IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1289 del 17/10/2000 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende
agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e
Funzionamento.
Revoca deliberazione G.R. n° 41 del 9 febbraio 2000;
-
Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di
Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000
prot.n. 08 così come di seguito riportata:
- "Non riscontra vizi di
legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1289 del 17.10.2000;
- di
annullare all'art. 8 del Regolamento le parole 'e dalle direttive
regionali'";
- Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale
22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R.
l'emanazione dei regolamenti regionali;
EMANA
il seguente Regolamento
Art. 1
Generalità.
1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17
L.R.
n. 27/1998 e dell'art. 10 del Piano Faunistico-venatorio regionale
disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende
Agri-Turistico-Venatorie.
2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nel contesto della
pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art. 10 comma
5 della L. n. 157/1992 e dall'art.9
comma 6 della L.R.
n. 27/1998, occupano quella parte ben definita di territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.
3) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, soggette a tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'art. 53
comma 10 L.R.
n. 27/1998, sono istituite dalla Regione ai fini di impresa agricola. Nelle
stesse sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione
venatoria di fauna di allevamento delle seguenti specie:
Lepre-Fagiano-Starna-Pernice Rossa-Coturnice-Quaglia-Germano.
4) Le autorizzazioni all'istituzione delle Aziende
Agri-Turistico-Venatorie sono concesse previo riscontro di conformità alle
previsioni del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale.
Art. 2
Caratteristiche.
1) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono istituite per il
recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate
attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono essere
collocate in territorio di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere
con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura
svantaggiata o dismesse da interventi agricoli, ovvero dichiarate marginali ai
sensi di interventi comunitari.
2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie nelle zone umide e
vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e
fauna acquatica di allevamento della specie Germano.
3) Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e
faunistico le pinete ed i boschi ad alto fusto se presenti in misura superiore
al 5% dell'intera superficie dell'Azienda Agri-Turistica-Venatoria.
4) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie non possono avere una
superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e a 300 Ha per le altre e superiore
a 1.500 Ha, non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore
al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di 5
anni.
5) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono segnalate con
tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta "Azienda
Agri-Turistico-Venatoria-caccia consentita ai soli autorizzati" poste a cura e a
spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti
dall'art. 20
L.R.
n. 27/1998.
6) Le aziende di cui sopra devono essere distanti tra loro
almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere
a non meno di 300 mt.
7) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di
Azienda Agri-Turistico-Venatoria la presenza nel territorio della stessa di
autostrade o strade a rapido scorrimento.
Art. 3
Concessione.
1) La domanda di istituzione dell'Azienda
Agri-Turistico-Venatoria è presentata, ai sensi della L.R.
n. 27/1998 art. 17,
comma 3, da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende
costituire l'azienda, alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia -, e alla
Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il
suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e
non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2) La Concessione è deliberata dalla Giunta regionale, sentito
il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ed il Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio regionale.
3) L'interessato al fine dell'ottenimento della Concessione
deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
a) Cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei
terreni costituenti l'Azienda-Agri-turistico-Venatoria;
b) Una relazione tecnica illustrante:
* le caratteristiche ambientali del territorio;
* la ripartizione del territorio in rapporto alle
caratteristiche delle colture praticate;
c) Elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della
richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma
autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in
mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da
trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente
rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro
diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda
Agri-Turistico-Venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la
durata della Concessione;
d) Elenco delle specie cacciabili di fauna allevata, anche
dall'azienda stessa, per le quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
e) Il numero dei dipendenti dall'azienda incaricati della
vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha. o frazione di essa;
f) Dichiarazione di non aver chiesto o ottenuto altre
Concessioni di Aziende Agri - Turistico - Venatorie nella Regione;
g) Regolamento interno di esercizio dell'azienda.
Art. 4
Immissioni e prelievi.
1) Le immissioni di fauna allevata delle specie cacciabili per
le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'abbattimento possono avvenire
anche giornalmente e nelle zone utilizzate.
2) Il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie
inizia e finisce con la stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio.
3) Le giornate di utilizzo per il prelievo è di cinque
settimanali con l'esclusione del martedì e venerdì.
4) Per il prelievo giornaliero sono esclusi i limiti di capi
abbattibili previsti dal Calendario Venatorio, trattandosi di fauna allevata in
batteria.
5) È vietato l'abbattimento di fauna selvatica.
6) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il
permesso rilasciato dal titolare dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria. Il
permesso è personale, non trasferibile e valido per una giornata o per un
periodo di tempo definito.
7) Il Concessionario stabilirà con il regolamento di Gestione
di cui al punto g) dell'art. 3 i costi di accesso giornaliero con un limite di
capi abbattibili anche per specie, un listino prezzi per le specie abbattute
giornalmente, o una quota che prevede giorni di caccia e capi prelevabili.
8) Il titolare dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria tiene un
registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i
dati anagrafici delle persone autorizzate all'accesso giornalmente.
9) Al termine della battuta di caccia il titolare dell'Azienda
rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente al
cacciatore anche per fini di controllo fuori dall'Azienda stessa non essendo
tenuto all'annotazione sul tesserino regionale.
10) Il registro di cui al punto 7) sarà messo a disposizione,
in qualsiasi momento, della Provincia per controlli anche giornalieri.
Art. 5
Attività cinofile.
1) Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura
della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna
allevata, delle specie di cui all'art. 1 comma 3, previo nulla-osta del
concessionario e autorizzazione della Provincia interessata, ivi comprese le
gare con abbattimento.
Art. 6
Rinnovo-Cessazione-Revoca.
1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei
mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola
alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di
cui all'art. 3 commi 1 e 2.
2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente
provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in
merito alla configurazione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria. In caso di
modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.
3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta
regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine,
senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni,
purché sia stata corrisposta la tassa di Concessione regionale con le modalità
dell'art. 53
comma 9 L.R.
n. 27/1998.
4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia
interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in
contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo
devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.
5) La Concessione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria cessa
nel caso:
a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in
tempo utile;
b) di rinuncia del Concessionario;
c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi
causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;
d) di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di
concessione regionale;
e) vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.
6) La revoca della Concessione è disposta con delibera della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia,
sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della
Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del
Concessionario del presente regolamento, della Normativa vigente e delle
direttive regionali su proposta della Provincia territorialmente competente,
deputata all'attività di controllo, anche per quanto concerne il venir meno dei
presupposti di cui all'art. 2 per cui effettuerà controlli almeno annuali.
Art. 7
Norme finali.
1) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle
scritture contabili in materia fiscale.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.