche -
degli immobili oggetto di esproprio).
3. All’onere per l'erogazione delle
anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel
capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: “Somme da
erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti
finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione
bilancio 2001)”.
4. Qualora le concessioni non possono
chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato
e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di
registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base
di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un
contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo
di tali operazioni. L'onere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma
3 del presente articolo.
Art. 16
(Interventi per i settore
zootecnico)*
* Rubrica così sostituita dall’art. 27 della
l.r. 20/2002
1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati,
a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla
febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione
Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un
contributo straordinario per l’acquisto di mangimi e
foraggi.
2. Il contributo, straordinario e una
tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e
per un periodo massimo di quattro mesi.
3. Per l’esercizio finanziario 2001 si fa
fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto “Contributi per l’assistenza tecnica per
azioni zootecniche”.
4. Per assicurare l'agibilità degli
impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di
protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale,
l'associazione regionale allevatori può presentare un piano organico e
programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti
della Regione.
5. Viene riconosciuto un contributo
straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).
6.* Per
gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l’esercizio
finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di
insussistenza delle carcasse animali di cui al successivo comma 7 (leggi 6 bis). Pertanto, la
denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente:
“Interventi per il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo
smaltimento delle carcasse animali.
* Comma così sostituito dall’art. 27 della
l.r. 20/2002
6 bis.*
Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare
dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di
decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico –
sanitarie nonchè dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione attiva
le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse di capi di
bovini e ovini – caprini deceduti nelle aziende
zootecniche.
* Comma così aggiunto dall’art. 27 della l.r.
20/2002
Art. 17
(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi
civici)
1. Abroga e sostituisce il comma 2 dell’art. 2
della l.r. 7/98
Capo III
Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 18*
(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n.
13)
* Articolo
abrogato dall’art. 38 della l.r. 18/2002 che ha anche abrogato la l.r.
13/99.
Art. 19
(Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico
trasporto)
1. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e all’articolo 2, comma 2,
della legge 18 giugno 1998, n.194, la Regione promuove, con l’ente capoluogo di
Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo
capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale
per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.
2. L’accordo di programma può essere valido
fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di
eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta
scadenza.
3. Con decorrenza dall’esercizio
finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione
dell’accordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il
limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
204/1995, e dall’articolo 2, comma 2,
della legge 194/1998.
Art. 20
(Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 1, della l.r.
28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico
urbano) *
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r.
28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente
interpretazione:
“L’individuazione delle categorie di servizi minimi ivi
contenuta, a valere fino all’elaborazione del piano regionale dei trasporti di
cui all’articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai
fini dell’elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge
regionale, talché è rimessa a detto piano l’individuazione, in concreto, dei
servizi minimi a seguito dell’esclusione, per opera della Giunta regionale, di
quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente all’acquisizione nel bilancio regionale delle risorse
necessarie“.
* Articolo implicitamente abrogato dalla l.r.
18/2002, art. 38
Capo IV
Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 21
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994, n.
34)
1. Modifica l'art. 1 ter della l.r.
34/94
Capo V
Disposizioni in materia di servizi
sociali
Art. 22
(Disposizioni in materia di interventi di assistenza
scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di
rappresentanza)
1. Comma abrogato dall’art. 31 della l.r.
20/2002
2. La Regione Puglia, in applicazione dei
decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all’Unione
nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo
all’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre
1978 relativo all’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31
marzo 1979 relativo all’Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978
relativo all’Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le
predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e
precisamente come enti morali e a esse è attribuito l’esercizio della
rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive
categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle
stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special
modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori
di handicap.
3. La Regione, al fine di favorire un
rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente articolo,
per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e programmatori
riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le seguenti
associazioni:
-
l’UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per
servizio;
-
l’ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul
lavoro;
-
l’ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità
civile;
- l’ENS
per le tematiche e le problematiche inerenti il
sordomutismo;
- l’UIC
per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 23
(Disposizioni in materia di invalidità civile) *
1. Sostituisce l'art. 52 della l.r.
14/2001
* Abrogato dalla l.r. 1/2008, art.
1
Capo VI
Disposizioni in materia di
ambiente
Art. 24
(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 4 maggio
1999, n.17)
1. Sostituisce l'art. 20 della l.r.
17/99
Capo VII
Disposizioni
varie
Art.
25
(Proroga termini articolo 44 l.r. 9/2000)
1. Riportato all'art. 44 della l.r.
9/2000
Art.26
(Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998,
n.32)
1. Le disposizioni di cui alla legge
regionale 21 dicembre 1998, n.32 “Trasferimento all’Amministrazione provinciale
di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di Lecce”, già
prorogate per l’anno 1999/2000 dall’articolo 24 della l.r. 17/1999 e per le
annualità 2000-2001 del POR Puglia dall’articolo 19 della l.r. 28/2000, hanno
validità anche per l’annualità 2002 del medesimo programma
operativo.
Art. 27
(Modifica dell’articolo 41, comma 1, della l.r.
14/2001)
1. Sostituisce il comma 1 dell'art. 41 della
l.r. 14/2001
Art. 28
(Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24
febbraio 1999, n.12) *
1. Abroga i commi 1 e 2 e la lett. d) del comma
3 dell'art. 27 della l.r. 12/99”, a
partire dal 1° gennaio 2002.
*
La l.r. 12/99 è stata abrogata dalla l.r.
20/2004, art. 28
Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001,
n.28)
1. Riportato alla l.r.
28/2001
Art. 30
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e
all'art.5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8) *
1. Riportato alla l.r. 8/96
*
Articolo abrogato dalla l.r. 34/2007, art. 27,
c. 1, lett. c)
Art. 31*
(Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31)
* Articolo abrogato dall’art. 28 della l.r.
20/2002
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.