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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
12
Data
25/08/2003
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 99 del 29 agosto 2003, * Per le disposizioni attuative della presente legge vedi la Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 375
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie (1).

 (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefìci derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.».

 

Art. 2

Modalità di raccolta.

1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3 (2).

2. È vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre (3).

3. È invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

a. Armillaria mellea

b. Cantharellus (tutte le specie)

c. Craterellus cornucopioides

d. Hydnum repandum

e. Tricholoma terreum

f. Calocybe gambosa (4).

4. È altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.).

4-bis. È consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica (5).

5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'àmbito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza (6).

6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).

7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.

8. È comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.

9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.».

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. È vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.».

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. È invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il Cantharellus cibarius (galletto) o la Calocybe gambosa (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

 

Art. 3

Permesso per la raccolta.

1. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). il permesso va rinnovato ogni cinque anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. La Giunta regionale, su proposta della sezione regionale competente, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento. (7)
 Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l’elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l’attestato di idoneità scaduto.
(8).

2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della L. n. 352/1993 (9).

3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri.

Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro (10).

4. [Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10] (11).

5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale (12).

6. [I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione] (13).

(7) Parole sostituite dalla l.r. 35/2020 art. 11, comma 1.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14 è stato nuovamente così sostituito dalla l.r. 3/2012. art. 1, lett. a )

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta.».

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.».

(11) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.».

(13) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

 

Art. 4

Permessi speciali.

[1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli àmbiti territoriali di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai soggetti di cui alla L. n. 352/1993, articolo 2, comma 3. Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29] (14).

 (14) Articolo abrogato dall'art.4, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

 

Art. 5

Zone interdette alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.

4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.

5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.

6. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dall'Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto (15).

7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della L. n. 352/1993, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.

8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.

10. L'Assessore regionale alle risorse alimentari può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo (16).

11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.

 (15) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(16) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

 

Art. 6

Autorizzazione alla vendita.

1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero della salute e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.

3. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;

b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;

d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo (17).

 (17) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Autorizzazione alla vendita. 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore.».

 

Art. 7

Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 (18).

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.

6-bis. Per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale (19).

7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della L. n. 689/1981 e della L.R. n. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.

8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari (20).

 (18) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.».

(19) Comma aggiunto dall'art.7, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

(20) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9.».

 

Art. 8

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.

 

Art. 9

Educazione e informazione.

1. La Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.

 

Art. 10

Centro di controllo micologico.

1. Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della sanità o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale (21).

(21) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Nell'àmbito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.».

 

Art. 11

Formazione dei micologi.

1. Per la formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL (22).

2. A norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della sanità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi (23).

3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale (24).

(22) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende sanitarie locali.».

(23) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. A norma del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministro della sanità, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi.».

(24) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.».

 

Art. 12

Specie commercializzabili.

1. È consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del D.P.R. n. 376/1995, successivamente integrato con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1211 oltre che delle seguenti specie:

- Calocybe gambosa

- Agricus macrosporus

- Russula aurea

- Lactarius salmonicolor

- Lactarius semisanguifluus

- Clitocybe gibba

- Lyophyllum connatum

- Lepista nuda

- Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L. candidus.

 

Art. 12-bis

Funghi conservati.

1. Per quanto attiene la denominazione di "funghi secchi", il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 (25).

 (25) Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

 

Art. 13

Norma finanziaria.

1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.

2-bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati (26).

(26) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Tabella "A" (27)

1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:

a) Biologia dei funghi;

b) Cenni d'ecologia;

c) Le intossicazioni da funghi;

d) I principali funghi velenosi;

e) I funghi nell'alimentazione;

f) Modi per una corretta raccolta;

g) Cenni di morfologia;

h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;

i) Legislazione.

2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:

a) Aspetti medico-tossicologici;

b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;

c) Normativa nazionale e regionale;

d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;

e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.

 (27) Tabella aggiunta dall'art. 13, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.