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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1996
Numero
6
Data
03/06/1996
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996- 1998.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 giugno 1996, n. 61, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



Titolo I

Norme di bilancio

 

ARTICOLO 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l' anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, e' approvato in lire 39.190.099.944 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante l' esercizio finanziario 1996.

 

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l' anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, e' approvato in lire 39.190.171.099.044 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini di cassa.

2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957 - a seguito della contrazione del mutuo di lire 800.000.000.000 attivato nel corso degli esercizio 1994 e 1995 per la prevista rispettiva quota di lire 400.000.000.000 e dell' avvenuto finanziamento della somma di lire 303.535.957 con le risorse autonome regionali dell' esercizio 1994 - e' iscritto, per la quota differenziale di lire 403.000.000.000, in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1996.

3. Al finanziamento del residuo disavanzo di lire 403.000.000.000 di cui al comma 2 si provvede, per l' esercizio finanziario 1996, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell' art. 20 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n. 68 e secondo i criteri e le modalita' di cui all' art. 14 della presente legge.

 

ARTICOLO 3

(Impegni e pagamento delle spese)

1. E' autorizzato l' impegno delle spese della regione per l' esercizio finanziario 1996, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all' art. 2, salvo l' impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1996 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all' art. 2.

 

ARTICOLO 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1996, allegato n. 1 alla presente legge.

 

ARTICOLO 5

(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita' quelle descritte nell' elenco allegato n. 2 alla presente legge.

 

ARTICOLO 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l' esercizio finanziario 1996 in lire 4.127.670.862, e' iscritto al cap. 1110010 ed e' gestito a termini dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l' esercizio finanziario 1996 in lire 1.000.000.000, e' iscritto al cap. 1110030 ed e' gestito a termini dell' art. 37 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 8

(Fondi riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l' esercizio finanziario 1996 in lire 398.195.554.155, e' iscritto al cap.111020 ed e' gestito a termini dell' art.41 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977.

 

ARTICOLO 9

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell' art. 41 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell' anno 1996 e' iscritto al cap. 1110070 ed e' gestito a termini dell' art. 38 della leggi contabilita' regionale.

2. L' allegato n. 3 della presente legge indica l' oggetto e l' importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell' anno 1996.

 

ARTICOLO 11

(Fondo per i residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l' esercizio finanziario 1996 in lire 30.000.000.000, e' iscritto al cap.1110045 ed e' gestito a termini dell' art. 71 della legge regionale di contabilita' n. 17 del 1977.

 

ARTICOLO 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell' art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l' esercizio finanziario 1996.

 

ARTICOLO 13

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell' art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni e' approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1996- 1998 nel testo allegato alla presente legge.

 

Titolo II

Disposizioni per il risanamento della situazione debitoria

 

ARTICOLO 14

(Mutuo per il disavanzo di amministrazione)

1. Per fare fronte alla quota residuale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all' art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell' art.20 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo della somma di lire 403.000.000.000.

2. Il mutuo sara' stipulato a un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per la durata massima dell' ammortamento di venti anni.

3. A tal fine e' autorizzata l' iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997- 1998 al capitolo 1122020, la spesa annua di lire 44.150.000.000 per il servizio di ammortamento.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previsti dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e degli interessi del mutuo e' garantito dalla Regione mediante l' iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione.

7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 15

(Procedure concordate con il Governo centrale per il risanamento della Regione Puglia. Mutuo per il consolidamento dei debiti verso le banche)

1. A seguito della definizione - in attuazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e secondo le articolazioni, le modalita', le condizioni e i termini contenuti nell' apposita intesa convenzionale - delle operazioni di ricontrattazione e consolidamento della complessiva esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti o indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali al 31 dicembre 1995 per la parte non coperta dalle opportunita' finanziarie previste dal decreto - legge 27 ottobre 1995, n. 445, così come reiterato dal decreto - legge 23 dicembre 1995, n. 546, viene iscritta al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, quale seconda annualita' di ammortamento la somma di lire 206.000.000.000.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per quelle connesse al previsto consolidamento, da definire secondo le intese sottoscritte attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio in maturazione negli anni 1996 e 1997, e' iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 222.180.000.000 per l' anno 1997 e di lire 239.145.000.000 per l' anno 1998.

