Istituzione della riserva naturale regionale "Bosco delle
Pianelle"
Art. 1
(Istituzione dell’area naturale protetta)
1. Ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale
orientata “Bosco delle Pianelle”.
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata
“Bosco delle Pianelle”, ricadente sul territorio del Comune di Martina Franca, è
riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale
costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e
risorse naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici
dell’Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di Martina Franca.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita
tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Taranto,
con finanziamento della Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale
orientata “Bosco delle Pianelle” sono le seguenti:
a)
conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e
alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri
idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici,
antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) rinaturalizzare, riconvertire ad alto fusto, aumentare la
superficie occupata dal bosco e diversificare gli habitat presenti;
d) promuovere attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e
l’accoglienza diffusa;
f) promuovere e riqualificare attività economiche, in
particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei
servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui
all’articolo 6, la Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” è
individuata totalmente come zona 1 (zona centrale), così come evidenziato
nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche alla zonizzazione al
fine di migliorare l’organizzazione degli ambiti di tutela.
Art. 4
(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1. Sull’intero territorio della Riserva naturale regionale
orientata “Bosco delle Pianelle”, oltre al rispetto delle norme di tutela del
territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è
fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394, ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a
eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni
connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti
salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di
gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici
e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo
2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 6 è
fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici o opere all’esterno dei centri
edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi
senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo
31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi
civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per
gli usi civici su istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 9
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19, la gestione della Riserva naturale
regionale orientata “Bosco delle Pianelle” è affidata all’Ente di gestione delle
aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto
pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione delle Riserve naturali
orientate regionali del “Litorale tarantino orientale”.
2. La rappresentanza all’interno del Consiglio direttivo della
comunità delle aree naturali protette dell’Ente di gestione delle aree naturali
protette della provincia di Taranto è integrata con il Sindaco del Comune di
Martina Franca.
Art. 6
(Strumenti di attuazione)
1. Per
l’attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata “Bosco
delle Pianelle”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti
strumenti:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21
della l.r.
19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
22
della l.r.
19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle
finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e
11 della legge regionale di istituzione delle Riserve naturali regionali
orientate del “Litorale tarantino orientale”.
Art. 7
(Nulla osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da
realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e
del regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni
intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di
salvaguardia di cui all’articolo 4.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1033,00 per ogni metro
cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 26,00 ad un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad
un massimo di euro 1033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1033,00 per ogni dieci
metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1033,00 a
un massimo di euro 10329,00.
7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e
alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità
da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2582,00 per ogni
ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7,
8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità
delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni
penali previste all’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
all’articolo 6 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 9
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai
proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle
Pianelle” sono erogati direttamente dall’ente di gestione di cui all’articolo 5,
facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La
liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo
aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la
presente legge o con il piano territoriale di cui all’articolo 6 e che lo stesso
vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche
in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo
continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti
di carico ottimali e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o
da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni
e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte
della Regione ovvero dell’ente di gestione di provvedere, per particolari motivi
di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 10
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione di cuiall’articolo
5, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza
ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri
enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia
locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della
Provincia di Taranto.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma
2., della l. 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui
all’articolo 44,
comma 1., lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n.27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’ Ente di
gestione.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 12
(Norma finanziaria)
Omissis
Art. 13
(Norma transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino
alla costituzione dell’Ente di cui all’articolo 5, la gestione provvisoria della
Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” viene affidata al
Sindaco del Comune di Martina Franca che, attraverso gli uffici e le
strutture comunali, provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di
cui all’articolo 4 e all’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e
la conservazione dell’area naturale protetta. Tali funzioni possono essere
espletate anche chiedendo la collaborazione delle strutture regionali e di altre
amministrazioni pubbliche. Eventuali oneri derivanti dalle collaborazioni
suddette graveranno sul bilancio dell’Amministrazione comunale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione
dell’Assessore regionale all’ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o
fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con
proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale alla nomina di un
Commissario, che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo
tale carica fino alla costituzione dell’Ente di gestione.