Art. 1
(Disciplina del regime di deroga previsto
dall’articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE)
1. I prelievi in deroga
di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 3 e 4 e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e
nell’articolo 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre
1979, resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono disciplinati
dalla Regione Puglia con la presente legge in conformità alla legge 3 ottobre
2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione
dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE).
Art. 2
(Deroghe)
1. La Giunta Regionale
adotta le deroghe di cui all’articolo l, di durata non superiore a un anno,
sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a)
nell’interesse della salute, della sicurezza
pubblica;
b)
nell’interesse della sicurezza aerea;
c)
per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle
acque;
d)
per la
protezione della flora e della fauna;
e)
ai fini
della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione,
nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni.
2. Le deroghe di cui al
comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis
della l. 157/1992, come aggiunto dall’articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n.
221.
3. Le deroghe di cui
alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata
accertata una significativa diminuzione della consistenza numerica.
Art. 3
(Contenuto e procedure delle deroghe)
1. La Giunta Regionale,
sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, sulla scorta del
parere espresso dall’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, struttura
tecnica riconosciuta a livello regionale, ovvero l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) a cui viene trasmesso, adotta le deroghe di cui
all’articolo 2 indicando:
a)
le
specie che formano oggetto delle deroghe medesime;
b)
i mezzi,
gli impianti e i metodi cattura o di uccisione autorizzati;
c)
le
condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle
deroghe;
d)
il
numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione
alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, in sede di
applicazione delle deroghe di cui all’articolo 2, comma 1;
e)
i
controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
f)
l’autorità abilitata a dichiarare che le
condizioni stabilite sono realizzate;
g)
i
soggetti abilitati a effettuare il prelievo in deroga.
2. Per l’esercizio
dell’attività del prelievo in deroga può essere consentito anche l’utilizzo dei
mezzi di cui all’articolo 32
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria).
3. I prelievi in deroga
devono essere riportati su un apposito tesserino predisposto dalla Regione e
rilasciato ai soggetti autorizzati per il tramite dei comuni di residenza. I
capi prelevati devono essere annotati sul tesserino al momento della loro
raccolta. Detto tesserino deve essere riconsegnato ai comuni di residenza entro
e non oltre il 20 marzo di ogni anno. I comuni, a loro volta, trasmettono gli
stessi all’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto entro il 31 marzo.
Art. 4
(Condizioni)
1. L’Osservatorio
faunistico regionale, ovvero l’INFS, è individuato quale autorità abilitata a
dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della dir.
79/409/CEE sono realizzate.
Art. 5
(Modifica dei prelievi)
1. Il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, in considerazione di
eventuale richiesta motivata dell’Osservatorio faunistico regionale o dell’INFS,
adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga
autorizzati ai sensi dell’articolo 2, in relazione all’insorgenza di variazioni
negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi e in relazione
all’entità dei prelievi complessivi monitorati rispetto alla piccola quantità
prevista dalla dir. 79/409/CEE e relativa guida interpretativa della Commissione
europea.
Art. 6
(Azioni di promozione)
1. La Giunta regionale
promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le
specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.
Art. 7
(Adempimenti di competenza della Giunta
regionale)
1. Entro il 30 giugno
di ogni anno, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione
sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove
nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le
politiche europee, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS.
Art. 8
(Controlli e sanzioni)
1. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui agli
articoli 27 della l. 157/1992 e 44
della l.r.
27/1998.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. E’ abrogata la legge
regionale 25 agosto 2003, n. 16 (Applicazione del regime di deroga ai
sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221).
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31
ottobre 2007