3. Le definitive risultanze delle previste operazioni di riscontro documentale delle singole partite debitorie in contraddittorio tra Regioni e organismi creditizi saranno definite entro il 31 dicembre 1997.*

   *Termine così modificato dall'art. 29 della   l.r. 16/97.

 

4. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e degli interessi dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui al comma 6 dell' art. 3 della medesima legge n. 549 del 1995.

6. Il protocollo aggiuntivo previsto dall' intesa convenzionale di cui ai precedenti commi per la definizione della debitoria dell' arretrato dei contributi per i finanziamenti di edilizia agevolata a valere su leggi statali, comprendera' anche il residuo debito per il secondo semestre 1990 ammontante a lire 4.933.461.377 e per il secondo semestre 1991 ammontante a lire 1.991.147.194.

 

ARTICOLO 16

(Ricontrattazione tassi di interesse)

1. La Giunta regionale e' delegata a definire strumenti tecnici di salvaguardia che consentano di pervenire alla revisione dei tassi di interesse così come concordati nell' intesa convenzionale di ricontrattazione e consolidamento dell' esposizione debitoria verso le banche a seguito della convergenza dell' Italia ai parametri europei in materia finanziaria e monetaria.

 

ARTICOLO 17

(Articoli 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1 Obbligazioni prive di copertura finanziaria)

1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli art. 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, cosi' come riaccertate in lire 78.112.676.347 ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono rideterminate in lire 23.222.877.760, a seguito dei pagamenti intervenuti nel corso dell' esercizio 1995 e delle ulteriori insussistenze a oggi accertate.

2. Al finanziamento delle residue spese derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1, nella articolazione di cui all' allegato n. 4 della presente legge, si provvede mediante la iscrizione al cap. 1110095 della Parte II - Spesa - del bilancio 1996 dello stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 23.222.877.760.

3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al comma 2, nonche' dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell' esercizio finanziario dell' anno 1996.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al comma 3.

 

ARTICOLO 18

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvede alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1996 i seguenti capitoli:

a) 0001315 << Oneri per ritardati pagamenti - quota interessi >> dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;

b) 0001316 << Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione >>, dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;

c) 000137 << Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimenti e legali >>, dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 e' quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

 

 

Titolo III

Norme settoriali finalizzate al risanamento finanziario

 

ARTICOLO 19

(Servizi e domanda individuale)

RINVIATO DAL GOVERNO

 

ARTICOLO 20

(Disposizioni urgenti per le attivita' di formazione professionale)

Abrogato dall'art. 36 della l.r. 15/2002.

 

ARTICOLO 21

(Disposizioni in materia sanitaria - Ripiano debiti Unita' sanitarie locali)

1. La Regione attiva le procedure previste dalla disposizione normativa di cui all' art. 2 del decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 per i ripiani della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 1994, al cui accertamento si provvede nei termini e nei modi di cui all' art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la competenza relativa all' erogazione dei contributi alle associazioni dei donatori volontari di sangue e/ o loro federazioni, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 14, nonche' al pagamento dei compensi di lavorazione per la produzione di plasmaderivati e' trasferita alle Aziende - USL e agli altri enti sanitari interessati, che vi provvedono secondo modalita' e direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. L' organizzazione e la gestione dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49 e' svolta dalle Aziende USL che possono provvedervi anche in forma collaborative con i Comuni interessati, secondo le modalita' e direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Alle occorrenze finanziarie derivanti dell' attuazione dei commi 2 e 3 le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del fondo sanitario loro assegnate.

5. Fermo restando quanto previsto dall' art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall' art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in ordine al sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, per il triennio 1995/ 1997, al termine del quale si perverra' esclusivamente al sistema di remunerazione a prestazione così come previsto dal comma 7 ter del predetto articolo, al finanziamento dei costi di gestione necessari per l' attivita' di assistenza sanitaria delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici, non coperti dagli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonche' da entrate proprie si provvede mediante gli accantonamento delle quote del fondo sanitario previsti dall' art. 10, commi 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.

