IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1287 del 17/10/2000 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende
Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e
funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n° 39 del 9 febbraio 2000; -
Vista la L.R. n° 27/98; - Vista la decisione assunta dalla Commissione di
Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000
prot.n. 06 così come di seguito riportata: - "Non riscontra vizi di
legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1287 del 17.10.2000; - di
annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive
regionali"; - Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale; - Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale
22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R.
l'emanazione dei regolamenti regionali;
EMANA
il seguente Regolamento
Art. 1
Generalità.
1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17
L.R.
n. 27/1998 e dell'art. 10 del Piano faunistico-venatorio regionale
disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende
faunistico-venatorie.
2) Le Aziende faunistico-venatorie, nel contesto della
pianificazione del Territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art. 10 comma
5 della L. n. 157/1992 e dall'art. 9
comma 6 della L.R.
n. 27/1998, occupano quella parte ben definita di territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.
3) Le Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro,
soggette a tassa di Concessione regionale, ai sensi dell'art. 53
comma 9 L.R.
n. 27/1998, sono istituite dalla Regione, per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con riferimento alla fauna selvatica, migratoria e
stanziale.
4) Al fine dell'incremento naturale delle specie presenti o
stazionanti all'interno della Aziende faunistico-venatorie, le stesse curano il
mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli habitat, anche
attraverso l'adozione di adeguate tecniche di coltivazione che favoriscano
l'impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.
Art. 2
Caratteristiche.
1) Il territorio agro-silvo-pastorale costituente l'Azienda
faunistico-venatoria e per l'uso che ne deriva dovrà contenere rilevanti
caratteristiche ambientali e faunistiche e pertanto dette aziende sono
classificate in:
* Boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco
di alto fusto e cespugliato;
* Non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione
diversificata;
* Palustri o vallive, quando i 2/3 della superficie è
interessata da aree umide o l'Azienda stessa è situata in territorio paludoso;
* Miste, quando la superficie presenta ambienti molto
diversificati.
2) Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere una
superficie inferiore a 100 Ha. per le vallive e a 300 Ha. per le altre e
superiore a 1.500 Ha. e non possono estendersi complessivamente su una
superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e
hanno una durata di cinque anni.
3) Le Aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle
recanti il nome dell'azienda seguito dalla scritta "Azienda
faunistico-venatoria-caccia consentita ai soli autorizzati", poste a cura e a
spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti
dall'art. 20
L.R.
n. 27/1998.
4) Le aziende faunistico-venatorie devono essere distanti tra
loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di
Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione)
devono essere a non meno di 300 mt., fatte salve le Aziende faunistico-venatorie
già istituite alla data di entrata in vigore della L.R.
n. 27/1998.
5) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di
Azienda faunistico-venatoria la presenza nel territorio di autostrade o strade a
rapido scorrimento.
Art. 3
Autorizzazioni.
1) La domanda di istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria
va presentata dall'interessato alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia - e
alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime
il suo parere sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale entro
e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2) La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, sentito
il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ai fini della riproduzione
della fauna selvatica stanziale, indicata dal richiedente medesimo quale specie
cacciabile, ed il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.
3) Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione
devono allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
a) cartografia (mappa catastale) in scala di minimo 1:25.000
dei territori costituenti l'Azienda faunistico venatoria;
b) una relazione illustrante:
* le caratteristiche ambientali del territorio;
* la ripartizione del territorio in rapporto alle
caratteristiche delle colture praticate;
c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della
richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma
autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in
mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione da
trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente
rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro
diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria
vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
d) elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per le
quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;
e) le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da
realizzarsi con l'indicazione delle specie ospitate e liberate annualmente e
comunque entro e non oltre il 31 agosto;
f) il numero dei dipendenti dell'Azienda incaricati della
vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha;
g) programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli
habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria;
h) dichiarazione di non aver chiesto e ottenuto altre
concessioni di Azienda faunistico-venatoria nella Regione;
i) regolamento interno di esercizio dell'Azienda. In tale
regolamento oltre alle modalità dell'Esercizio dell'Azienda deve essere
contenuta la nomina di un Direttore al quale sarà rilasciata l'autorizzazione,
determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.
Art. 4
Immissioni di fauna.
