Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art. 9,
comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
[Visto il D.Lgs n.502/92 e successive m.i. art. 3, comma
5,lett.g) che stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per l'attuazione
della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n.29/93.
Visto il D.Lgs n.165/01, artt.33 e 34, che prevede
che le pubbliche amministrazioni che rilevano eccedenze di personale sono tenute
ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire
ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.
Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in
legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell'ambito della
ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono
prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di
riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale
cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi
medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali. Per le
ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt.
33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165.
Viste le delibere della Giunta
Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che ha approvato il Piano
di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della
L.n.405 del 2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347 del
2001.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1117 del 22 luglio 2003 con
la quale si approva il "Regolamento Regionale per la ricollocazione e la
mobilità del personale dipendente delle Aziende Sanitarie appartenente al
comparto a seguito di processi di ristrutturazione".
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali.]
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Premessa)
[1. Il presente regolamento è adottato, ferma rimanendo
l’autonomia aziendale, per la fissazione dei criteri generali attuativi della
ricollocazione e della mobilità del personale appartenente all’Area del
Comparto, a seguito dei processi di ristrutturazione.
2. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell’articolo
3, comma 5 del D. Lgs. del 30.12.92, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni, previo confronto ed accordo con le Organizzazioni Sindacali,
nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui ai CC.CC.NN.LL.
Comparto Sanità.]
Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(Normativa di riferimento)
[1. Il quadro normativo fondamentale di
riferimento, attualmente vigente, è costituito da:
a) art. 3, comma 5, D. Lgs. 502/92 e s.m.i. (Organizzazione
delle Unità Sanitarie Locali);
b) art. 6, comma 4 del C.C.N.L. stipulato il 7.4.1999;
c) art. 18, 19, 21 del C.C.N.L. integrativo del personale del
comparto stipulato il 20.9.2001;
d) art. 33 del CCNL del 1.9.1995;
e) artt. 33 e 34 del D. Lgs. 165/01 (eccedenza e gestione di
personale);
f) art. 3, comma 4 della L. 405/01 di conversione del D.L.
347/01 (equilibrio presidi e sperimentazioni gestionali);
g) artt. 10 e 18, comma 4 del C.C. Quadro nazionale del
7.8.98.
2. Il presente regolamento sarà adeguato alla nuova normativa
fissata dal CCNL 2002-2005.]
Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)
[1. Al fine di pervenire all’individuazione del personale del
comparto risultante in esubero ed alla sua ricollocazione all’interno
dell’Azienda di appartenenza, ovvero all’eventuale attivazione dell’istituto
della mobilità (anche esterna al comparto) per taluni di essi, ciascuna Azienda
Sanitaria, entro novanta giorni dalla data di adozione del provvedimento
regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche
conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo raggiunto con le
OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato
dall’art. 9, del C.C.N.L. del 7.4.1999, adotta apposita deliberazione
ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato
quanto segue:
a) le strutture operative confermate, dimesse, riconvertite,
di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;
b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel
complessivo rispetto del provvedimento regionale di riordino della rete
ospedaliera e dei servizi territoriali specificando:
- il numero dei posti
coperti e confermati risultanti dalla collocazione del personale effettuata
nel rispetto dei profili professionale della qualifica di appartenenza e
della normativa contrattuale vigente;
- il numero dei posti
soppressi per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche
parziali;
- il numero dei posti
vacanti, non considerando tali i posti per i quali alla data di entrata in
vigore del provvedimento regionale di riordino è in corso la procedura di
concorso giunta alla prima prova di esame;
- il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per
cessazione dal servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del
provvedimento regionale relativo ai criteri emanati dalla Regione per la
rideterminazione delle dotazioni organiche;
- il numero dei posti di nuova istituzione,per effetto di
potenziamenti, attivazioni anche parziali e
riconversioni.
2. I posti di cui alla terza, quarta e quinta alinea del
precedente comma 1, in sede di prima applicazione e per un anno dalla data di
adozione della deliberazione ricognitiva in precedenza richiamata, sono
disponibili esclusivamente ai fini prioritariamente della ricollocazione e in
subordine della mobilità conseguenti al richiamato riordino della rete
ospedaliera e dei servizi territoriali.
3. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1,
decorsi i termini di pubblicazione, sono trasmesse al competente ufficio del
Settore Sanità dell’Assessorato alla Sanità ed ai Servizi Sociali della Regione
Puglia per il coordinamento degli ulteriori adempimenti di propria competenza e
per la verifica della puntuale applicazione del presente provvedimento.]
Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità)
[1. Ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L.
dell’1.9.1995, deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione
del personale del comparto in esubero nel ruolo e nel profilo professionale di
appartenenza o in ruolo e profilo professionale diverso, nell’ambito della
categoria di appartenenza purchè in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL, con l’obiettivo principale di
evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità
derivanti da processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell’ordine
tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati
nel presente provvedimento per ciascuna procedura:
a) ricollocazione interna all’Azienda, di cui al successivo
articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) collocazione in disponibilità di cui al successivo
articolo 7.
3. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10
del CCQN 7.8.98, il trasferimento ad altra unità operativa diversa da quella di
assegnazione può essere predisposto solo previo nulla osta della rispettiva O.S.
di appartenenza e/o delle RSU ove il dipendente ne sia componente.
4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver
attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b).]
Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(Ricollocazione Interna)
[1. Nel rispetto del limite inderogabile
della programmazione regionale, dell’atto aziendale e delle dotazioni organiche,
la ricollocazione interna deve avvenire attraverso il rinvenimento, in sede di
contrattazione integrativa aziendale, degli strumenti negoziali in grado di
prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall’art. 3, comma 4 del
D.L. 347/01 convertito nella L. 405/01 e dagli articoli 33 e 34 del D. Lgs.
165/01. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai
criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei
currucula formativi e professionali del personale.
2. Dopo la collocazione effettuata sulla
base della dotazione di cui alla delibera ricognitiva richiamata al precedente
art. 3, i dipendenti che risultassero in esubero sono prioritariamente
ricollocati a domanda secondo l’ordine delle seguenti opzioni:
a) copertura dei posti vacanti;
b) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in
sede di riconversione o di nuova istituzione;
c) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per
cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale del comparto,
nell’arco temporale di un anno dalla data di adozione del provvedimento
regionale, relativo alla definizione dei criteri per la rideterminazione delle
dotazioni organiche;
d) assistenza domiciliare.
3. I criteri generali e le modalità
operative di massima, cui deve attenersi ciascuna azienda sanitaria
nell’applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che
seguono.
4. La deliberazione aziendale di
ricognizione preventiva richiamata nel precedente articolo 3 va affissa all’albo
di ciascuna azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. ed ai
dipendenti in temporanea situazione di esubero.
5. Contestualmente l’area gestione del
personale di ciascuna azienda sanitaria invita formalmente i dipendenti
interessati a presentare, entro trenta giorni dalla lettera di invito, apposita
domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e
professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a), b) e c)
del precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di
priorità.
6. Sulla base dei parametri valutativi
fissati dalla contrattazione integrativa aziendale si procederà alla formazione
di una specifica graduatoria per ciascuna disponibilità, pervenendo così ad una
specifica graduatoria per ciascuna delle disponibilità appena richiamate.
7. Il Direttore Generale, con propri
provvedimenti da notificarsi al personale interessato, provvede entro dieci
giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle
stesse, alla loro ricollocazione.
8. Il personale che non trovi ancora
ricollocazione, così come previsto dal precedente art. 4 comma 1, qualora in
possesso dei prescritti requisiti è ricollocato nei posti che residuano.
9. Il personale che, avendone l’obbligo, non
presenta la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non
accetta la ricollocazione d’ufficio o che, comunque, risulta non ricollocato o
non ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono, è inserito
nell’elenco del personale dichiarato in eccedenza. Di tanto sarà curata la
notificazione agli interessati.
10. Esaurite le attività che precedono,
ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione ricognitiva successiva alla
conclusione dell’intero procedimento, nella quale indicare:
- i posti di organico e l’elenco nominativo del personale
confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall’art. 3,
comma 2 del presente regolamento;
- l’elenco nominativo del personale dichiarato in eccedenza;
- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di
servizio, indicando altresì i posti indisponibili di cui al precedente articolo
3, comma 1, terza alinea.
11. Tale deliberazione, decorsi i termini di
pubblicazione, va trasmessa alla Regione Puglia – Settore Sanità, alle RSU
aziendali ed alle OO.SS. provinciali, firmatarie del CCNL..]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 6
(Mobilità Esterna Volontaria e d’Ufficio)
[1. Sulla base delle singole deliberazioni
aziendali di ricognizione successiva, la Regione Puglia – Settore Sanità –
effettua una complessiva ricognizione, riportando per ciascuna Azienda i posti
vacanti, l’elenco nominativo del personale, dichiarato in eccedenza, distinto
per profilo professionale, nonché l’indicazione dei posti rimasti vacanti e
disponibili con relative indicazioni delle Aziende, strutture e sedi di
servizio. Nell’elenco nominativo deve essere indicata, per ciascun dipendente,
l’anzianità di servizio nel solo profilo professionale di appartenenza.
2. Tale ricognizione è approvata con atto
della Giunta Regionale da notificarsi a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS.
regionali di categoria. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del provvedimento regionale, si procede alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia di apposito bando relativo ai posti risultati
disponibili, distinti per Azienda, struttura, sede di servizio e profilo
professionale. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie per la
necessaria pubblicizzazione.
3. I posti di cui al bando sono disponibili
esclusivamente per la ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza il
quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando, presenta
domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e
professionale.
4. I criteri da applicare per la valutazione
del curriculum e per la formazione delle graduatorie sono i seguenti:
- dipendenti portatori di handicap in applicazione
della l. 104/92 |
punti 5 |
- presenza in famiglia di soggetti portatori di
handicap |
punti 2 |
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior
numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di
reddito, per ogni figlio |
punti 1 |
- maggior anzianità lavorativa presso la pubbl.
amm.ne per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi |
punto 0,50 |
- particolari condizioni di salute del lavoratore di
cui all’art. 11 del CCNL integrativo 20.9.2001 |
punti 5 |
- per familiare |
punti 2 |
5. Le graduatorie di cui al precedente comma
4, da predisporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
richiamato bando sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale,
notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione)
interessate, al personale interessato ed alle OO.SS. regionali di categoria.
6. Nei termini contrattuali previsti si
procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
7. Esperite le procedure di mobilità esterna
volontaria, la Regione attua nei confronti del dipendente risultante non
collocato, la mobilità esterna d’ufficio nei residui posti disponibili, sulla
base delle opzioni espresse, dietro richiesta da parte della Regione, dai
dipendenti collocati in una graduatoria unica regionale, di cui al precedente
comma 4. Ai fini dell’espressione dell’opzione, il dipendente è convocato,
nell’ordine utile di graduatoria, per iscritto dalla Regione almeno sette giorni
prima della data utile per la scelta. Al termine delle operazioni coloro che non
si sono presentati ad esprimere l’opzione sono riconvocati per l’ultima volta, a
scegliere sui posti residuati. In caso di ulteriore mancata presentazione il
dipendente è collocato d’ufficio sulla base dell’ordine nella graduatoria unica
regionale, tenendo conto della minore distanza tra la residenza e la sede di
nuova collocazione. La collocazione è formalizzata con atto dirigenziale da
notificarsi ai diretti interessati, alle aziende sanitarie interessate ed alle
OO.SS. regionali. Le aziende procedono, quindi, alla sottoscrizione del nuovo
contratto individuale nei previsti termini.
8. Successivamente al dipendente che non ha
prodotto domanda di mobilità esterna volontaria si applicano le procedure di cui
al precedente comma 7, sulla base della maggiore anzianità di servizio, come
risultante dal provvedimento ricognitivo aziendale di cui al precedente comma
1.
9. In relazione a quanto previsto dall’art.
33, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01 così come disciplinato dal comma 4 dell’art.
21 del CCNL 20.9.01, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato
in eccedenza ad altre aziende ed enti del comparto o di diverso comparto e al
fine di evitare il collocamento in disponibilità del dipendente che non sia
possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata
comunica a tutte le aziende ed enti del comparto e di diverso comparto, operanti
nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per
categoria e profilo professionale, per conoscere la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
10. Per la mobilità del personale in
eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di
formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e
l’integrazione del nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello
di classificazione vigente.
11. I tentativi vanno esperiti anche
nell’ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell’ambito degli
altri Comparti del Pubblico impiego.]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 7
(Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale)
[1. Concluse tutte le procedure di cui ai
precedenti articoli 5 e 6, le aziende sanitarie collocano in disponibilità,
iscrivendoli in apposito elenco, il personale non collocato.
2. Tale elenco è trasmesso alla struttura
regionale e provinciale, di cui al D. Lgs. n. 469 del 23.12.97 e s.m.i., alle
quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
di detto personale presso altre amministrazioni.
3. In attuazione del disposto di cui al
comma 7 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 165/01, le Aziende Sanitarie istituiscono
apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la
formazione del personale in disponibilità, destinandovi le minori spese di
bilancio per effetto del collocamento, nonché le accertate economie non
destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.
4. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla
collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D. Lgs. n. 165/01,
alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché
ai Contratti Nazionali dell’area del Comparto.]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 8
(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)
[1. Nell’ambito della programmazione
triennale del personale di cui all’art. 39 della L. 449/97 ed ai sensi dell’art.
34, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, la copertura dei posti vacanti e disponibili
mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della
impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione del personale in
disponibilità.
2. Pertanto l e aziende sanitarie, prima di
avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura dei posti vacanti
disponibili, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D. Lgs.
n.469/97 se nell’arco dei collocati in disponibilità vi sia personale
appartenente alla stessa categoria, profilo professionale e qualifica cui si
riferiscono i posti stessi.
3. Dell’esito negativo dell’accertamento,
formalizzato dalle strutture provinciale e regionale, va dato atto espressamente
nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili
e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui agli artt. 5 e 6 del
presente accordo.]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 9
(Norme finali e di rinvio)
[1. Ai fini del presente Provvedimento si
adottano le seguenti definizioni:
a) per “esubero” si intende la situazione sovrannumeraria del
personale che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione
preventiva di cui al precedente art. 3;
b) per “eccedenza” si intende la situazione sovrannumeraria del
dipendente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione
successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al
precedente art. 5;
c) per “disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria
per incollocabilità del dipendente, che scaturisce dalla conclusione dell’intero
procedimento di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
2. In caso di inadempienza da parte delle
Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la
Regione, previa diffida, nomina un commissario “ad acta”, che provvede nei
termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.
3. La Regione, previa intesa con le
organizzazioni regionali firmatarie del CCNL, individua i criteri generali per
la definizione dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie.
4. Per quanto non previsto nel presente
regolamento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e
contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità del
personale dipendente delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale.]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
[Il
presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.]
Dato a Bari, addì 8
settembre 2003
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