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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2000
Numero
6
Data
28/12/2000
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.r. n. 41 del 9 febbraio 2000
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 3 gennaio 2001, n. 1.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE


- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1289 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento.
Revoca deliberazione G.R. n° 41 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 08 così come di seguito riportata:
- "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1289 del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 8 del Regolamento le parole 'e dalle direttive regionali'";
- Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

 

EMANA


il seguente Regolamento


  
Art. 1

Generalità.

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 L.R. n. 27/1998 e dell'art. 10 del Piano Faunistico-venatorio regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.

2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art. 10 comma 5 della L. n. 157/1992 e dall'art.9 comma 6 della L.R. n. 27/1998, occupano quella parte ben definita di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.

3) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 53 comma 10 L.R. n. 27/1998, sono istituite dalla Regione ai fini di impresa agricola. Nelle stesse sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento delle seguenti specie: Lepre-Fagiano-Starna-Pernice Rossa-Coturnice-Quaglia-Germano.

4) Le autorizzazioni all'istituzione delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono concesse previo riscontro di conformità alle previsioni del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale.

 

 

Art. 2

Caratteristiche.

1) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono essere collocate in territorio di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata o dismesse da interventi agricoli, ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.

2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento della specie Germano.

3) Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e faunistico le pinete ed i boschi ad alto fusto se presenti in misura superiore al 5% dell'intera superficie dell'Azienda Agri-Turistica-Venatoria.

4) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e a 300 Ha per le altre e superiore a 1.500 Ha, non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di 5 anni.

5) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta "Azienda Agri-Turistico-Venatoria-caccia consentita ai soli autorizzati" poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art. 20 L.R. n. 27/1998.

6) Le aziende di cui sopra devono essere distanti tra loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt.

7) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda Agri-Turistico-Venatoria la presenza nel territorio della stessa di autostrade o strade a rapido scorrimento.

 


Art. 3

Concessione.

1) La domanda di istituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria è presentata, ai sensi della L.R. n. 27/1998 art. 17, comma 3, da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda, alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia -, e alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La Concessione è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ed il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale.

3) L'interessato al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

a) Cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti l'Azienda-Agri-turistico-Venatoria;

b) Una relazione tecnica illustrante:

* le caratteristiche ambientali del territorio;

* la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;

c) Elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della Concessione;

d) Elenco delle specie cacciabili di fauna allevata, anche dall'azienda stessa, per le quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;

e) Il numero dei dipendenti dall'azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha. o frazione di essa;

f) Dichiarazione di non aver chiesto o ottenuto altre Concessioni di Aziende Agri - Turistico - Venatorie nella Regione;

g) Regolamento interno di esercizio dell'azienda.

 


Art. 4

Immissioni e prelievi.

1) Le immissioni di fauna allevata delle specie cacciabili per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'abbattimento possono avvenire anche giornalmente e nelle zone utilizzate.

2) Il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie inizia e finisce con la stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio.

3) Le giornate di utilizzo per il prelievo è di cinque settimanali con l'esclusione del martedì e venerdì.

4) Per il prelievo giornaliero sono esclusi i limiti di capi abbattibili previsti dal Calendario Venatorio, trattandosi di fauna allevata in batteria.

5) È vietato l'abbattimento di fauna selvatica.

6) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso rilasciato dal titolare dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria. Il permesso è personale, non trasferibile e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.

7) Il Concessionario stabilirà con il regolamento di Gestione di cui al punto g) dell'art. 3 i costi di accesso giornaliero con un limite di capi abbattibili anche per specie, un listino prezzi per le specie abbattute giornalmente, o una quota che prevede giorni di caccia e capi prelevabili.

8) Il titolare dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici delle persone autorizzate all'accesso giornalmente.

9) Al termine della battuta di caccia il titolare dell'Azienda rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente al cacciatore anche per fini di controllo fuori dall'Azienda stessa non essendo tenuto all'annotazione sul tesserino regionale.

10) Il registro di cui al punto 7) sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per controlli anche giornalieri.

 


Art. 5

Attività cinofile.

1) Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata, delle specie di cui all'art. 1 comma 3, previo nulla-osta del concessionario e autorizzazione della Provincia interessata, ivi comprese le gare con abbattimento.

 

Art. 6

Rinnovo-Cessazione-Revoca.

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art. 3 commi 1 e 2.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria. In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di Concessione regionale con le modalità dell'art. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria cessa nel caso:

a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

b) di rinuncia del Concessionario;

c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;

d) di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di concessione regionale;

e) vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.

6) La revoca della Concessione è disposta con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della Normativa vigente e delle direttive regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo, anche per quanto concerne il venir meno dei presupposti di cui all'art. 2 per cui effettuerà controlli almeno annuali.

 

Art. 7

Norme finali.

1) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.