Vedi anche la l.r.
19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento
delle acque in Puglia"
Art. 1
Finalità.
La presente normativa disciplina ai sensi della lett. e) dell'art. 4 della
legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in riferimento all'all. n. 5 del D.C.I. 4
febbraio 1977, lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi residuati dai
cicli di lavorazione, dai processi di depurazione e di potabilizzazione.
Art. 2
Definizioni.
Ai fini della seguente normativa si definisce:
a) rifiuto liquido: gli scarichi degli insediamenti civili e/o produttivi
effettuati mediante propria fognatura;
b) fango fresco: il residuo solido a diverso grado di contenuto liquido
proveniente dai processi di depurazione o dai cicli di lavorazione ad essi
assimilabili;
c) fango stabilizzato: il fango fresco sottoposto ad un trattamento di
stabilizzazione aerobica o anaerobica che ne abbia ridotto la frazione di solidi
volatili, la sua putrescibilità e la sua carica patogena;
d) fango inspessito: il fango fresco stabilizzato sottoposto ad un processo
di ispessimento che ne abbia aumentato la sua percentuale di residuo secco;
e) fango disidratato: il fango fresco o stabilizzato sottoposto ad un
processo di disidratazione meccanica o termica che ne abbia ridotto il contenuto
liquido.
Art. 3
Recapiti.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da insediamenti di qualsiasi
natura che non recapiti nelle pubbliche fognature o in acque marine è ammesso
sul suolo, anche destinato ad uso agricolo e negli strati superficiali del
suolo.
Lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi
di depurazione è ammesso sul suolo, anche destinato ad uso agricolo, in
discarica controllata e nel mare territoriale.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi contenenti sostanze
radioattive naturali o artificiali dovrà avvenire nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi è vietato nei terreni
soggetti a vincolo idrogeologico.
Art. 4
Smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo, anche destinato ad
usi agricoli.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo, anche destinato ad uso
agricolo, potrà essere consentito nelle aree definite dal Piano regionale di
Risanamento delle Acque mediante ricorso alla pratica della fertirrigazione
tutte le volte che sia possibile assicurare il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) siano disponibili adeguate vasche o altri recipienti impermeabili atti a
consentire l'accumulo dei rifiuti liquidi prodotti, nei casi in cui occorra
prevedere interruzioni nell'applicazione dello scarico;
b) la fertirrigazione sia effettuata ripartendo sul terreno un carico
uniforme tale da evitare fenomeni di ruscellamento; in ogni caso il terreno deve
presentare pendenza inferiore al 5%;
c) i volumi dei liquidi da applicare non siano superiori a quelli normalmente
adottati nella corretta pratica irrigua;
d) la falda non sia utilizzata per attingimenti di uso potabile entro un
raggio di 500 metri dalle aree su cui viene praticata la fertirrigazione;
e) la fertirrigazione sia praticata a distanze non inferiori di 300 metri
dagli insediamenti abitativi e non inferiori a 80 metri da strade statali e
provinciali;
f) il terreno disponibile abbia una estensione tale da consentire la
applicazione per un anno e per ettaro di un carico massimo di 400 Kg. di azoto e
di 500 Kg. di BOD5;
g) le sostanze sospese presenti nei rifiuti liquidi non degradino di oltre il
30% la tessitura e l'areazione del terreno;
h) l'indice SAR non sia superiore a 15.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo adibito ad uso agricolo deve
rispettare anche le seguenti ulteriori condizioni:
i) lo smaltimento risulti di utilità alla produzione agricola per l'apporto
di sostanze direttamente utili alla stessa;
l) non siano sottoposti a fertirrigazione le colture di vegetali da
consumarsi crude. Nel caso di colture vegetali da consumarsi cotte, di pascoli
per bestiame da latte e di prati comunque accessibili al pubblico, i rifiuti
liquidi devono aver subito un trattamento depurativo primario e secondario, in
eventuale combinazione con altri trattamenti come filtrazione e disinfezione, in
modo che il MPN dei colibatteri sia < 20/100 ml.
Negli altri casi può essere sufficiente un trattamento depurativo primario.
