La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n.33 /2017 art. 9, lett. a).
ARTICOLO
1
(Finalita' della
legge)
[Con la presente legge la
Regione Puglia promuove l' attuazione sul territorio regionale di un Piano
poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversita' meteoriche e
dai parassiti.]
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ARTICOLO
2
(Obiettivi del
Piano)
[Il Piano si
propone:
a) la realizzazione di un
servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la
conoscenza e la prevenzione delle calamita' meteoriche con particolare
riferimento a gelo, brina, grandine;
b) l' assistenza tecnico -
agraria e meteo – climatica in materia di difesa delle
colture;
c) la sperimentazione ed
esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina,
grandine e altre avversita' meteoriche, nonche' dai parassiti vegetali ed
animali.
Il Piano si realizza mediante
lo studio e l' analisi dei fenomeni atmosferici e delle piu' ricorrenti
avversita' parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte
di idoneita' climatica riferite alle piu' importanti colture agrarie e di carte
delle avversita' atmosferiche, l' informazione continua ai produttori agricoli
sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione
degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la
formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico - agraria e
meteo – climatica utile per i fini di cui alla presente
legge. ]
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
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ARTICOLO
3
(Programma
triennale)
[La Giunta regionale, entro 90
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle
proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4, per l'
approvazione da parte del Consiglio regionale, un programma triennale di difesa
attiva che preveda:
a) gli interventi da effettuare
nei tre anni, conformi agli obiettivi del Piano e con l' indicazione degli
affidatari di cui al successivo art. 5;
b) la ripartizione annuale
degli stessi;
c) il quadro finanziario,
commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente
legge.
Allo scadere di ogni anno la
Giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.
Prima della scadenza del
programma triennale e comunque entro il mese di settembre dell' anno di scadenza
e' predisposto con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel
triennio successivo, da approvarsi da parte del Consiglio regionale e da
rifinanziare.]
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ARTICOLO
4
(Commissione tecnica
consultiva)
[Per la predisposizione dei
programmi triennali, per la loro verifica e l' eventuale aggiornamento e'
costituita una Commissione presieduta dall' assessore regionale all' agricoltura
o suo delegato e composta da:
1) i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
2) il coordinatore del settore
agricoltura;
3) il responsabile dell'
Osservatorio regionale per le malattie delle piante;
4) i responsabili degli
Ispettorati provinciali dell' agricoltura;
5) i direttori degli Istituti
di patologia vegetale ed entomologia agraria dell' Universita' di
Bari;
6) il direttore dell' Istituto
sperimentale agronomico di Bari;
7) un rappresentante dell'
Ufficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dell'
agricoltura e foreste;
8) un esperto in
agrometeorologia, designato dal Consiglio Nazionale Ricerche;
9) un rappresentante per
ciascuno dei Consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della
legge 25- 5- 70, n. 364 e successive modificazioni;
10) un rappresentante per
ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello
regionale;
11) un rappresentante dell'
Ordine degli agronomi, designato dal Coordinamento regionale;
12) un rappresentante dei
Collegi dei periti agrari, designato dal Coordinamento regionale.
Il Presidente puo' invitare ai
lavori della Commissione tecnici di altri Enti, Istituti, Organismi. Le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte da un dipendente regionale che abbia almeno il VI
livello funzionale, designato dallo Assessore all' Agricoltura.
La Commissione e' nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed
e' insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutivita' del Decreto
di nomina.
Ai membri della Commissione,
eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in
materia, e' dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito
nella misura di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta,
con il limite di un solo gettone giornaliero, nonche' il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti
di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese non rimborsate a
presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non
siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto
ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza
esistente fra la localita' di abituale dimora e quella in cui si e' svolta la
seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono
rimborsate forfettariamente in ragione di 1/ 5 del costo di un litro di benzina
super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'
arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando
altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale.]
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ARTICOLO
5
(Soggetti affidatari dell'
attuazione dei programmi)
[La realizzazione degli
interventi e delle attivita' previsti dai programmi triennali approvati dal
Consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite
sono affidate ad Enti, Istituti. Organismi, ivi compresi gli enti locali
effettivi, le Organizzazioni cooperative e professionali dei produttori agricoli
che ottengono dalla Giunta regionale ai sensi di legge il riconoscimento di
idoneita' allo svolgimento delle attivita' di difesa attiva, i Consorzi di
difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25- 5- 1970, n. 364 e
successive modificazioni, nonche' alla Regione stessa, e/ o agli Enti e Istituti
da essa dipendenti, seconda specifica competenza.
Nel caso di Enti, Istituti,
Organismi non dipendenti dalla Regione, gli affidamenti di cui al precedente
comma sono regolati da apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale,
su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura. ]
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ARTICOLO
6
(Vigilanza sull' attuazione dei
programmi)
[La vigilanza sull' attuazione
dei programmi e' affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi
dell' Assessorato regionale all' agricoltura.]
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ARTICOLO
7
(Anticipazione e saldo delle
spese)
[La Giunta regionale e'
autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all' 80% della spesa ammessa per la
realizzazione e gestione degli interventi, delle attivita' e delle
infrastrutture previste nei programmi approvati dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, ivi compresa la spesa sostenuta dagli Enti, Istituti,
Organismi, Consorzi di difesa di cui al precedente articolo 5 per gli oneri
generali e di personale addetto.
L' erogazione delle somme
residue ha luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione dei relativi
consuntivi.]
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ARTICOLO
8
(Norme
finanziarie)
Omissis