Regolamento
abrogato dal primo comma dell'art. 15,
Reg.
5 agosto 1999, n. 3.
Art. 1
Generalità. [1. Nell'ambito della
pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 e per le finalità di cui all'art. 14 della medesima legge,
la Regione Puglia istituisce gli «Ambiti territoriali di caccia», ripartendo il
proprio territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. 2. Il
presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e gestione degli
stessi. 3. Nei successivi articoli gli «Ambiti territoriali di caccia» sono
denominati semplicemente «A.T.C.»].
Art. 2
Istituzione. 1. La Giunta regionale,
sentita la Consulta regionale, delibera la costituzione degli A.T.C. sulla base
delle proposte pervenute dalle Province, formulate previo parere delle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle Consulte provinciali competenti per territorio. 2. Per
esigenze motivate possono essere individuati A.T.C. interessanti anche due o più
province contigue. 3. Gli A.T.C. sono istituiti con decreto del Presidente della
Giunta regionale. 4. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla Provincia e
alla collocazione geografica] .
Art. 3
Caratteristiche. [1. Gli A.T.C. di dimensioni
sub-provinciali sono possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o
rilevanti opere. 2. Allo scopo di contribuire direttamente a conseguire
autosufficienza dal ripopolamento nelle zone, con selvaggina autoctona
riprodotta allo stato naturale, i Comitati di gestione di cui al successivo
articolo 4 possono richiedere l'autorizzazione ad istituire centri privati di
produzione o allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, entro i limiti
del 5% della superficie di ogni zona]
Art. 4
Comitato di gestione. [1. La Provincia,
territorialmente competente in tutto o a maggioranza, si avvale, per la
conduzione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione, strutture
associative, senza finalità di lucro, a gestione privatistica. 2. Tali organismi
hanno finalità di gestione faunistica e di programmazione dell'esercizio
venatorio nel territorio di competenza 3. Il Comitato di gestione, nominato dal
Presidente della Provincia, è composto da dieci membri, di cui: - n. 3
rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. La designazione viene
effettuata dalle Organizzazioni provinciali; - n. 3 eletti fra i cacciatori
residenti nel Comune o Comuni dei territori interessati, in rappresentanza delle
Associazioni venatorie riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul
territorio, su liste presentate dalle stesse Associazioni a livello provinciale
congiuntamente con quelle comunali; - n. 2 rappresentanti delle Associazioni di
protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati
dalle Organizzazioni provinciali o regionali; - n. 2 rappresentanti del Comune o
Comuni territorialmente interessati. 4. Il Comitato di gestione è nominato dalla
Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di designazione dei
rappresentanti, in base alle segnalazioni pervenute, ovvero dall'avvenuta
elezione; dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti o
designati per due volte consecutive ovvero contemporaneamente in più A.T.C. I
componenti possono essere sostituiti dall'Ente o dall'Associazione che li ha
designati. 5. Tutti i componenti devono essere residenti nel Comune o nei Comuni
ricadenti nell'A.T.C. 6. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a
titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di viaggio nella misura di legge. 7.
Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi di un
proprio regolamento, che provveda modalità organizzative e criteri di gestione
amministrativa e contabile, nonché ad eleggere, a maggioranza e a scrutinio
segreto, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore
tecnico, il Segretario amministrativo e il Tesoriere. 8. Il Presidente
dell'Amministrazione provinciale competente, su parere della Consulta venatoria
provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi violazioni del
regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di
gestione, nonché per irregolarità nella rendicontazione e nominare un
Commissario ad acta fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei
modi previsti. 9. Il Comitato di gestione elegge la propria sede presso quella
del Comune che occupi una ubicazione centrale dell'A.T.C., indicata dalla
Provincia territorialmente competente] .