6. le quote di finanziamento di cui al comma 5 sono erogate dalla Giunta regionale mensilmente in acconto sulla base dell'80% dei costi complessivi dell'anno precedente; ai conguagli in positivo e in negativo si provvede nell'anno successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo debitamente approvato con un programma di progressiva riduzione di tutti i costi.*

   * Comma così aggiunto dall'art. 10 della l.r. 27/96

 

ARTICOLO 22

1. Per l' anno 1996 il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui agli artt. 26, 41, 42 (IRCCS privati) e 44, lett a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 puo' essere effettuato:

a) mediante acconti mensili pari all'80% di un dodicesimo della spesa ammessa a consuntivo nell'esercizio precedente;

b) con conguagli sulle contabilita' presentate dalle ASL di competenza, previa verifica da effettuare in conformità alle disposizioni vigenti fermo restando il sistema di tariffazione e i limiti della spesa previsti con delibera del Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995. Il riscontro di regolarità delle contabilità da parte delle ASL deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione, mentre la Regione provvede al saldo entro i successivi novanta giorni.*

    *Comma così modificato dall'art. 10 della l.r. 27/96.

 

2. Le anticipazioni mensili da corrispondere agli Enti ecclesiastici, nonche' agli IRCCS di natura privata, sono corrisposte ed erogate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore alla sanita' se delegato.

3. A far tempo del 1 gennaio 1997 il pagamento verra' effettuato esclusivamente sulla base delle contabilita' mensili delle prestazioni effettuate con riferimento al sistema di tariffazione.

4. L' IRCCS << Oncologico >> con sede in Bari viene dotato di n. 165 posti letto, di cui n. 15 posti letto per l' espletamento dell' attivita' libero - professionale, e relativi servizi e pertinenze con sede definitiva presso una struttura ospedaliera pubblica da individuare con delibera di Giunta regionale a norma dell' art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994.

5. A partire dal 1 luglio 1996, i costi di gestione dell' IRCCS Oncologico con sede in Bari dovranno essere rapportati fino al limite massimo dei posti letto di cui al comma 4.

6. La spesa per l' eventuale ristrutturazione della sede definitiva per l' IRCCS Oncologico di Bari necessaria al programma straordinario di edilizia ospedaliera di cui all' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. In considerazione delle finalita' assistenziali e di ricerca dell' IRCCS Oncologico di Bari, l' intervento e' da considerarsi prioritario nell' ambito degli obiettivi del programma straordinario di edilizia sanitaria.

8. L' assistenza sanitaria ospedaliera e nell' immediato per l' emergenza e urgenza alla popolazione del Gargano Nord viene assicurata con l' IRCCS << Casa Sollievo della Sofferenza >> di San Giovanni Rotondo, secondo le modalità previste dall'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:*

  *Comma così modificato dall'art. 10 della l.r. 27/96.

 

9. Soppresso dall'art. 10 della l.r. 27/96.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero della Sanita' di cui all' art. 2, comma 9, della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549, sono erogabili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell' art. 1 del decreto del Ministro della Sanita' del 7 novembre 1991, ambulatorialmente e da parte esclusivamente delle strutture a gestione diretta o equiparate ai sensi degli artt, 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le prestazioni specialistiche in seguito indicate, erogate nella regione Puglia alla data del 6 gennaio 1992, in regime ambulatoriale, in virtu' di provvedimenti amministrativi, regolarmente esecutivi e non previsti nell' allegato 1 del citato decreto ministeriale:

a) brachicurieterapia in after remote loading;

b) infissione permanente isotopi radioattivi;

c) piano di trattamento (centratura, calcolo, dose ecc);

d) studio completo delle sottopopolazioni linfocitarie;

e) determinazione citofluorimetrica degli autoanticorpi antipiastrine adesi e circolanti;

f) studio immunologico leucemie acute;

g) studio completo del fenotipo immunologico delle sindromi linfoproliferative croniche;

h) RMM;

i) litotripsia.

