L'art. 6, L.R.
12 agosto 1981, n. 45, riguardante norme per il
conferimento di consulenza, ha disposto l'abrogazione di ogni norma di legge
regionale in contrasto con quanto previsto nella stessa legge.
Art. 1
Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli
affari di competenza del Consiglio dell'Ufficio di Presidenza e delle
Commissioni consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale
attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei
all'Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica
competenza in materia.
Art. 2
Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche,
persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro
affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.
Art. 3
Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti
con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a
tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere
rinnovati non più di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato
studi interessanti uno o più organi consiliari o uffici per un periodo superiore
a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.
E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso
esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni
diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a
dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti
non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare
del compenso globale da corrispondere al soggetto incarico che, fuori dai casi
di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione
lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico
conferito.
Art. 4
La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al
termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
Art. 5
L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente
Commissione consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione
convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della
Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.
Art. 6
Disposizioni
finanziarie
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire
50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione -
Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I
Presidenza del Consiglio - cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi
bilanci.
Art. 7
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione.