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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
15
Data
25/08/2003
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99 La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005 n. 391 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Allegati
Nessun allegato

 



                                      

 

 

 (giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 391 del 21-10-2005 (ud. del 12-10-2005), Pres. cons. ministri c. Regione Puglia


Art. 1

[1. Al comma 7 dell'articolo 33 dellalegge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola: "ungulati" aggiungere le seguenti: "e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente"] (1).

 

(1)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005 n. 391 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.