Art.
1
Finalità.
1. In attuazione dell'art. 22 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 la Regione con la presente legge istituisce i Presidi
multinazionali di prevenzione, ne disciplina l'organizzazione e l'attività e ne
definisce il coordinamento con i servizi delle UU.SS.LL. previsti dall'art. 40,
comma primo, n. 1, lett. A, della L.R.
26 maggio 1980, n. 51.
TITOLO I
Istituzione, organizzazione e
funzionamento
Art. 2
Istituzione.
1. Il Piano sanitario regionale, in attuazione
dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina i Presidi
multinazionali di prevenzione, nonché le sezioni specializzate da istituire, in
relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla
peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
domicilio.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano
sanitario regionale è istituito un Presidio multinazionale di prevenzione in
ciascun Comune capoluogo di Provincia.
3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie
locali, individuate come sedi dei Presidi multinazionali di prevenzione,
provvedono alla loro attivazione ed organizzazione secondo le modalità della
presente legge.
Art.
3
Attribuzioni.
1. Il Presidio multinazionale di prevenzione:
a) provvede al controllo e alla tutela
dell'igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nell'ambito di quanto previsto dal piano di cui al
successivo articolo 10;
b) esercita i compiti a carattere
laboratoristico e tecnico impiantistico connessi all'esercizio delle funzioni
prevenzionali, trasferite alle Unità sanitarie locali, già attribuiti ai
laboratori di igiene e profilassi, alle sedi periferiche dei disciolti Ente
nazionale prevenzione infortuni e Associazione nazionale per il controllo della
combustione, nonché alle sezioni mediche e chimiche e ai servizi
antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro;
c) svolge funzioni di supporto tecnico
specialistico:
- per i servizi di igiene pubblica, di
prevenzione sul territorio, di educazione sanitaria, di medicina legale e di
igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali aventi sede
nell'ambito territoriale di competenza;
- per l'esercizio delle funzioni di competenza
di Enti locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle
di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su richiesta degli
stessi.
2. Il Presidio multinazionale di prevenzione
partecipa all'attuazione di programmi di formazione e di aggiornamento del
personale del servizio sanitario, nonché dei programmi di ricerca e di studio
nelle materie di specifica competenza.
3. Le funzioni del Presidio multinazionale di
prevenzione sono svolte in stretta collaborazione con i servizi delle Unità
sanitarie locali comprese nell'ambito di riferimento.
Art.
4
Organizzazione del Presidio
1. Il Presidio multinazionale di prevenzione si
articola nei seguenti settori:
a) chimico-ambientale-tossicologico;
b) micro-bio-tossicologico;
c) fisico-ambientale;
d) impiantistico-antinfortunistico.
2. Per ogni settore di attività è previsto, in
pianta organica, un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti
profili professionali:
- "Chimici" per il settore sub a) del precedente
primo comma;
- "Medici" o "Biologi" per il settore sub b);
- "fisici" o "ingegneri" o "chimici" per il
settore sub c);
- "ingegneri" per il settore sub d).
3. Il Comitato di gestione affida la
responsabilità del Presidio, nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 8
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ad uno dei responsabili di settore, di
posizione funzionale apicale, per la durata di cinque anni.
4. Il responsabile del Presidio assicura il
coordinamento tra i vari settori nei quali il servizio multinazionale di
prevenzione è articolato e fa parte dei lavori dell'ufficio di direzione
dell'Unità sanitaria locale.
5. Per l'intero territorio regionale è istituito
presso il Presidio del Capoluogo della Regione il Settore "documentazione e
informazione sui rischi e sui danni del lavoro" del quale è responsabile un
Direttore amministrativo.
Art. 5
Settori.
1. Il settore chimico-ambientale è la struttura
tecnica per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo:
- dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del
suolo;
- dell'igiene e del lavoro;
- dell'igiene della produzione e della vendita
degli alimenti, delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico
tossicologico e bromatologico;
- dei farmaci e dei cosmetici, sostanze
psicotrope e stupefacenti nonché dei Presidi sanitari.
2. È competente, inoltre a svolgere le attività
istruttorie e di controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge 13
luglio 1966, n. 615 e del DPCM del 23.3.1983 e della legge 10 maggio 1976, n.
319 e successive norme di attuazione e modificazione.
3. Il settore micro-biotossicologico è la
struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo
relativa a:
- igiene e tossicologia del lavoro;
- analisi micro-biologica degli alimenti e delle
bevande e esame sierologico e siero-biologico del personale addetto alla
produzione, manipolazione e vendita degli stessi;
- analisi micro-biologica dell'ambiente;
- diagnostica e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari.