Art. 5
Compiti del Comitato di
gestione. [1. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui al
presente regolamento ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in
materia: - predispone annualmente, per la stagione venatoria relativa, programmi
d'intervento; - promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse
ambientali e della consistenza faunistica; - collabora con la Provincia alla
gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura presenti all'interno
dell'A.T.C.; - programma gli interventi per il miglioramento degli habitat; -
predispone il bilancio consuntivo e preventivo, che dovrà essere approvato
annualmente dall'Assemblea dell'A.T.C.; - provvede all'attribuzione di incentivi
economici ai conduttori rustici, nella misura minima del 10% delle somme
introitate annualmente, per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica
ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei
mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi
agricoli ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 1094/1988 del Consiglio del 25
aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle
colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della
pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 2. Il Comitato di
gestione, entro i limili prescritti dal calendario venatorio regionale, può
regolare l'esercizio della caccia, limitando le specie dei mammiferi e di
uccelli consentiti, l'orario ed il numero delle giornate, il carniere
giornaliero e stagionale per specie]
Art. 6
Assemblea di zona. [1. I cacciatori iscritti che aderiscono
all'A.T.C., i coduttori i possessori o proprietari dei fondi rustici ricadenti
nell'A.T.C. costituiscono l'Assemblea di zona. 2. La convocazione dell'Assemblea
avviene su invito del Presidente del Comitato di Gestione. 3. L'Assemblea,
annualmente, approva il bilancio preventivo e consuntivo e determina le quote di
ammissione. 4. Un terzo dei soci ha la facoltà di chiedere la convocazione del
Comitato di gestione con l'indicazione degli argomenti di ordine generale o
particolarmente urgenti di cui si chiede la discussione. Alla convocazione del
Comitato provvede il Presidente inviando gli inviti entro otto giorni dalla
richiesta. 5. Un terzo di essi ha altresì la facoltà di chiedere al Presidente
dell'Amministrazione provinciale competente lo scioglimento del Comitato di
gestione per gravi inadempienze o per documentate violazioni del regolamento o
del programma di gestione] .
Art. 7
Criteri di ammissione all'esercito
venatorio. [1. La partecipazione dei cacciatori all'A.T.C. è volontaria. 2. Il
cacciatore che è residente nell'ambito dell'A.T.C. o è titolare di appostamento
fisso ha diritto ad esercitare l'esercizio venatorio nello stesso, purché in
possesso della autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione. 3.
L'esercizio venatorio nell'A.T.C. è consentito anche per i non residenti; la
distribuzione delle relative autorizzazioni avviene tramite le Province
territorialmente competenti. 4. L'autorizzazione ha validità nella stagione
venatoria per la quale viene rilasciata. 5. Per ogni stagione venatoria sono
ammessi nelle zone i cacciatori, residenti e non, che abbiano presentato domanda
ai comitati di gestione, con modello predisposto dalla Provincia, entro il 30
marzo dell'anno in corso e abbiano contribuito alle spese della gestione
versando un contributo individuale di partecipazione, di cui al successivo art.
9, entro il 30 maggio. 6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al
Comitato della zona prescelta, corredata del certificato di residenza del
richiedente. 7. Il Comitato di gestione, entro il 30 aprile successivo, elabora
la graduatoria dei soci ammessi all'esercizio venatorio sulla base della data di
presentazione della domanda di iscrizione. 8. La graduatoria è esposta per 15
giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune. 9. L'accesso deve essere
regolamentato in base all'indice di densità venatoria minima così come stabilito
con periodicità quinquennale dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, fornito
dalla Regione. 10. Con riferimento all'indice di cui al comma precedente
l'accesso, oltre ai cacciatori residenti, deve essere garantito secondo il
seguente ordine di priorità: 1) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti e
nel capoluogo di Provincia; 2) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della
Provincia; 3) ai cacciatori residenti nella Regione; 4) ai cacciatori non
residenti che svolgono attività lavorativa o di servizio in Puglia; 5) ai
cacciatori ex residenti emigrati, secondo l'anzianità; 6) ai residenti in altre
Regioni con le quali esistono rapporti di reciprocità concordati ovvero
stranieri, secondo l'ordine di presentazione delle domande. 11. Le
autorizzazioni per i cacciatori non residenti nella zona sono rilasciate in
numero tale da non superare la percentuale globale di cui al procedente comma 9.
12. I cacciatori non residenti nella Regione potranno usufruire per l'intera
annata venatoria di non più di 25 giornate di caccia unicamente per la
selvaggina migratoria. 13. I cacciatori ammessi dovranno annotare sul proprio
tesserino venatorio, di volta in volta, negli appositi spazi, i giorni in cui
esercitano l'attività venatoria] .
Art. 8
Limitazioni. [1. Il cacciatore residente
nella Regione può ottenere l'ammissione, oltre all'A.T.C. ricadente nel Comune
di residenza, per altri A.T.C., ove sarà consentito, previa relativa
autorizzazione, esercitare la caccia alla selvaggina migratoria. 2. Il Comune di
residenza dei cacciatori, sulla base degli elenchi degli ammessi ad esercitare
l'attività venatoria nel territorio agro-forestale comunale, trasmessi al
Comitato di gestione, provvede ad annotare l'ammissione nella parte relativa del
tesserino venatorio. 3. Il certificato di versamento di cui al successivo art.
9, allegato all'autorizzazione, è il titolo di partecipazione e di accesso. 4.
L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli A.T.C. in cui ha
facoltà di accesso, nei periodi consentiti secondo regolamento e nei limiti del
calendario venatorio. 5. Il titolare di appostamento fisso, per accedere allo
stesso, deve essere anche in possesso del tesserino di accesso all'A.T.C. ed
attenersi alle prescrizioni tecniche del programma di gestione. 6. Oltre a
quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, è fatto divieto al cacciatore
esercitare la caccia in altri A.T.C. diversi da quelli autorizzati]
.
Art. 9
Quote. [1. I cacciatori ammessi
all'A.T.C. devono partecipare alla gestione faunistica promossa con il piano
faunistico-venatorio provinciale corrispondendo al Comitato di gestione la quota
annuale a copertura delle spese preventivate. 2. L'ammissione all'esercizio
venatorio è subordinata al pagamento, mediante versamento su apposito conto
corrente intestato al Comitato di gestione, di un contributo individuale di
partecipazione di un importo non inferiore al 50% e non superiore al 100%
dell'importo della tassa venatoria regionale. 3. Il certificato di versamento è
il titolo di accesso agli A.T.C. 4. Le quote sono destinate esclusivamente alle
spese di gestione, all'eventuale attività di ripopolamento, al funzionamento
delle strutture venatorie, all'attività di vigilanza, al risarcimento degli
eventuali danni arrecati dalla attività venatoria e dalla selvaggina alle
coltivazioni agricole. 5. Agli operatori agricoli che si impegnino, negli ambiti
protetti presenti negli A.T.C., a conservare, ripristinare o mantenere habitat
idonei al rifugio e alla alimentazione della selvaggina, lasciando sul posto
parte delle colture cerealicole o foraggere e seminando su appositi terreni
marginali granaglie da lasciare come alimentazione della fauna durante il
periodo invernale, è corrisposta da parte del Comitato di gestione una quota
parte del ricavato proveniente dalle quote di partecipazione corrisposte dai
residenti in altre Regioni, così come determinata dallo stesso Comitato. Gli
incentivi tengono conto delle spese sostenute, dei mancati redditi e dei danni
causati dalla selvaggina. 6. Ogni Comitato di gestione, entro trenta giorni
dall'approvazione, è tenuto a presentare alla Amministrazione Provinciale di
competenza il bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Assemblea, nonché
il rendiconto delle spese effettuate con i fondi a suo tempo introitati,
approvato e sottoscritto dai membri del Comitato e accompagnato da una relazione
tecnico-amministrativa in ordine alla gestione medesima. 7. Il mancato invio di
detta documentazione alla data prevista comporta l'immediato scioglimento
dell'intero Comitato di gestione] .
Art. 10
Gestione finanziaria. [1. Ogni Comitato ha
facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che
gli derivano dall'introito delle quote di partecipazione. 2. La gestione
economica dell'A.T.C. deve consentire il perseguimento delle finalità indicate
nel piano faunistico-venatorio provinciale con il pareggio del bilancio annuale.
