IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei Regolamenti regionali;
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Vista la L.R. 4/08/1999, n.
24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per
l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione
del decreto legislativo n. 114/98;
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Visto il Regolamento
Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e
criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
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Visto l'art. 5 del suddetto
Regolamento Regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di Sviluppo delle
grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area
provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi
nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore
del Regolamento stesso;
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Vista la delibera di Giunta
Regionale n. 1861 dell' 11/12/2001, con la quale si propone la sospensione degli
effetti delle norme concernenti le grandi strutture di
vendita;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Sono sospesi gli effetti del Reg.
20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5
e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della
programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002
(1).
Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 21 dicembre 2001
(1) Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.