4. Il settore fisico-ambientale è la struttura
tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa:
- all'inquinamento acustico e alle vibrazioni;
- al microclima;
- alle radiazioni;
- alle ulteriori funzioni previste dall'art. 10
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
5. Il settore impiantistico-infortunistico è la
struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo
relativo:
- collaudi e verifiche di ascensori e
montacarichi;
- verifiche connesse all'applicazione del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547;
- controlli sull'applicazione delle norme di
sicurezza per l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi di
pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- verifiche di prevenzione dei recipienti
adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne
a pressione;
- verifiche di prevenzione sulle autocisterne
per il trasporto di liquidi infiammabili;
- prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, ivi comprese le prestazioni dei servizi medici, chimici e
antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro.
6. Il Settore per la documentazione e
l'informazione sui rischi e sui danni da lavoro, previsto dal comma 5 del
precedente art. 4 cura:
- la raccolta e la classificazione sistematica
delle informazioni in materia di prevenzione e di sicurezza in ambienti di vita
e di lavoro;
- le attività informative per
problemi-soluzioni;
- la produzione di materiale per le attività
formative;
- i collegamenti e i rapporti con le Università,
gli Enti e gli Istituti di ricerca operanti in materia e, in particolare, con
l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
7. Al Settore di cui al precedente comma hanno
diritto di accesso tutti i servizi multinazionali e gli operatori addetti.
8. Gli interventi di cui ai precedenti commi del
presente articolo sono svolti dai servizi delle UU.SS.LL. entro i limiti
consentiti dalle riserve statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
Art. 6
Gruppi interdisciplinari.
1. Il lavoro all'interno del servizio
multinazionale di prevenzione è articolato su base interdisciplinare.
2. A tal fine il Comitato di gestione della
competente Unità sanitaria locale costituisce, su proposta del responsabile del
Presidio, tra il personale appartenente ai vari settori, gruppi di lavoro
permanente relativi alle seguenti materie:
- inquinamento dell'aria;
- inquinamento dell'acqua e del suolo;
- igiene degli alimenti e delle bevande;
- igiene e sicurezza del lavoro.
3. Possono essere costituiti, inoltre, gruppi di
lavoro finalizzati ad azioni specifiche e alla soluzione di particolari
problemi.
Art. 7
Reperibilità del
personale.
1. In ciascuno dei Presidi multinazionali di
prevenzione, a supporto dei servizi di igiene delle Unità sanitarie locali,
devono essere assicurati in permanenza turni prefestivi, festivi e notturni di
reperibilità del personale.
Art. 8
Conferenza di Presidio.
1. L'organizzazione del lavoro del Presidio
multinazionale di prevenzione si ispira al principio della partecipazione degli
operatori, della interdisciplinarietà degli interventi e del collegamento con i
servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito
territoriale di riferimento del Presidio.
2. Il Coordinatore del Presidio multinazionale
presiede e convoca, con cadenza almeno bimestrale, la conferenza del Presidio,
alla quale partecipano i responsabili delle sezioni e gruppi di lavoro
interdisciplinari.
3. La conferenza esamina i problemi connessi
alla organizzazione del lavoro, alla individuazione dei gruppi interdisciplinari
permanenti e temporanei ed al collegamento tra i medesimi, nonché alla
formulazione di proposte di piani di intervento da sottoporre al Comitato di
gestione della Unità sanitaria locale.
4. Alla formulazione delle proposte di piano di
cui al precedente comma sono invitati i responsabili dei servizi di igiene
pubblica e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali
comprese nell'ambito territoriale.
Art. 9
Comitato tecnico.
1. Per ogni Presidio multinazionale di
prevenzione è costituito un comitato tecnico composto dal responsabile del
Presidio e dai responsabili di settore, nonchè dai responsabili dei gruppi di
lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari dell'Unità sanitaria
locale, previsti dall'art. 40,
comma primo, lett. A e D della L.R.
26 maggio 1980, n. 51.
2. È presieduto dal responsabile del servizio o,
in caso di assenza o di impedimento, dal responsabile di settore con maggiore
anzianità di servizio.
3. È convocato dal Presidente almeno ogni due
mesi o quando ne faccia richiesta il Presidente del Comitato di gestione o
almeno due responsabili di settore.
4. Il Comitato tecnico assicura il coordinamento
e l'interdisciplinarietà degli interventi e formula proposte in ordine agli
acquisti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attività formative e
informative degli operatori, alle modalità di collaborazione con gli Enti ed
istituti di cui al precedente art. 5.
Art. 10
Piano annuale di attività.
1.Su proposta del Comitato tecnico previsto dal
precedente art. 9, i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali
territorialmente competenti definiscono entro il 31 gennaio di ogni anno il
Piano di lavoro del servizio multinazionale di prevenzione, sentite le Unità
Sanitarie Locali interessate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28
della L.R.
