(1)
La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 71, L.R.
16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 4.
CAPO I
ELENCO PREZZI
Art. 1-3
... (2).
(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dal primo comma dell'art. 71, L.R.
16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 4.
Art. 4
Per la formazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 1 è
costituita la Commissione regionale prezzi (3) composta da:
1) l'assessore regionale ai lavori pubblici che la presiede;
2) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
3) un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;
4) tre rappresentanti dell'A.N.C.E. regionale;
5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'ambito regionale;
6) tre ingegneri: di cui uno con specializzazione in
ingegneria civile edile; uno in ingegneria civile trasporti; uno in ingegneria
industriale, da scegliere sulla base di terne designate da ciascun ordine
provinciale;
7) un architetto da scegliere sulla base di terne designate
dagli ordini degli architetti della Regione;
8) un geologo da scegliere sulla base di una terna designata
dall'ordine professionale regionale;
9) cinque esperti designati dalle camere di commercio in
ragione di uno per ogni Provincia;
10) cinque funzionari regionali competenti in materia di
prezzi e di opere pubbliche, di cui tre dell'assessorato ai lavori pubblici,
uno dell'assessorato all'industria, uno dell'assessorato all'agricoltura.
La commissione è nominata dalla Giunta regionale.
L'assessore ai lavori pubblici può delegare un altro
consigliere regionale a presiedere la commissione.
La commissione si avvale di un ufficio di segreteria (4) comprendente un
adeguato contingente di personale del ruolo regionale, coordinato da un
funzionario che assolve anche il compito di segretario della commissione.
L'ufficio di segreteria provvede a:
raccogliere dati relativi ai prezzi e costi dei materiali,
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
raccogliere i dati sull'evoluzione tecnologica nel campo delle
costruzioni;
elaborare i dati raccolti ai fini dell'aggiornamento
dell'elenco dei prezzi;
curare la pubblicazione dell'elenco e dei relativi
aggiornamenti (5).
(3) La Commissione regionale prezzi, unitamente al
relativo ufficio di segreteria, sono stati poi soppressi dall'art. 50, comma 2,
L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
(4) L'ufficio di segreteria della Commissione regionale
prezzi, al pari della suddetta Commissione, sono stati poi soppressi dall'art.
50, comma 2, L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dal primo comma dell'art. 71, L.R.
16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, ad eccezione del presente articolo.
Art. 5-14
... (6).
(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dal primo comma dell'art. 71, L.R.
16 maggio 1985, n. 27 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 4.