11. Per le prestazioni indicate al comma 10 la Giunta regionale e' autorizzata a fissare con proprio provvedimento le relative tariffe nonche' eventuali protocolli diagnostici di utilizzo.

 

ARTICOLO 23

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)

1. Agli enti locali che, al di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio 1987 al 1993, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contrarranno mutui decennali ai sensi dell' art. 2 del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nell' esercizio 1996 contributi in misura non superiore al 40% dell' annualita' di ammortamento e comunque nei limiti di spesa complessiva di  L.10.000.000.000 gravanti sul cap. 0592023.

2. Nelle more dell' assunzione del mutuo e per le finalita' di cui al comma 1 dell' art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la Giunta regionale è autorizzata a erogare acconti sulla base dei disavanzi certificati riconosciuti ammissibili, utilizzando la somma stanziata sul capitolo di spesa 0552025

3. Agli oneri connessi alla gestione stralcio da istituire ai sensi e per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, le Commissioni provvedono con la somma stanziata sul capitolo 05553022 nonchè con i rimborsi che saranno disposti dall'INPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991.

4. La Regione Puglia partecipa al cofinanziamento comunitario del progetto denominato << Corridoio Adriatico >>. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di L. 470.000.000 iscritta nel capitolo 0553014.

5. La Regione Puglia può intervenire finanziariamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale mediante contributi straordinari a sostegno dei maggiori oneri connessi agli esodi anticipati del personale in esubero attuati a decorrere dal 1° gennaio secondo la vigente normativa statale. Alla spesa per il corrente anno si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 0552017, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.*

    *Comma così aggiunto dall'art. 11 della l.r. 27/96.

6. Modifica l'art. 3 della l.r. 37/95.

7. Per il materiale rotabile acquistato con l'impiego dei proventi della gestione commissTimeNewRomane di liquidazione del disciolto ERPT, in base all'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, si intende utilizzato l'intero importo dei fondi statali vincolati trasferiti a detto Ente disciolto e non ancora impiegato, dal quale è, pertanto, rimosso il vincolo di destinazione di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.*

    *Comma così aggiunto dall'art. 11 della l.r. 27/96.

 

ARTICOLO 24

(Enti fieristici regionali. Ripianamento passivita' pregresse)

1. Gli enti fieristici a carattere regionale - art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 - di Francavilla Fontana di Foggia sono ammessi a usufruire una tantum di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento delle passivita' pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limiti massimi della articolazione di seguito riportata:

a) Ente Fiera di Francavilla Fontana lire 500.000.000 esercizio finanziario 1996;

b) Ente Fiera di Foggia lire 7.000.000.000 complessivi esercizi finanziari 1996e 1997.

2. Gli enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare; entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto consuntivo dell' ultimo esercizio finanziario, formalmente approvato dal Consiglio generale e/o dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei revisori dei conti, L' erogazione dei contributo e' subordinata all' approvazione del programma di risanamento da parte della Giunta regionale.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' iscritta nel capitolo 0232025 la somma di lire 4.000.000.000 per l' esercizio finanziario 1996 e lire 3.500.000.000 per l' esercizio finanziario 1997.

 

ARTICOLO 25

(Contributo straordinario all' Ente autonomo Fiera del Levante)

1. La Regione, riconosciuto il ruolo svolto dall' Ente autonomo << Fiera del Levante >> di promozione e valorizzazione delle iniziative inerenti i settori di attivita' di interesse regionale, concorre al finanziamento degli interventi, programmati da detto Ente, di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente alle attivita' fieristiche.

2. Il contributo straordinario a destinazione vincolata e' concesso dalla Giunta regionale sulla base di un programma di interventi, corredato di progettazione esecutive approvate dai competenti organi o munite della avvenuta richiesta delle autorizzazioni, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale.

3. Con la stessa deliberazione di Giunta regionale sara' anche disposta l' erogazione di un' anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, da liquidare subordinatamente alla comunicazione dell' avvenuto inizio dei lavori.