26 maggio 1980, n. 51.
2. Il piano annuale indica, in coerenza con il
Piano sanitario regionale, obiettivi, priorità e mezzi.
3. I Piani annuali di attività e dei servizi
multinazionali di prevenzione sono trasmessi alla Regione tramite l'Assessorato
regionale alla sanità.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza con
il Piano sanitario regionale ed emana gli atti necessari al loro coordinamento.
Art. 11
Aggiornamento permanente del personale.
1. Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria
locale competente, sentito il Comitato tecnico propone, entro il 31 gennaio, il
piano annuale di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e del
personale dei servizi sanitari di cui all'art. 40, primo comma, lett. A e D
della L.R.
26 maggio 1980, n. 51 come sostituto dell'art. 17 della L.R.
26 maggio 1982, n. 23 da attuarsi in collaborazione con le Università e gli
Istituti di ricerca.
2. Il Consiglio regionale approva entro il 31
marzo il Piano regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.
Art. 12
Attività per conto terzi.
1. I Presidi multinazionali di prevenzione
possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente con
l'assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei
richiedenti.
2. Le tariffe per le prestazioni, fatte salve
quelle specificatamente stabilite da norma di legge, sono determinate dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita la competente
Commissione consiliare.
3. Le tariffe sono sottoposte a revisione
triennale.
4. In attesa delle tariffe per le prestazioni
rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Regolamento.
1. Le Unità sanitarie locali sedi di presidio
multinazionale di prevenzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approvano il regolamento del presidio stesso, sulla base
di un regolamento tipo adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare.
Art. 14
Gestione e finanziamento.
1. La gestione del Presidio multinazionale di
prevenzione è attribuita alla Unità sanitaria locale nel cui territorio è
ubicato.
2. Valgono, in quanto applicabili, le norme
stabilite dalle leggi regionali sulla organizzazione, sul funzionamento e sulla
contabilità delle Unità sanitarie locali, in particolare per quanto concerne:
a) il collegamento funzionale ed il
coordinamento con i presidi ed i servizi delle Unità sanitarie locali
interessati;
b) gli indirizzi di gestione del Presidio e le
procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza
operativa.
3. Presso ogni Presidio può essere istituito un
fondo di cassa per esigenze economali, gestito sotto la responsabilità del
responsabile del Presidio, con obbligo di rendicontazione al competente servizio
dell'Unità sanitaria locale.
4. Al finanziamento della gestione dei servizi
multinazionali di prevenzione, sino all'approvazione della L.R. prevista dal
quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 provvede
annualmente, con delibera, il Consiglio regionale entro il 31 dicembre.
5. In sede di riparto del fondo sanitario, sono
attribuite alle Unità sanitarie locali che gestiscono i Presidi multinazionali
di prevenzione, con vincolo di destinazione, quote specifiche secondo le
seguenti priorità:
a) costituzione presso ciascun Presidio
multinazionale di prevenzione di tutti i settori operativi;
b) graduale potenziamento degli organici, al
fine di pervenire al completamento degli stessi secondo le prescrizioni della
presente legge nello arco di un triennio;
c) adeguamento delle attrezzature e delle
apparecchiature tecniche necessarie per l'esercizio dei compiti istituzionali.
6. Ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 l'Unità sanitaria locale destinataria del finanziamento è obbligata
alla tenuta dell'apposito conto di gestione allegato al conto generale di
gestione.
Art. 15
Attività ispettiva di controllo in materia di igiene e
sicurezza del lavoro.
1. Per quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616, su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa
indicazione del Comitato di gestione, il Prefetto stabilisce quali operatori del
servizio di prevenzione o dei servizi di ciascuna Unità sanitaria locale
assumono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo esercitate al fine dell'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro.
2. In virtù dell'art. 21 della legge 23 dicembre
1978 n. 883, al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti i poteri
di accesso e di diffida previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n.
520.
3. Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente comma è ammesso
ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste
dall'apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro
6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Funzioni di vigilanza
1. Ciascun Presidio multinazionale di
prevenzione dispone di un nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire,
unitamente al personale dei settori operativi, alla esecuzione dei compiti
affidati dalla legge alla esclusiva competenza dei Presidi.
2. L'attività di cui al precedente comma viene
espletata secondo le direttive dei responsabili dei settori competenti.
3. Gli operatori dei Presidi multinazionali di
prevenzione addetti alle attività di vigilanza e di ispezione in materie di
igiene ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle private per
l'esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di
verificarne le condizioni e le situazioni, nonchè di raccoglierne i campioni, i
dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.
4. Gli operatori di cui al precedente comma sono
muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente del Comitato di
gestione della Unità sanitaria locale che gestisce il Presidio.