3. Le quote di partecipazione di cui al precedente art. 9 sono introitate e
gestite da ogni Comitato di gestione 4. Il Comitato, entro 30 giorni dalla data
di chiusura dell'esercizio finanziario, rendiconta alla rispettiva Provincia,
fornendo la documentazione di spesa. L'eventuale avanzo di gestione viene
impegnato per le spese dell'anno successivo] .
Art. 11
Collegi provinciali dei Sindaci revisori.
[1. Il Presidente della Provincia può nominare un Collegio di revisori con il
compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i
Comitati degli A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. 2. Il Collegio è
costituito da tre componenti effettivi, iscritti all'Albo regionale dei Sindaci
revisori e due componenti supplenti. 3. I compensi e i rimborsi delle spese
dovuti ai Sindaci revisori sono a carico di ciascun A.T.C. 4. I Sindaci revisori
possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione]
Art. 12
Vigilanza venatoria. [1. La vigilanza
venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti dall'Amministrazione
provinciale, alle guardie venatorie volontarie. 2. La vigilanza deve essere
assicurata da almeno un agente ogni 5.000 ettari. 3. L'attività di vigilanza è
organizzata e coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente
competente, che opera d'intesa con il Comitato di gestione]
Art. 13
Sanzioni. [1. È fatto divieto ai
cacciatori che non siano stati ammessi all'esercizio venatorio all'interno
dell'A.T.C. esercitare qualsiasi forma di caccia nell'A.T.C. stesso. 2. Il
trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000. 3. Il cacciatore ammesso nell'A.T.C. che violi le disposizioni
previste dalla normativa vigente nonché quelle contenute nel regolamento
dell'A.T.C. è punibile, salvo provvedimento di estromissione da parte del
Comitato di gestione. In caso di recidiva, l'estromissione è automatica per un
periodo minimo di tre anni. 4. I trasgressori, inoltre, sono obbligati al
risarcimento dei danni provocati, che vengono determinati, per ogni capo
abbattuto, come segue: - lire 100.000 per ogni fagiano; - lire 150.000 per ogni
starna, colino della Virginia; - lire 300.000 per ogni coturnice, pernice rossa;
- lire 400.000 per ogni lepre, coniglio selvatico; - lire 1.000.000 per ogni
cinghiale; - lire 1.500.000 per ogni capriolo, daino, camoscio, muflone, cervo;
- lire 100.000 per ogni capo di selvaggina migratoria. 5. Il cacciatore che non
provvede ad annotare sul tesserino venatorio le giornate di esercizio di caccia
effettuate nell'A.T.C. incorre nelle sanzioni amministrative da lire 150.000 a
lire 900.00]
Art. 14
Tabellazione. [1. Le zone protette
nell'ambito dell'A.T.C. sono delimitate da apposite tabelle delle dimensioni di
cm. 25x33 recanti la scritta, nero su fondo bianco, della indicazione della
denominazione e della indicazione del provvedimento di istituzione, poste a cura
e a spese della Provincia territorialmente competente. 2. La delimitazione
dell'A.T.C. è rappresentata da confini naturali che saranno indicati nel
calendario venatorio regionale. 3. La tabellazione relativa all'A.T.C., scritta
rossa su fondo bianco, riguarderà, eventualmente, solo i tratti non segnati da
confini naturali e sarà posta, con tabelle esenti da tasse, a cura dei Comitati
direttivi interessati, con il controllo della Provincia]
Art. 15
Norma transitoria. [1. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, le procedure inerenti la partecipazione
dei cacciatori e l'ammissione dell'attività venatoria negli A.T.C. sono
demandate alla Provincia territorialmente competente, sino all'istituzione dei
comitati di gestione. 2. In sede di prima applicazione, il Comitato di gestione
è nominato dal Presidente della Provincia su designazione, per la parte di
competenza, delle Associazioni professionali degli imprenditori agricoli, delle
Associazioni venatorie e di quelle protezionistiche riconosciute presenti sul
territorio di competenza. Tale organo dura in carica sino alla regolare nomina
degli organi elettivi o designati e comunque non oltre un anno dalla sua nomina]
.