ARTICOLO
1
(Scopi)
1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi
di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonche' favorisce le connesse
attivita' di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il
Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le
finalita' contenute nel Regolamento CEE n. 270/ 79, relativo allo sviluppo della
divulgazione agricolo in Italia.
2. L' intervento regionale ha lo scopo di migliorare le
condizioni economiche e sociali degli addetti all' agricoltura mediante
l'incremento della produttivita' e del reddito delle aziende agricole, il
conseguimento di piu' stabili e sicure condizioni di vita e l' ammodernamento
del sistema agro - alimentate, nonche' quello di favorire la partecipazione
degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.
ARTICOLO 2
(Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo)
1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali
strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono
svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma
autogestita, con l' indirizzo, il coordinamento e il controllo della
Regione.
ARTICOLO 3
(Finalita' dei servizi di sviluppo agricolo)
1. Le finalita' principali dei servizi di sviluppo agricolo
sono:
a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca
applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e
divulgarne i risultati;
b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio -
economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21
e 22 del reg. CEE 797/ 85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel
quadro delle finalita' previste dalle direttive CEE;
c) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi,
anche mediante il ricorso a professionalita' del settore;
d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare
incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali,
Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle
categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori
e di conseguite la piu' rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico -
scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;
e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e
relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene
allo sviluppo dell' associazionismo e della cooperazione, per incidere sul
mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell' offerta spesso
proveniente da aziende di ridotte dimensioni;
f) orientare le scelte produttive ed operative in campo
agricolo secondo criteri di economicita' compatibili con la programmazione e in
conformita' dell' esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della
produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilita' di
occupazione e di reddito dei coltivatori;
g) assistere gli agricoltori nell' opera di miglioramento e
potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonche'
nell'elaborazione e nella tenuta della contabilita' aziendale;
h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate, le
innovazioni colturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonche' i
risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di
coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione di prodotti, difesa
delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.
2. Le attivita' connesse con le finalita' di cui alle lettere
a), d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono
svolte direttamente dalla Regione attraverso i proprio organi tecnici o da altri
Enti pubblico all' uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti
in forma autogestita sotto il coordinamento e sostegno finanziario della
Regione.
ARTICOLO 4
(Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi)
1. Le finalita' della presente legge si conseguono attraverso
programmi pluriennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i
tempi e le modalita' di attuazione, gli Enti, Organismi, Organizzazioni
professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e l' onere
finanziario che la Regione dovra' sostenere.
2. I programmi poliennali, predisposti dall' Assessore all'
Agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla
Giunta regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'
approvazione.
3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione
dei programmi poliennali, vengono predisposti dall' Assessorato
all'Agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati
dalla Giunta regionale
ARTICOLO 5
(Comitato regionale di sviluppo agricolo)
1. E' istituito un Comitato regionale di coordinamento per lo
sviluppo agricolo( CoReSa), con compiti di proposta, consulenza e collaborazione
nei confronti degli organismi regionali per la predisposizione ed attuazione dei
programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e
sperimentazione di interesse regionale.
2. Il Comitato ha sede presso l' Assessorato regionale all'
Agricoltura, si riunisce almeno tre volte l' anno e si avvale di una segreteria
tecnica composta di cinque unita' appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno
tre di livello funzionale non inferiore al sesto.
3. Il CoReSa e' costituito da:
a) l' Assessore regionale all' agricoltura e foreste o un suo
delegato, che lo presiede;
b) gli Assessori provinciali all' agricoltura
delle province pugliesi o loro delegati; (1)
c) un rappresentante dell' Assessorato alla programmazione,
designato dallo stesso;
d) il dirigente responsabile del Settore dei servizi regionali
di sviluppo agricolo;
e) due rappresentanti degli Istituti di ricerca e
sperimentazione agraria operanti in Puglia, piu' un rappresentante dell'
Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano;
f) due rappresentanti della facolta' di Agraria
dell'Universita' di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze
Forestali, designati dalla stessa;
g) un rappresentante dalla facolta' di Veterinaria dell'
Universita' di Bari, designato dalla stessa;
h) un rappresentante del Centro Interregionale di Formazione e
Divulgazione Agricola di Bernalda ( MT), designato dallo stesso;
i) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
designato dallo stesso;
l) un rappresentante per ogni organizzazione regionale
professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle
stesse;
m) un rappresentante per ogni organizzazione regionale
sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel
CNEL;
4. Il Comitato puo' avvalersi, per problemi specifici, di
esperti di riconosciuto valore del mondo scientifico, tecnico ed economico della
Regione.