1) Le immissioni della fauna selvatica stanziale sono
autorizzate dalle province alle quali compete il potere di controllo.
2) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria entro il 28
febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza,
utilizzazione e ripopolamento di fauna selvatica stanziale.
3) Il piano contiene:
a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie
selvatiche stanziali presenti;
b) il programma di immissione per specie e per tipo di
ambiente;
c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica
riprodottasi, mediante piani di abbattimento.
4) Il titolare può produrre nell'ambito dell'Azienda
faunistico-venatoria, la specie di fauna stanziale, ammessa al prelievo
nell'Azienda stessa, necessaria alla realizzazione dei Programmi di
ripopolamento.
Art. 5
Prelievi di fauna selvatica.
1) Il prelievo venatorio sulla fauna selvatica stanziale è
ammesso esclusivamente sulle specie cacciabili ed autorizzate nella concessione
e nei giorni consentiti dal Calendario venatorio in base al piano di
abbattimento e di utilizzo di cui all'art. 4.
2) Il prelievo venatorio della fauna migratrice è consentito
per le specie cacciabili previste dal Calendario venatorio annuale e nel
rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente.
3) Il Piano di utilizzo e di abbattimento della fauna stanziale
cacciabile non può superare il 60% della fauna stanziale presente nell'Azienda
faunistico-venatoria al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle
immissioni integrative effettuate.
4) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il
permesso scritto rilasciato dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria.
Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una
giornata o per un periodo di tempo definito.
Il concessionario stabilirà un contributo economico, che sarà
versato all'Azienda, dall'ammesso al prelievo venatorio, quale partecipazione
alle spese di gestione.
5) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria tiene un
registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:
a) i giorni di caccia;
b) il nominativo, il numero del tesserino regionale e la
Regione di provenienza della persona autorizzata all'accesso e quindi
all'attività venatoria;
c) le specie ed il numero dei capi abbattuti a fine giornata
venatoria che comunque il cacciatore deve aver annotato sul Tesserino regionale.
6) Il Registro di cui al comma precedente sarà messo a
disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per ispezione e/o verifiche
annuali da parte della stessa.
I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario,
anche più volte nel corso di un anno.
Art. 6
Attività Cinofila.
1) Nelle Aziende faunistico-venatorie è consentito lo
svolgimento delle Prove Cinofile Nazionali ed Internazionali nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 18
comma 7 L.R.
n. 27/1998.
Art. 7
Rinnovo-Cessazione-Revoca-Riperimetrazione.
1) Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario,
sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola
alla Regione ed alla Provincia competente.
2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente
provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in
merito alla configurazione dell'Azienda faunistico-venatoria, nonché la
dichiarazione del concessionario che i proprietari o gli aventi causa non
abbiano effettuato la disdetta di cui al precedente art. 3 punto 3 lett. c);
3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta
regionale entro la data di scadenza della Concessione.
Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica
al concessionario, la Concessione si intente tacitamente rinnovata per lo stesso
periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di
concessione regionale con le modalità dell'art. 53
comma 9 L.R.
n. 27/1998.
4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia
interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in
contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo
devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.
5) La Concessione dell'Azienda faunistico-venatoria cessa nel
caso:
a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in
tempo utile;
b) di rinuncia del concessionario;
c) di morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi
diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.
6) La revoca della Concessione è disposta con deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in
materia, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. La revoca
della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del
concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle
Direttive regionali su proposta della Provincia, territorialmente competente,
deputata all'attività di controllo.
7) Il concessionario può richiedere la riperimetrazione
dell'Azienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla
consistenza della superficie riveniente da eventuali modifiche ambientali o da
indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei
fondi ricadenti nell'area stessa. La Regione potrà autorizzare la
riperimetrazione dopo aver acquisito i prescritti pareri secondo i termini e le
modalità di cui al presente regolamento e della L.R.
n. 27/1998.
Art. 8
Sanzioni.
1) Per le violazioni del Calendario Venatorio si applicano le
sanzioni previste dalla L.R.
n. 27/1998.
2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del
concessionario la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse
una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000. In caso di recidiva la
Provincia chiederà alla Regione una sospensiva dell'attività venatoria da uno a
3 mesi o in casi di estrema gravità della revoca della concessione. In tale
ultima ipotesi dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico
provinciale.
Art. 9
Norme finali.
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.
|