4. L' erogazione a saldo del contributo verra' disposta a completamento degli interventi e a presentazione degli atti di contabilita' finale e di collaudo.

5. Ai fini che precedono e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996 il seguente capitolo:

cap. 0352040 << Contributo straordinario dell' Ente autonomo Fiera del Levante per la realizzazione di interventi per spese, infrastrutture, impianti e servizi per le attivita' fieristiche >> L. 1.500.000.000

 

ARTICOLO 26

(Rideterminazione del finanziamento finalizzato al pagamento del concorso negli interessi sui mutui contratti da enti, cooperative agricole e loro consorzi ai sensi della legge regionale 12 aprile 1979, n. 20)

1. La Regione garantisce il regolare pagamento agli istituti di credito per concorso sugli interessi relativi gia' contratti da enti, cooperative agricole e loro consorzi per l' attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 20 attraverso uno specifico piano di ammortamento dei mutui perfezionati, a partire dall' anno 1996 e fino all' anno 2008.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0196030.

 

ARTICOLO 27

(Legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

e di irrigazione - Modifiche e integrazioni)

[1. E' abrogato il comma 2 dell' art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 42.

2. Al fine di garantire il regolare pagamento delle rate annuali dei mutui gia' contratti dai Consorzi di bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche e di irrigazione autorizzati ai sensi dell' art. 2 comma 1, della legge regionale 24 maggio 1985, n. 42, nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1996 al 2006 e' istituito il seguente capitolo di spesa n. 0191015:  <<Spese per il pagamento delle rate dei mutui gia' contratti dai Consorzi di bonifica, per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ai sensi della legge regionale n. 42 del 1985 >>, con uno stanziamento annuale di lire 4.900.000.000.] *

articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 40, comma 1 ,lettera darticolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 40, comma 1 ,lettera d

 

ARTICOLO 28

(Legge regionale 4 maggio 1979, n. 28 - Casa di riposo per profughi di Bari. Ripianamento passivita' pregresse)

1. La Regione provvede al ripianamento delle passivita' pregresse per le spese di gestione della Casa di riposo per profughi di Bari attraverso il piano finanziario sessennale con decorrenza dall' esercizio finanziario 1996.

2. Per la finalita' di cui al comma 1 si provvede mediante l' iscrizione in bilancio al cap. 0782020, per tutte la durata del piano finanziario, delle somme per il ripianamento.

 

ARTICOLO 29*

(Interventi in favore degli emigrati. Sanatoria contributi al 31 dicembre 1994)

  *Articolo così sostituito dall'art. 10 della  l.r. 27/96.

1. Restano confermati per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi così come individuati dal Consiglio regionale con deliberazioni di programma n. 837 del 7 aprile 1994 e 953 del 7 marzo 1995, adottate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 e successive modificazioni.

2. Lo stanziamento del capitolo 0941012 del corrente esercizio finanziario è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle istanze pervenute alla Regione alla data del 31 dicembre 1994 ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65.

 

 

Titolo IV

Disposizioni per i programmi di intervento della Regione

 

ARTICOLO 30

(Realizzazione della sede della Regione Puglia nella citta' di Bari)

1. La Regione realizza la sede degli organi istituzionali e degli uffici nella citta' capoluogo mediante procedimenti di evidenza pubblica con confronto concorsuale che osservi i principi in materia della normativa statale e comunitaria.

2. Per la copertura finanziaria della spesa occorrente alla realizzazione della sede, la Regione utilizza, a decorrere dal momento della effettiva fruibilita' dell' opera, gli stanziamenti iscritti in bilancio in misura pari a quella necessaria per il pagamento dei canoni di locazione previsti per gli uffici locati nella citta' di Bari.

3. Per le spese relative all' attivazione delle procedure concorsuali e' istituito apposito capitolo 0512015 di L. 250.000.000 nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

 

ARTICOLO 31

(Fondo rotativo per la progettualita'. Partecipazione della Regione)

1. Al fine di consentire alla Regione l' accesso al fondo rotativo per la progettualita', istituito ai sensi del comma 54 dell' art. 1 della legge 28 dicembre 1955, n. 549, e' stanziata la somma di lire 1.000.000.000 al capitolo 0512040 del corrente esercizio finanziario.

