ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione intende adottare un sistema di informazione
territoriale al fine di:
a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di
programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio;
b) soddisfare le necessita' documentarie di studi scientifici
relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale,
antropico, in generale di uso del suolo;
c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell'
ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento
della qualita' della vita, alla protezione della natura, alla conservazione
delle risorse umane e naturali;
d) unificare il processo di formazione della cartografia per
evitare sovrapposizioni, disomogeneita', sprechi e diffondere l' utilizzo, anche
attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a
scadenze programmate.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche
attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunita' montane e/ o
altri enti o societa' a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici
interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli
di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della
normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.
ARTICOLO 2
Obiettivi
1. Per le finalita' espresse nell' art. 1 della presente legge,
la Regione persegue i seguenti obiettivi:
A) 1. individuazione
di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e
lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori
dell' amministrazione regionale, nonche' l' offerta di un servizio adeguato alla
domanda della utenza interna ed esterna;
2. predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT)
finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni
riguardanti gli aspetti socio - economici e fisico - ambientali regionali;
B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato
e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:
1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente
approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con
sufficiente grado di attendibilita' scelte per interventi che comportino l'
impiego della risorsa << ambientale >> e della risorsa <<
suolo >>;
2. cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare
le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare
avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto con le attivita'
antropiche.
ARTICOLO 3
(Attivita')
1. Le attivita' devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi
configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:
A) individuazione sistema procedure:
A1) individuare e attuare i sistemi strutturali, funzionali e
organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscono
un corretto governo del territorio;
A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti
informative esistenti e l' individuazione di nuove fonti, la riorganizzazione di
flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneita' e di
elaborazione;
A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi
ambientali in raccordo con la rapidita' di evoluzione e trasformazione degli
stessi nella realta';
A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione
informatica e/ o grafica delle informazioni per garantire la continuita' nel
soddisfacimento del fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;
A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e
diffusione delle informazioni al fine di garantire all' utenza l' accesso alle
informazioni stesse;
B) realizzare supporto cartografico informatizzato;
B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare,
aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte regionali di base alle scale
1: 25.000, 1: 5.000 e loro derivate e/ o altre scale ritenute piu'
significative;
B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte
tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e
direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri e alle
metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma
digitale regionale omogenea;
B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare,
conservare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte
tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo riveniente dalla
utenza;
B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli
uffici tecnici degli enti locali interessati.
ARTICOLO 4
(Soggetti attuatori)
1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari
settori dell' Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e
Comunita' montane, predispone, tramite l' Ufficio informatico e servizio
cartografico, che potra' avvalersi anche della collaborazione dei Settori
programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonche' di
esperti, universita', centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il
conseguimento degli obiettivi indicati nell' art. 2, definendo:
a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene
le attivita' relative all' obiettivo A - Individuazione sistema procedure e
predisposizione sistema informatico;
b) ordine di priorita' per la realizzazione e/ o acquisizione
delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e
livelli di approfondimento di cui alle attivita' relative all' obiettivo B -
Realizzazione supporto cartografico informatizzato.
ARTICOLO 5
(Adempimenti)
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Ufficio informatico e
servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all' art. 4 e adotta i
provvedimenti e/ o gli adempimenti necessari per la loro attuazione.
2. L' Ufficio informatico e servizio cartografico individua e
propone alla Giunta regionale:
a) il sistema informatico nonche' le caratteristiche generali
del Sistema Informatico Territoriale (SIT);
b) le norme per l' elaborazione, direzione lavori, collaudo,
realizzazione e/ o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e
tematica;
c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi
alle attivita' previste dall' art. 3, ai sensi della legislazione vigente,
proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, universita', centri
di ricerca;
d) l' acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento,
esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate
all' allestimento di fotopiani e l' aggiornamento delle cartografie tecniche e/
o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub - regionale in attuazione
di quanto previsto nei programmi annuali;
e) le modalita' di cessione del materiale informatico,
cartografico e aerofotografico, nonche' la misura del rimborso della spesa per i
diversi tipi di materiale;
f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l'
acquisizione, la rilevazione, l' elaborazione, la gestione e l' aggiornamento di
informazioni territoriali anche di contenuti settoriali.
3. L' Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:
a) cura l' eventuale progettazione di cartografica
informatizzata tecnica e/ o tematica e l' eventuale approntamento di cartografia
di base in forma digitale;
b) cura la raccolta, l' elaborazione, l' aggiornamento e l'
archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico
nonche' quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti
pubblici;
c) gestisce la riproduzione di copie e la loro
distribuzione.
ARTICOLO 6
(Norme finali)
1. La Giunta regionale e' autorizzata ad aderire, con pagamento
delle eventuali quote associative, che faranno capo all' apposito capitolo del
bilancio delle uscite, ad associazioni e/ o centri e/ o eventuali altre
strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di
unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle
informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente
controllabili i dati anche a livello sovraregionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte
le competenze assunte dagli altri Assessorati della Regione a mezzo di atti
amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema
informativo e cartografia saranno coordinate dall' Ufficio informatico e
servizio cartografico regionale.
3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell'
ambito delle disponibilita' di bilancio, l' ordine di priorita' per la
realizzazione delle carte tecniche di cui all' art. 4 dovra' essere predisposto
dall'Ufficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. per gli anni successivi, la predisposizione del programma di
cui all' art. 4 da parte dell' Ufficio informatico e servizio cartografico e la
relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovra' avvenire entro e
non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.
5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello
prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, e' ceduto in
copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme
in materia.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
si fara' fronte entro i limiti dello stanziamento gia' previsto per l' esercizio
finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con
gli estremi della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato
con legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6.