(1) Vedi la D.G.R. 28
ottobre 2004, n. 1612 che ha approvato
l'ipotesi di provvedimento che disciplina il prelievo in deroga, per l'annata
2004/2005.
(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9,
L.R.
31 ottobre 2007, n. 30.
Art. 1
Finalità.
[1. La
Regione Puglia, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221,
disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi alle
prescrizioni dell'articolo 9 e ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2
della stessa direttiva.
Art. 2
Prelievo in deroga.
[1. In
considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni
alle colture e all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre
soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal
presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie
storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax
carbo) e taccola (corvus monedula).
2. Il prelievo può essere realizzato da
appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori
residenti nella Regione Puglia iscritti agli Àmbiti territoriali di caccia
(A.T.C.) o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie
istituite in Puglia.
3. I limiti massimi giornalieri e stagionali
di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere
effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A della presente legge.
4. Ulteriori modalità di prelievo saranno
disciplinate dal calendario venatorio regionale, sentito l'Osservatorio
faunistico regionale o l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.).
Art. 3
Controlli.
1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul
tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.
2. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è
consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 32 della legge regionale
13 agosto 1998, n. 27.
3. La vigilanza sull'applicazione della
presente legge è affidata ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1998, con le
sanzioni ivi previste, nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge
regionale e relativo regolamento di attuazione.
Art. 4
Limitazione dei poteri.
1. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore competente, sentito l'Osservatorio faunistico regionale
o l'I.N.F.S., adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi
in deroga autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di
variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.
Art. 5
Attuazione.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il
Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato
all'agricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al
Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro per le politiche
comunitarie, nonché all'I.N.F.S. una relazione sull'attuazione delle deroghe di
cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale con proprio
provvedimento attuerà il regime di deroga di cui alla presente legge nel
rispetto delle relative modalità e termini. ]
Allegato A
Limiti e archi temporali per il prelievo in
deroga
SPECIE |
Limite massimo |
Limite massimo |
|
|
di prelievo |
di prelievo |
TEMPI |
|
giornaliero per
cacciatore |
per stagione venatoria |
Stagione venatoria |
|
Capi |
per cacciatore - Capi |
|
STORNO |
|
|
|
(Sturnus
Vulgaris) |
20 |
200 |
dalla terza domenica
di |
|
|
|
settembre fino al 31
gennaio |
PASSERO |
|
|
|
(Passer
italiae) |
10 |
100 |
dalla terza domenica
di |
|
|
|
settembre fino al 31
dicembre |
CORMORANO |
|
|
|
(Phalacrocorax
carbo) |
02 |
20 |
dalla terza domenica
di |
|
|
|
settembre fino al 31
dicembre |
TACCOLA |
|
|
|
(Corvus
monedula) |
02 |
20 |
dalla terza domenica
di |
|
|
|
settembre fino al 31
dicembre |
|
|
|
|
La presente legge è stata
abrogata dall'art. 9, L.R.
31 ottobre 2007, n. 30.