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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
30
Data
31/10/2007
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 157 del 2 novembre 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

Art. 1

(Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE)

 

1. I prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4 e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e nell’articolo 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono disciplinati dalla Regione Puglia con la presente legge in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE).

 

Art. 2

(Deroghe)

 

1. La Giunta Regionale adotta le deroghe di cui all’articolo l, di durata non superiore a un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

a)      nell’interesse della salute, della sicurezza pubblica;

b)      nell’interesse della sicurezza aerea;

c)      per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

d)      per la protezione della flora e della fauna;

e)      ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni.

 

2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della l. 157/1992, come aggiunto dall’articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

 

3. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una significativa diminuzione della consistenza numerica.

 

Art. 3

(Contenuto e procedure delle deroghe)

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, sulla scorta del parere espresso dall’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, struttura tecnica riconosciuta a livello regionale, ovvero l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) a cui viene trasmesso, adotta le deroghe di cui all’articolo 2 indicando:

a)      le specie che formano oggetto delle deroghe medesime;

b)      i mezzi, gli impianti e i metodi cattura o di uccisione autorizzati;

c)      le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

d)      il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, in sede di applicazione delle deroghe di cui all’articolo 2, comma 1;

e)      i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

f)        l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate;

g)      i soggetti abilitati a effettuare il prelievo in deroga.

 

2. Per l’esercizio dell’attività del prelievo in deroga può essere consentito anche l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria).

 

3. I prelievi in deroga devono essere riportati su un apposito tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato ai soggetti autorizzati per il tramite dei comuni di residenza. I capi prelevati devono essere annotati sul tesserino al momento della loro raccolta. Detto tesserino deve essere riconsegnato ai comuni di residenza entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno. I comuni, a loro volta, trasmettono gli stessi all’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto entro il 31 marzo.

 

Art. 4

(Condizioni)

 

1. L’Osservatorio faunistico regionale, ovvero l’INFS, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.

 

Art. 5

(Modifica dei prelievi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, in considerazione di eventuale richiesta motivata dell’Osservatorio faunistico regionale o dell’INFS, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi dell’articolo 2, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi e in relazione all’entità dei prelievi complessivi monitorati rispetto alla piccola quantità prevista dalla dir. 79/409/CEE e relativa guida interpretativa della Commissione europea.

 

Art. 6

(Azioni di promozione)

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.

 

Art. 7

(Adempimenti di competenza della Giunta regionale)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS.

 

Art. 8

(Controlli e sanzioni)

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui agli articoli 27 della l. 157/1992 e 44 della l.r. 27/1998.

 

Art. 9

(Abrogazioni)

 

1. E’ abrogata la legge regionale 25 agosto 2003, n. 16 (Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221).

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 31 ottobre 2007