2. I finanziamenti di cui al precedente comma 1 sono assegnati dalla Giunta regionale con provvedimento che, unitamente al programma di opere pubbliche da definire a termine del comma 56 dell' art. 1 della legge n. 549 del 1995, acquisisce il parere preventivo della competente Commissione consiliare.

 

ARTICOLO 32

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)

1. E' istituito il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari iscritto al cap. 1110050 del corrente esercizio finanziario.

2. Il fondo e' dotato di lire 25.920.354.637 provenienti dalla reiscrizione a capitolo 1011010 di parte entrata delle residue economiche determinate in sede di rimodulazione del Programma operativo plurifondo (POP) 1991/1993.

3. Il fondo puo' essere incrementato dalle eventuali ulteriori economie originate dalla gestione del Programma operativo plurifondo dai rimborsi comunitari per progetti finanziati a totale carico del bilancio regionale nonche' da risorse proprie del bilancio autonomo finalizzate a spese di investimento.

4. L' accertamento delle economie di cui al precedente comma e' disciplinato secondo le modalita' di cui all' art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni.

5. Il prelievo dal fondo avviene, su richiesta dell' Area di coordinamento per le politiche comunitarie d' intesa con i settori competenti, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale e trasmesso per conoscenza al Consiglio regionale.

 

ARTICOLO 33

(Patti territoriali)

1. In coerenza con l' art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, con l' art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, con la delibera del CIPE di attuazione del 20 novembre 1995 e con gli artt. 28 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione provvede:

a) in presenza di intese di programma o patti territoriali proposti dai soggetti pubblici e privati, a esprimere il parere previsto al punto 4, ultimo comma della delibera CIPE del 20 novembre 1995;

b) in assenza di iniziative dei soggetti pubblici e privati sul proprio territorio, a promuovere intese di programma da realizzarsi mediante i << patti territoriali >>.

2. Per l' attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Giunta regionale determina le modalita' di partecipazione e individua le risorse da utilizzare del Programma Operativo Puglia del Quadro Comunitario di Sostegno e dei Programmi di iniziativa comunitaria affidati alla Regione.

 

ARTICOLO 34

(Fondo per l' attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale)

1. Il fondo per l' attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale, iscritto al capitolo 1110080 del corrente esercizio finanziario, e' attivato in esecuzione delle disposizioni normative di cui ai commi 8 e 9 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

ARTICOLO 35

(Iniziative regionali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli)

1. Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, riconosciuto teatro di tradizioni ai sensi dell' art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la Regione concede al Comune di Bari il finanziamento i conto capitale della somma di lire 10.000.000.000, che e' stanziata nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1996 al capitolo 0522100.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con vincolo di destinazione per l' acquisto dell' immobile a termini del comma 2 dell' art. 19 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 ed e' erogato a seguito della definizione formale del diritto di proprieta' dell' ente locale che consenta la disponibilita' del bene in modo pieno ed esclusivo.

 

ARTICOLO 36

(Semestre italiano di Presidenza dell' Unione europea. Interventi straordinari e urgenti)

1. In occasione del semestre italiano di Presidenza dell' Unione europea la citta' di Muro Leccese e Otranto ospitano lo svolgimento del Consiglio dei ministri dell' agricoltura.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Puglia concede ai Comuni interessati contributi in conto capitale per interventi straordinari e urgenti per le agibilita' delle sedi delle riunioni del Consiglio dell' Unione europea.

3. Per i contributi concessi a termini della legge regionale 20 giugno 1979, n. 37 e' stanziata nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1996 la somma di L. 1.000.000.000 al cap. 0821015.

 

ARTICOLO 37

(Consiglio d' Europa. Svolgimento Conferenza in Puglia)

1. Per lo svolgimento in Puglia delle sessioni della Conferenza promosse dal Consiglio d' Europa e' istituito nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio apposito capitolo 0001265 finanziato per lire 300.000.000.

 

ARTICOLO 38

(Piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore. Attivazione dei finanziamenti)

1. La Regione attiva i finanziamenti - cap. 2032000/ E e cap. 0635030/ S - finalizzati, ai sensi del comma 10 dell' art. 3 della legge n. 549 del 1996, al piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore a seguito della emanazione del decreto del Ministro dell' industria in attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell' art. 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

 

ARTICOLO 39

(Interventi per le nuove aree acquisite dal Comune di Sannicandro Garganico)

1. La Regione trasferisce al Comune di Sannicandro Garganico, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 la somma di L. 500.000.000 in conto capitale - cap. 1010040 - per la realizzazione di urgenti infrastrutture primarie al servizio delle nuove aree acquisite al territorio comunale.

 

ARTICOLO 40

(Programma degli interventi per l' integrazione scolastica degli handicappati)

1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all' art. 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e' formulato sulla base di articolazione triennale.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle Aziende USL che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell' art. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia' in atto.

 

ARTICOLO 41

(Modifiche art. 6 legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie)

1. Sostituisce l'art. 6 della l.r. n. 65/79.

2. Per il corrente esercizio le associazioni dovranno presentare relazione consuntiva riferita al contributo 1990 e/o 1991. *

La l.r. 65/75 è stata abrogata dalla l.r. 23/2000, art. 14

 

ARTICOLO 42

(Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza)

1. Lo stanziamento di cui al cap. 0784018 e' riservato, in via prioritaria, alla concessione di contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) per:

a)    l' adeguamento dei servizi agli standards assistenziali e di sicurezza in ottemperanza alle vigenti disposizioni;

b)      sostenere iniziative di fusione che tendano a valorizzare il patrimonio degli enti per attivare o potenziare le strutture pubbliche assistenziali.

2. Per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1, lett b) si prescinde dalla condizione previste dall' art. 10, comma 1, punto 2, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20.

3. Il termine di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 1983, n. 20 è differito al 31 dicembre 1996.*

   *Comma così sostituito dall'art. 10 della l.r. 27/96.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina procedure, criteri termini standards economici di accesso ai contributi. Nella definizione del programma la Giunta regionale stabilisce priorita' nei processi di fusione sulla base della consistenza patrimoniale delle IPAB, della loro dotazione finanziaria e dei progetti presentati.

5. I contributi, di cui all' art. 9 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20, concessi negli esercizi precedenti alle IPAB, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalita' per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli enti a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi provvedano a trasmettere la documentazione attestante l' utilizzazione delle somme per il raggiungimento dei fini istituzionali.

 

ARTICOLO 43

(Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Termine presentazione istanze)

1. Le domande di accesso a tutti i contributi regionali di cui alla legge regionale 12 agosto 1988, n. 23, a far data dal corrente esercizio finanziario, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

ARTICOLO 44

(Modifica legge regionale 6 giugno 1980, n. 61)

1. Per l' esercizio 1996, le istanze previste dall' art. 2, comma 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 61 << Contributi sulla spesa per l' acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale >> devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ARTICOLO 45

(Monitoraggio dei rischi di dispersione di fibre di amianto)

1. La Regione assegna alle Aziende sanitarie locale risorse finanziarie per l' acquisizione della strumentazione necessaria all' attivita' di controllo di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 297, per la tutela sanitaria e ambientale dei rischi connessi all' uso dell' amianto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' iscritto nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0721019 dotato dello stanziamento di lire 2.000.000.000.

 

 

Titolo V

Contabilita' regionale e modificazioni normative

 

ARTICOLO 46

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilita')

Abrogato dall'art. 115 della l.r. 28/2001.

 

ARTICOLO 47

(Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2)

1. Modifica l'art. 1 della l.r. 9/90 sostitutivo dell'art. 2 della l.r. 2/77.

 

ARTICOLO 48

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. L' importo della tassa per il diritto allo studio di cui al comma 21 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l' anno accademico 1996/ 1997, e' fissato nella misura di lire 150.000.

Vedi la l.r. 45/2012, art.11 che ha rideterminato la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al presente articolo, in tre fasce

 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

           

ALLEGATI OMISSIS