Nel caso di raccolti destinati alla alimentazione animale devono essere
assenti prodotti chimici che possono lasciare residui individuabili nei prodotti
stessi.
m) La composizione dei rifiuti in riferimento alle sostanze organiche di
difficile biodegradabilità, alle sostanze tossiche e/o preesistenti, in
conformità all'art. 2.3 dell'all. 5 alla D.C.I. 4 febbraio 1977, risulti,
mediante certificazione rilasciata dall'Autorità competente compatibile con
l'uso interessato.
Lo smaltimento sul suolo destinato ad uso agricolo di rifiuti liquidi non
trattati provenienti da allevamenti zootecnici è ammesso quando il terreno abbia
un'estensione tale da consentire l'applicazione di un carico di azoto pari a 400
Kg/Ha anno o di un carico di bestiame in peso vivo non superiore a 40 q.li/Ha;
per carichi maggiori di 40 q.li/Ha occorre disporre l'immediato interramento dei
rifiuti liquidi smaltiti.
Art. 5
Smaltimento dei fanghi sul suolo anche adibito ad uso
agricolo.
Lo smaltimento dei fanghi sul suolo anche adibito ad uso agricolo, è ammesso
e favorito tutte le volte che sia possibile assicurare le seguenti condizioni:
a) lo smaltimento sul terreno adibito ad uso agricolo risulti di utilità alla
produzione agricola;
b) i fanghi abbiano subito un processo di stabilizzazione;
c) la composizione dei fanghi non presenti sostanze organiche degradabili non
rientranti nel ciclo del carbonio o dell'azoto;
d) la concentrazione massima dei metalli pesanti contenuti nei fanghi non
superi i limiti di 1000 mg./Kg. di sostanza secca per il piombo e il cromo, 200
mq./Kg. di sostanza secca per il nichel, 10 mg/Kg. di sostanza secca per il
cadmio e mercurio;
e) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire
l'applicazione per anno e per ettaro di un carico massimo di fanghi equivalenti
a 400 Kg. di azoto nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche;
f) lo smaltimento sia praticato a distanza non minore di 300 metri dagli
insediamenti abitativi e di 80 metri da strade statali e provinciali.
Lo smaltimento dei fanghi, comunque trattati, è vietata sulle colture di
prodotti che possano essere ingeriti crudi, sugli erbai stagionali, sui pascoli
e nei parchi pubblici.
Art. 6
Conferimento di rifiuti liquidi e di fanghi.
I produttori di rifiuti liquidi e di fanghi possono fornire gli stessi
all'utilizzazione per la fertilizzazione di suoli adibiti ad uso agricolo
soltanto in quanto sia certificata dall'Autorità Sanitaria competente la
presenza nei rifiuti liquidi e dai fanghi di agenti biocidi nei confronti della
microflora del terreno e di agenti tossici per la vita animale o vegetale in
quanto compatibili con l'uso agricolo interessato.
A tal fine i suddetti produttori rilasceranno una bolla di consegna
indicante:
- la quantità di rifiuto liquido e/o di fango consegnata;
- il contenuto di sostanza secca;
- l'azoto totale;
- l'azoto attivo a breve termine;
- il fosforo totale;
- il contenuto in metalli pesanti;
- i requisiti di cui al comma precedente.
Unitamente alla bolla di consegna i produttori rilasceranno una scheda per un
corretto uso agricolo del rifiuto liquido e/o del fango.
I produttori di rifiuti liquidi e di fanghi sono obbligati a tenere un
registro nel quale dovranno essere indicati:
- cognome, nome e recapito del destinatario con l'indicazione
dell'appezzamento cui il rifiuto liquido e/o il fango è destinato;
- i quantitativi di rifiuto liquido e/o di fango consegnato;
- la data di fornitura.
I registri dovranno essere vistati in sede di visita dall'autorità preposta
al controllo.
Art. 7
Smaltimento dei fanghi mediante discarica controllata.
Lo smaltimento dei fanghi mediante discarica controllata non è ammesso nelle
aree vietate a tale uso dal Piano regionale di risanamento.
Lo smaltimento mediante discarica controllata potrà essere consentito nel
rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e della
delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive modifiche ed
integrazioni, nonché delle norme regionali di attuazione e delle previsioni del
Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, ove operante.
La messa a dimora dei fanghi dovrà avvenire con modalità dipendenti dalle
caratteristiche degli stessi, dal grado di trattamento nonché dalla destinazione
finale dell'area.
