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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2000
Numero
4
Data
28/12/2000
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Aziende Faunistico - venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 39 del 9 febbraio 2000.
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 16 aprile 1997, n. 45.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE


- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1287 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.
Revoca deliberazione G.R. n° 39 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 06 così come di seguito riportata:
- "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1287 del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive regionali";
- Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;


EMANA


il seguente Regolamento


 
 
 
Art. 1

Generalità.

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 L.R. n. 27/1998 e dell'art. 10 del Piano faunistico-venatorio regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende faunistico-venatorie.

2) Le Aziende faunistico-venatorie, nel contesto della pianificazione del Territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art. 10 comma 5 della L. n. 157/1992 e dall'art. 9 comma 6 della L.R. n. 27/1998, occupano quella parte ben definita di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.

3) Le Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di Concessione regionale, ai sensi dell'art. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998, sono istituite dalla Regione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con riferimento alla fauna selvatica, migratoria e stanziale.

4) Al fine dell'incremento naturale delle specie presenti o stazionanti all'interno della Aziende faunistico-venatorie, le stesse curano il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli habitat, anche attraverso l'adozione di adeguate tecniche di coltivazione che favoriscano l'impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.

 

Art. 2

Caratteristiche.

1) Il territorio agro-silvo-pastorale costituente l'Azienda faunistico-venatoria e per l'uso che ne deriva dovrà contenere rilevanti caratteristiche ambientali e faunistiche e pertanto dette aziende sono classificate in:

* Boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco di alto fusto e cespugliato;

* Non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione diversificata;

* Palustri o vallive, quando i 2/3 della superficie è interessata da aree umide o l'Azienda stessa è situata in territorio paludoso;

* Miste, quando la superficie presenta ambienti molto diversificati.

2) Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha. per le vallive e a 300 Ha. per le altre e superiore a 1.500 Ha. e non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di cinque anni.

3) Le Aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'azienda seguito dalla scritta "Azienda faunistico-venatoria-caccia consentita ai soli autorizzati", poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art. 20 L.R. n. 27/1998.

4) Le aziende faunistico-venatorie devono essere distanti tra loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt., fatte salve le Aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della L.R. n. 27/1998.

5) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda faunistico-venatoria la presenza nel territorio di autostrade o strade a rapido scorrimento.

 

Art. 3

Autorizzazioni.

1) La domanda di istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria va presentata dall'interessato alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia - e alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ai fini della riproduzione della fauna selvatica stanziale, indicata dal richiedente medesimo quale specie cacciabile, ed il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.

3) Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione devono allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

a) cartografia (mappa catastale) in scala di minimo 1:25.000 dei territori costituenti l'Azienda faunistico venatoria;

b) una relazione illustrante:

* le caratteristiche ambientali del territorio;

* la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;

c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;

d) elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

e) le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con l'indicazione delle specie ospitate e liberate annualmente e comunque entro e non oltre il 31 agosto;

f) il numero dei dipendenti dell'Azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha;

g) programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria;

h) dichiarazione di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di Azienda faunistico-venatoria nella Regione;

i) regolamento interno di esercizio dell'Azienda. In tale regolamento oltre alle modalità dell'Esercizio dell'Azienda deve essere contenuta la nomina di un Direttore al quale sarà rilasciata l'autorizzazione, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

 

Art. 4

Immissioni di fauna.

1) Le immissioni della fauna selvatica stanziale sono autorizzate dalle province alle quali compete il potere di controllo.

2) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento di fauna selvatica stanziale.

3) Il piano contiene:

a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche stanziali presenti;

b) il programma di immissione per specie e per tipo di ambiente;

c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica riprodottasi, mediante piani di abbattimento.

4) Il titolare può produrre nell'ambito dell'Azienda faunistico-venatoria, la specie di fauna stanziale, ammessa al prelievo nell'Azienda stessa, necessaria alla realizzazione dei Programmi di ripopolamento.

 

Art. 5

Prelievi di fauna selvatica.

1) Il prelievo venatorio sulla fauna selvatica stanziale è ammesso esclusivamente sulle specie cacciabili ed autorizzate nella concessione e nei giorni consentiti dal Calendario venatorio in base al piano di abbattimento e di utilizzo di cui all'art. 4.

2) Il prelievo venatorio della fauna migratrice è consentito per le specie cacciabili previste dal Calendario venatorio annuale e nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente.

3) Il Piano di utilizzo e di abbattimento della fauna stanziale cacciabile non può superare il 60% della fauna stanziale presente nell'Azienda faunistico-venatoria al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative effettuate.

4) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso scritto rilasciato dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria.

Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.

Il concessionario stabilirà un contributo economico, che sarà versato all'Azienda, dall'ammesso al prelievo venatorio, quale partecipazione alle spese di gestione.

5) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:

a) i giorni di caccia;

b) il nominativo, il numero del tesserino regionale e la Regione di provenienza della persona autorizzata all'accesso e quindi all'attività venatoria;

c) le specie ed il numero dei capi abbattuti a fine giornata venatoria che comunque il cacciatore deve aver annotato sul Tesserino regionale.

6) Il Registro di cui al comma precedente sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per ispezione e/o verifiche annuali da parte della stessa.

I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno.

 


Art. 6

Attività Cinofila.

1) Nelle Aziende faunistico-venatorie è consentito lo svolgimento delle Prove Cinofile Nazionali ed Internazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 comma 7 L.R. n. 27/1998.

 

Art. 7

Rinnovo-Cessazione-Revoca-Riperimetrazione.

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda faunistico-venatoria, nonché la dichiarazione del concessionario che i proprietari o gli aventi causa non abbiano effettuato la disdetta di cui al precedente art. 3 punto 3 lett. c);

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta regionale entro la data di scadenza della Concessione.

Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la Concessione si intente tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale con le modalità dell'art. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dell'Azienda faunistico-venatoria cessa nel caso:

a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

b) di rinuncia del concessionario;

c) di morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.

6) La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle Direttive regionali su proposta della Provincia, territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

7) Il concessionario può richiedere la riperimetrazione dell'Azienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla consistenza della superficie riveniente da eventuali modifiche ambientali o da indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nell'area stessa. La Regione potrà autorizzare la riperimetrazione dopo aver acquisito i prescritti pareri secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento e della L.R. n. 27/1998.

 


Art. 8

Sanzioni.

1) Per le violazioni del Calendario Venatorio si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 27/1998.

2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del concessionario la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000. In caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione una sospensiva dell'attività venatoria da uno a 3 mesi o in casi di estrema gravità della revoca della concessione. In tale ultima ipotesi dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico provinciale.

 


Art. 9

Norme finali.

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.