Art. 17
Beni.
1. I beni e le attrezzature già appartenenti ai
laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'E.N.P.I. e all'A.N.C.C. sono
trasferiti ai Comuni nei quali hanno sede, con vincolo di destinazione alle
Unità sanitarie locali che li utilizzano per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti del Servizio multinazionale di prevenzione.
Art. 18
Norme di attuazione.
1. In attuazione della norma di cui al secondo
comma del precedente art. 2, i Consigli comunali delle Città di Bari e Taranto
individuano l'Unità sanitaria locale sede del Presidio multinazionale di
prevenzione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Scaduto inutilmente il predetto termine, vi provvede la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare.
TITOLO II
Disposizioni finali
Art.
19
Commissione per la protezione delle radiazioni
ionizzanti.
1. La Commissione per la protezione sanitaria
della popolazione dalle radiazioni ionizzanti previste dall'art. 89 del D.P.R.
13 febbraio 1964, n. 185 è costituita presso il settore fisico ambientale dal
servizio multinazionale di prevenzione, con competenza per tutto l'ambito
territoriale del servizio.
2. È composta dal responsabile del settore
fisico-ambientale, che la presiede, e da un laureato in Medicina, specialista in
Radiologia, da un esperto, incluso nell'elenco nominativo previsto dall'art. 71
del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e da un medico specialista in Igiene
pubblica o in Medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici
autorizzati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
3. La Commissione è integrata di volta in volta
dal responsabile del servizio di Igiene pubblica della Unità sanitaria locale
territorialmente interessata.
4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da
un dipendente amministrativo di ruolo del profilo professionale di Direttore
amministrativo.
5. La Commissione ha funzione consultiva e dura
in carica tre anni. I componenti sono nominati dal Comitato di gestione
dell'Unità sanitaria locale competente territorialmente.
6. Espone i pareri richiesti dalla normativa
vigente anche ai fini del rilascio del nulla-osta contemplato dall'art. 102 del
D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185
7. La Commissione presta ogni consulenza ai
Sindaci e alle Unità sanitarie locali in ordine alla protezione della
popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti.
Art. 20
Norme
transitorie.
1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Unità Sanitarie
Locali competenti, approva le piante organiche provvisorie dei Presidi
multinazionali di prevenzione istituiti ai sensi del comma 2 del precedente art.
2. Il Piano sanitario regionale determinerà gli standards definitivi del
personale addetto ai Presidi di cui alla presente legge.
2. Fino a quando non saranno istituiti presso
ciascun Presidio multinazionale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane
ferma la competenza territoriale preesistente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino alla nomina dei responsabili dei settori
di attività fisico - ambientale, le Commissioni per la protezione sanitaria
della popolazione dalle radiazioni ionizzanti sono presiedute dai responsabili
dei presidi multinazionali di prevenzione.
4. Ove i servizi di igiene pubblica, di
prevenzione sul territorio e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado
di provvedere a tutte le funzioni di loro competenza, le Unità sanitarie locali
interessate si avvalgono della collaborazione del Presidio multinazionale di
prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire eventuali carenze.
5. Tutto il personale già in servizio presso
Enti, servizi ed uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei Presidi di cui
alla presente legge è inquadrato nella pianta organica degli stessi ai sensi
dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
6. Il piano annuale di attività di cui al
precedente art. 10 deve prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del
Presidio allo scopo di assicurare il servizio di sorveglianza igienica anche nel
territorio delle Unità sanitarie locali particolarmente carenti di personale di
vigilanza.
Art. 21
Norme finali.
1. Il personale in servizio presso l'Assessorato
alla sanità addetto all'esercizio delle funzioni in materia di igiene pubblica,
igiene ambientale ed igiene e sicurezza del lavoro può chiedere, entro il
termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario, secondo
le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2) del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 716 e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale
del servizio sanitario, sulla base della qualifica funzionale posseduta alla
data del 20 dicembre 1979.
2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del
precedente comma, è assegnato all'Unità sanitaria locale da cui sarà gestito il
Presidio multinazionale di prevenzione del capoluogo regionale.
Art. 22
Diritto all'informazione in tema
di ambiente e sanità pubblica.
1. Sono a disposizione dei cittadini i dati e
gli elementi conoscitivi relativi all'inquinamento igienico, fisico, biologico e
di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonché quelli relativi alle aziende a
rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, raccolti ed elaborati da
organi, servizi ed uffici della Regione, dagli Enti da essa dipendenti, nonché
dagli Enti locali delegatori di funzioni amministrative regionali, nelle materie
ad essi delegate.
2. La norma di cui al comma precedente non si
applica agli atti coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza
stabilito per legge ai fini del rispetto dei diritti costituzionali del
cittadino.