In ogni caso dovrà essere curata la stabilità dei materiali depositati
operando una idonea compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento.
Art. 8
Viabilità di accesso e segnalazione.
L'area adibita allo smaltimento di rifiuti liquidi e/o di fanghi deve essere
collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso al numero e al tipo
di automezzi di cui è previsto il transito.
Appositi cartelli segnaleranno l'eventuale rischio igienico.
Art. 9
Verifica dell'impatto ambientale.
Durante l'esercizio dell'impianto di smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi
e/o di fanghi dovranno essere effettuati dal gestore le determinazioni
necessarie a verificare l'impatto del sistema sull'ambiente.
In particolare si dovrà controllare con frequenza settimanale:
- nelle acque sotterranee: i nitrati, le sostanze organiche persistenti, gli
elementi tossici, la salinità totale;
- nell'aria: la presenza di odori e di earosoli.
I dati rilevati ed i controlli condotti devono essere riportati in appositi
quaderni di registrazione che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità
di controllo e da questa vistati in sede di ispezione.
Art. 10
Smaltimento dei fanghi nel mare territoriale.
Lo smaltimento dei fanghi nel mare territoriale è ammesso previa
autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta al controllo, nel rispetto dei
limiti di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue
successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni di cui
all'allegato 5 delle norme tecniche generali emanate dal Comitato
Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio
1977.
Art. 11
Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi
sul suolo adibiti ad uso agricolo.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi è consentito previa
autorizzazione del Sindaco del Comune nel cui territorio si intende effettuare
lo smaltimento.
Alle domande di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) atto pubblico del quale risulti la disponibilità del terreno sul quale si
intende praticare lo smaltimento,
b) relazione tecnica nella quale sono illustrate:
- il tipo di colture da effettuare e la loro successione nel tempo;
- le modalità che si intendono seguire per lo smaltimento;
- il tipo di rifiuto liquido o fango che si intende utilizzare e la sua
provenienza;
- ogni altro elemento che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di
cui ai precedenti articoli.
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della U.S.L.
competente per territorio.
L'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui non sia stata rifiutata
entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente
secondo comma ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Il richiedente è tenuto a dare inizio allo smaltimento nei modi previsti dal
provvedimento autorizzativo, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio
della medesima.
L'inizio delle operazioni di smaltimento dovrà essere preventivamente
comunicato all'Amministrazione comunale.
L'autorizzazione non potrà avere validità superiore a due anni dalla data di
inizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi sul suolo.
Il Sindaco potrà revocare in qualunque momento per inosservanza della
presente normativa le autorizzazioni, siano esse tacite o espresse.
Art. 12
Controlli.
I controlli sono effettuati:
- dalle Province competenti per territorio, per le discariche controllate;
- dai Comuni competenti per territorio, per lo smaltimento dei rifiuti
liquidi o dei fanghi sul suolo anche adibito ad uso agricolo.
I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno bimestrale
e tendono a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni, delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare
funzionamento dei sistemi di smaltimento.
I controlli devono comunque accertare che le operazioni di smaltimento dei
sistemi di smaltimento non provochino danni alla salute pubblica e all'ambiente.
In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti
e verifiche compiute.
Il verbale deve essere notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione e
trasmesso in copia alla Regione entro 15 giorni dalla data di sopralluogo.
Art. 13
Catasto degli scarichi.
È istituito presso la Regione il catasto degli scarichi dei rifiuti liquidi e
dei fanghi.
Il catasto conterrà i dati concernenti:
a) numero, caratteristiche e tipi di scarichi dei rifiuti liquidi e dei
fanghi sul suolo;
b) numero, caratteristiche e tipi di scarichi dei fanghi nelle discariche
controllate e nel mare territoriale;
c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi di rifiuti liquidi o di
fanghi.
I Sindaci ed i Capi dei Compartimenti Marittimi sono tenuti a comunicare
semestralmente alla Regione i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate,
nonché tutte le notizie di cui al precedente comma.
Art. 14
Sanzioni.
Per l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi in
violazione delle presenti norme, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 21,
22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni,
nonché, per l'esercizio di impianti di discarica controllata, degli artt. 24 e
seguenti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.