Art. 1
Ambito soggettivo di applicazione della
legge.
I seguenti soggetti sono tenuti alla pubblicità
della situazione patrimoniale propria e dei propri familiari in conformità alla
L. 5 luglio 1982, n. 441 e secondo le modalità stabilite dalla presente
legge:
1) presidenti, vicepresidenti, amministratori
delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici,
la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad
organi della Regione Puglia;
2) presidenti, vicepresidenti, amministratori
delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui
funzionamento la Regione Puglia concorra, in qualsiasi forma, per un importo
superiore al venti per cento;
3) presidenti, vicepresidenti, amministratori
delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui
funzionamento la Regione Puglia concorra in misura superiore al cinquanta per
cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio
sempre che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.
Art. 2
Situazione patrimoniale dei soggetti
obbligati.
Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti previsti
nell'articolo precedente sono tenuti a depositare presso la Presidenza della
Giunta regionale e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di
società; le quote di partecipazione a società;
l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in
altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o
intestazioni fiduciarie (1); con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.
Situazione patrimoniale del coniuge e dei
figli.
Gli adempimenti indicati nell'articolo
precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei
redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi
consentono.
La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso,
con la indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dall'art. 2.
Se il consenso non è stato prestato, i soggetti
di cui all'art. 1 devono dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui
all'art. 2.
Qualora il consenso sia prestato dopo tale
momento, i soggetti di cui all'art. 1, entro un mese dalla data del consenso,
sono tenuti a integrare, gli atti indicati nell'articolo precedente.
Ove il coniuge non abbia accordato il consenso
alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e la dichiarazione dei
redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai
sensi dell'art. 2 n. 2) va esclusa l'indicazione dei redditi del coniuge. In
questo caso, la copia depositata deve recare la formula «sul mio onore affermo
che la presente dichiarazione dei redditi è conforme, per la parte che concerne
i miei redditi, a quella presentata all'Ufficio delle Imposte dirette con la
relativa sottoscrizione».
Art. 4
Variazione della situazione patrimoniale.
Entro un mese dalla scadenza del termine annuale
per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui va applicata l'imposta
sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a
depositare presso la Presidenza della Giunta e presso l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale un'attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal n. 1)
dell'art. 1, intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione
dei redditi.
Tale adempimento si estende anche alla
situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle
condizioni previste dall'art. 3.
Art. 5
Obblighi conseguenti alla cessazione della carica.
Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla
carica, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1) dell'art. 2,
intervenute dopo l'ultima attestazione di cui all'art. 3. Essi sono tenuti
altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
concernente l'ultimo anno o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la
carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di
tale dichiarazione.
Tali adempimenti si estendono anche alla
situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle
condizioni previste dall'art. 3.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi
del presente articolo non si applicano nel caso di conferma degli interessati
nella medesima carica alla scadenza della stessa.
Moduli.
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei
precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7
Inadempimento.
Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano
agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 9, il Presidente della Giunta
regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida
l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della diffida medesima.
Nel caso di inosservanza della diffida, il
Presidente della Giunta regionale ne dispone la pubblicazione nel B.U. della
Regione.
Qualora l'inadempimento persista per altri
quindici giorni dopo la diffida, l'interessato decade dalla carica. Il
Presidente della Giunta regionale gli dà comunicazione della avvenuta decadenza
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informandone altresì
gli organi direttivi dell'ente o, secondo i casi, dell'Istituto o della società
ed il Presidente del Consiglio regionale.
È abrogato l'art. 8, primo comma, numeri 2 e 3,
della legge regionale 23 giugno 1978, n. 24.
Sono abrogate altresì le disposizioni dei commi
secondo, terzo e quarto dello stesso art. 8 incompatibili con la presente legge.
Art. 8
Diritto di informazione dei cittadini.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali per la elezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di
conoscere le dichiarazioni previste dal n. 1) dell'art. 2 e dagli artt. 3, 4 e
5.
A questo fine tali dichiarazioni sono pubblicate
sul B.U. e
sul sito internet istituzionale (2) della
Regione Puglia, nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di
cui all'art. 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle
dichiarazioni dei redditi depositate ai sensi del n. 2) dell'art. 2.
Art. 9
Disposizione transitoria.
I soggetti di cui all'art. 1 in carica sono
tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nell'art. 2 entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Norma finanziaria.
All'onere finanziario derivante dalla presente
legge si provvede nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il
funzionamento del consiglio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua applicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 10 dicembre 1982