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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
32
Data
24/04/1980
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversita' meteoriche e dai parassiti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 maggio 1980, n. 31. La presente legge è stat abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

 

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

[Con la presente legge la Regione Puglia promuove l' attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversita' meteoriche e dai parassiti.]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

 

ARTICOLO 2

(Obiettivi del Piano)

[Il Piano si propone:

a) la realizzazione di un servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamita' meteoriche con particolare riferimento a gelo, brina, grandine;

b) l' assistenza tecnico - agraria e meteo – climatica in materia di difesa delle colture;

c) la sperimentazione ed esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina, grandine e altre avversita' meteoriche, nonche' dai parassiti vegetali ed animali.

Il Piano si realizza mediante lo studio e l' analisi dei fenomeni atmosferici e delle piu' ricorrenti avversita' parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte di idoneita' climatica riferite alle piu' importanti colture agrarie e di carte delle avversita' atmosferiche, l' informazione continua ai produttori agricoli sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico - agraria e meteo – climatica utile per i fini di cui alla presente legge.  ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

 

ARTICOLO 3

(Programma triennale)

[La Giunta regionale, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4, per l' approvazione da parte del Consiglio regionale, un programma triennale di difesa attiva che preveda:

a) gli interventi da effettuare nei tre anni, conformi agli obiettivi del Piano e con l' indicazione degli affidatari di cui al successivo art. 5;

b) la ripartizione annuale degli stessi;

c) il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente legge.

Allo scadere di ogni anno la Giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.

Prima della scadenza del programma triennale e comunque entro il mese di settembre dell' anno di scadenza e' predisposto con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel triennio successivo, da approvarsi da parte del Consiglio regionale e da rifinanziare.]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

ARTICOLO 4

(Commissione tecnica consultiva)

[Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e l' eventuale aggiornamento e' costituita una Commissione presieduta dall' assessore regionale all' agricoltura o suo delegato e composta da:

1) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

2) il coordinatore del settore agricoltura;

3) il responsabile dell' Osservatorio regionale per le malattie delle piante;

4) i responsabili degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura;

5) i direttori degli Istituti di patologia vegetale ed entomologia agraria dell' Universita' di Bari;

6) il direttore dell' Istituto sperimentale agronomico di Bari;

7) un rappresentante dell' Ufficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dell' agricoltura e foreste;

8) un esperto in agrometeorologia, designato dal Consiglio Nazionale Ricerche;

9) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della legge 25- 5- 70, n. 364 e successive modificazioni;

10) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;

11) un rappresentante dell' Ordine degli agronomi, designato dal Coordinamento regionale;

12) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari, designato dal Coordinamento regionale.

Il Presidente puo' invitare ai lavori della Commissione tecnici di altri Enti, Istituti,  Organismi. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale che abbia almeno il VI livello funzionale, designato dallo Assessore all' Agricoltura.

La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed e' insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutivita' del Decreto di nomina.

Ai membri della Commissione, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, e' dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonche' il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese non rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la localita' di abituale dimora e quella in cui si e' svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/ 5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l' arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

ARTICOLO 5

(Soggetti affidatari dell' attuazione dei programmi)

[La realizzazione degli interventi e delle attivita' previsti dai programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite sono affidate ad Enti, Istituti. Organismi, ivi compresi gli enti locali effettivi, le Organizzazioni cooperative e professionali dei produttori agricoli che ottengono dalla Giunta regionale ai sensi di legge il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' di difesa attiva, i Consorzi di difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25- 5- 1970, n. 364 e successive modificazioni, nonche' alla Regione stessa, e/ o agli Enti e Istituti da essa dipendenti, seconda specifica competenza.

Nel caso di Enti, Istituti, Organismi non dipendenti dalla Regione, gli affidamenti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura. ]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

ARTICOLO 6

(Vigilanza sull' attuazione dei programmi)

[La vigilanza sull' attuazione dei programmi e' affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell' Assessorato regionale all' agricoltura.]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

ARTICOLO 7

(Anticipazione e saldo delle spese)

[La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all' 80% della spesa ammessa per la realizzazione e gestione degli interventi, delle attivita' e delle infrastrutture previste nei programmi approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ivi compresa la spesa sostenuta dagli Enti, Istituti, Organismi, Consorzi di difesa di cui al precedente articolo 5 per gli oneri generali e di personale addetto.

L' erogazione delle somme residue ha luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione dei relativi consuntivi.]

 La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n.33 /2017 art. 9, lett. a).

ARTICOLO 8

(Norme finanziarie)

Omissis