(1) Lettera modificata dall'art.
1, c. 2 della L.R. 13 ottobre 2011, n. 26,
il testo originario era così formulato:" b) gli Assessori provinciali all' agricoltura delle cinque
province pugliesi o loro delegati;"
ARTICOLO 6
(Durata in carica del Comitato)
1. Il Comitato di cui al precedente art. 5 e' costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale all' Agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati
possono essere riconfermati solo per una volta.
2. Ai componenti del predetto Comitato si applicano le norme di
cui all' art. 4
della lr
12- 08- 1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti
interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'
Assessorato regionale all' Agricoltura, provvedera' il Presidente della Giunta
regionale.
ARTICOLO 7
(Funzionamento del Comitato)
1. Il Comitato e' chiamato ad elaborare proposte per la materia
regolata dalla presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'
Amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai
servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria per aree di rispettiva
competenza.
2. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei
presenti con voto palese. L' eventuale parere negativo espresso dal Comitato
dovra' essere dettagliatamente motivato.
3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla
Regione, il parere stesso si intendera' acquisito in senso favorevole se il
CoReSa non si sara' pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'
Amministrazione regionale.
4. L' Assessore regionale all' agricoltura invia annualmente
alla Giunta e al Consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti
nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.
5. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai
termini di cui ai precedenti commi.
6. Dopo la seduta di insediamento, il Comitato si intende
validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda
convocazione.
ARTICOLO 8
(Campi sperimentali)
1. Al fine di costituire una razionale rete di campi
sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono
utilizzati le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in
proprieta' od in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei
programmi di attivita' definiti dall'art. 3 della presente legge.
2. La gestione delle aziende e' affidata ad un Comitato di
gestione costituito nell' ambito del CoReSa.
3. La Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con le
Universita' pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione ed altri Enti ed
organismi agricoli - compresi i Centri di sviluppo agricolo ed i Centri di
assistenza specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di
terreni destinati allo svolgimento di attivita' di ricerca o dimostrative
ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese. I risultati delle
predette attivita' dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo
agricolo della Puglia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce la << rete di aziende
dimostrative >> e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel
rispetto della normativa regionale in vigore.
ARTICOLO 9
(Associazione di assistenza interaziendale e di gestione
aziendale)
1. Nel quadro delle misure a favore delle aziende agricole,
previste dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento CEE n. 2328/ 91, la Regione
favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o
associati, per perseguire le seguenti finalita':
a) fornire assistenza interaziendale per l' applicazione di
nuove tecnologie e di processi produttivi per tutelare e migliorare l' ambiente
e per conservare lo spazio naturale;
b) favorire l' introduzione di sistemi agricoli alternativi e
innovativi;
c) utilizzare razionalmente gli strumenti di produzione
agricola;
d) razionalizzare la gestione dell' azienda agricola, anche
mediante l' orientamento delle scelte relative all' ordinamento produttivo.
2. Le Associazioni tra imprenditori agricoli possono
costituirsi in " Centri di Sviluppo Agricolo" e in " Centri di Assistenza
Tecnica Specialistica".
3. Alla costituzione dei " Centri di Sviluppo Agricolo"
provvedono le Organizzazioni di cui al regolamento CEE n. 270/ 79, come
modificato dall' art. 2 punto 1, del regolamento CEE n. 1760/ 87. Ogni " Centro"
deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni
ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai rispettivi albi professionali, con
priorita' dei divulgatori agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai
CIFDA.
4. Alla costituzione dei " Centri di Assistenza Tecnica
Specialistica" possono provvedere: le Associazioni di produttori agricoli,
legalmente riconosciute, comprese le Associazioni Bieticole a carattere
nazionale; le Comunita' Montane; i Consorzi di Bonifica; i Consorzi di Difesa
delle produzioni Intensive, Ogni " Centro" deve perseguire gli obiettivi e le
finalita' connesse con i propri compiti statutari e, in particolare, per
programmi specifici di miglioramento e di aggiornamento tecnologico delle
coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l' irrigazione, per i
servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro - meteorologico.
Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore
a dieci anni e avvalersi di tecnici laureati in scienze agrarie, in scienze
forestali, in veterinaria, in ingegneria idraulica, in scienze biologiche, in
chimica iscritti ai rispettivi Albi professionali.
5. Gli aiuti concedibili alle associazioni riconosciute sono
quelli previsti dai richiamati articoli del Regolamento CEE n. 2328/ 91,
aggiornati negli importi come da successivi Regolamenti della Commissione
CEE.
6. Le domande per il riconoscimento delle associazioni fra
produttori e per la concessione degli aiuti sono presentate
all'Assessorato regionale all' Agricoltura nei termini e secondo le condizioni
che saranno fissate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 10
(Registro dei tecnici agricoli)
1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo,
anche in attuazione del regolamento CEE n. 270/ 79, i tecnici agricoli impiegati
nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in
apposito registro, tenuto a cura dell' Assessorato regionale all'
Agricoltura.
2. I richiedenti l' iscrizione al registro devono possedere i
seguenti titoli:
- diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell'
alimentazione, delle produzioni animali, in medicina veterinaria, in biologia e
in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;
- titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei
corsi CIFDA istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/ 79 oppure di corsi
svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.
3. Sono iscritti nel registro dei tecnici agricoli i dipendenti
regionali che alla data del 1° gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di
studio richiesti, abbiano svolto attivita' di assistenza tecnica o comunque ad
essa connessa presso gli uffici regionali centrali e periferici per almeno un
triennio. Tale requisito sara' attestato da apposita certificazione dell'
Assessore all' agricoltura su parere espresso dal dirigente dell' ufficio presso
il quale l' interessato ha prestato servizio. L' iscrizione avviene su domanda
dell' interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli
anche i docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo di
studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo,
abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall'
Assessorato alla formazione professionale.
5. Possono essere iscritti al " Registro" i tecnici agricoli
formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai
sensi del combinato disposto dei regolamenti CEE n. 270/ 79 e n. 1760/ 87.
6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare
periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.
ARTICOLO 11
(Attivita' lavorativa dei tecnici agricoli)
1. I dipendenti regionale impegnati nei servizi si sviluppo
agricolo, la cui attivita' professionale risulti incompatibile con il rispetto
del normale orario di ufficio, possono svolgere l' attivita' lavorativa
ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all' orario
unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attivita' si
svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito
un adeguato controllo di normale svolgimento di attivita' lavorativa.
2. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali 18- 07-
1978, n. 1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo
agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida
delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curera'
la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni
danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell' espletamento del
servizio.
ARTICOLO 12
(Attivita' di ricerca e sperimentazione)
1. Le attivita' di ricerca e sperimentazione applicata da
inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere
preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento
degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale,
nonche' con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di
ognuno di essi.
2. La Regione Puglia stipulera' con i predetti Istituti di
ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa
regionale e statale in vigore.
ARTICOLO 13
(Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo
regionale)
1. La dotazione organizza complessiva per l' applicazione della
presente legge e' fissata nei limiti di sessanta unita' tecniche agricole
(laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito per la Puglia dal Programma
Quadro Nazionale per la Divulgazione Agricola, in esecuzione del reg. CEE 270/
79 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sara'
determinata la dotazione organizza dei singoli livelli funzionali che comunque
non potranno superare il settimo livello.
ARTICOLO 14
(Norma transitoria)
1. La Regione, al fine dell' immediata attivazione degli
istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l' assunzione dei
tecnici agricoli successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge e della legge di bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1994.
2. La Giunta regionale, successivamente all' entrata in vigore
della legge regionale del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1994, con proprio provvedimento determina tempi e procedure relative all'
assunzione dei tecnici per i servizi agricoli che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.
270/ 1979 della Comunita' Economica Europea;
b) siano stati ammessi a corsi per divulgatori agricoli presso
il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA)
di Bernalda e del FORMEZ a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi
Enti;
c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla
precedente lettera b).
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente
legge, quantificati in lire 2 miliardi annui, si farà fronte mediante gli
stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie
statali destinate all'attuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle
quote assegnate dalla Comunità Europea per il cofinanziamento delle specifiche
attività.
2. Per il 1994, si farà fronte, in termini di competenza e
cassa, per lire 1 miliardo con il recupero del residuo di stanziamento del cap.
0112054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo
agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione" del bilancio di
previsione 1992 di cui alla Delib.G.R. 28 maggio 1993, n. 1556 e per lire 1
miliardo con i fondi di cui al comma precedente.
3. Per gli anni successivi si provvederà in sede di
approvazione della legge regionale dei corrispondenti bilanci di previsione, con
esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1.