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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
1989
Numero
2
Data
03/11/1989
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia 27 dicembre 1989, n. 215. (*) Vedi anche la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Pulia"
Allegati
Nessun allegato

 



Vedi anche la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"


Art. 1

Finalità.

La presente normativa disciplina ai sensi della lett. e) dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in riferimento all'all. n. 5 del D.C.I. 4 febbraio 1977, lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione, dai processi di depurazione e di potabilizzazione.

 


Art. 2

Definizioni.

Ai fini della seguente normativa si definisce:

a) rifiuto liquido: gli scarichi degli insediamenti civili e/o produttivi effettuati mediante propria fognatura;

b) fango fresco: il residuo solido a diverso grado di contenuto liquido proveniente dai processi di depurazione o dai cicli di lavorazione ad essi assimilabili;

c) fango stabilizzato: il fango fresco sottoposto ad un trattamento di stabilizzazione aerobica o anaerobica che ne abbia ridotto la frazione di solidi volatili, la sua putrescibilità e la sua carica patogena;

d) fango inspessito: il fango fresco stabilizzato sottoposto ad un processo di ispessimento che ne abbia aumentato la sua percentuale di residuo secco;

e) fango disidratato: il fango fresco o stabilizzato sottoposto ad un processo di disidratazione meccanica o termica che ne abbia ridotto il contenuto liquido.

 


Art. 3

Recapiti.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura che non recapiti nelle pubbliche fognature o in acque marine è ammesso sul suolo, anche destinato ad uso agricolo e negli strati superficiali del suolo.

Lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione è ammesso sul suolo, anche destinato ad uso agricolo, in discarica controllata e nel mare territoriale.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

 

 

Art. 4

Smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo, anche destinato ad usi agricoli.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo, anche destinato ad uso agricolo, potrà essere consentito nelle aree definite dal Piano regionale di Risanamento delle Acque mediante ricorso alla pratica della fertirrigazione tutte le volte che sia possibile assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano disponibili adeguate vasche o altri recipienti impermeabili atti a consentire l'accumulo dei rifiuti liquidi prodotti, nei casi in cui occorra prevedere interruzioni nell'applicazione dello scarico;

b) la fertirrigazione sia effettuata ripartendo sul terreno un carico uniforme tale da evitare fenomeni di ruscellamento; in ogni caso il terreno deve presentare pendenza inferiore al 5%;

c) i volumi dei liquidi da applicare non siano superiori a quelli normalmente adottati nella corretta pratica irrigua;

d) la falda non sia utilizzata per attingimenti di uso potabile entro un raggio di 500 metri dalle aree su cui viene praticata la fertirrigazione;

e) la fertirrigazione sia praticata a distanze non inferiori di 300 metri dagli insediamenti abitativi e non inferiori a 80 metri da strade statali e provinciali;

f) il terreno disponibile abbia una estensione tale da consentire la applicazione per un anno e per ettaro di un carico massimo di 400 Kg. di azoto e di 500 Kg. di BOD5;

g) le sostanze sospese presenti nei rifiuti liquidi non degradino di oltre il 30% la tessitura e l'areazione del terreno;

h) l'indice SAR non sia superiore a 15.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo adibito ad uso agricolo deve rispettare anche le seguenti ulteriori condizioni:

i) lo smaltimento risulti di utilità alla produzione agricola per l'apporto di sostanze direttamente utili alla stessa;

l) non siano sottoposti a fertirrigazione le colture di vegetali da consumarsi crude. Nel caso di colture vegetali da consumarsi cotte, di pascoli per bestiame da latte e di prati comunque accessibili al pubblico, i rifiuti liquidi devono aver subito un trattamento depurativo primario e secondario, in eventuale combinazione con altri trattamenti come filtrazione e disinfezione, in modo che il MPN dei colibatteri sia < 20/100 ml.

Negli altri casi può essere sufficiente un trattamento depurativo primario.

Nel caso di raccolti destinati alla alimentazione animale devono essere assenti prodotti chimici che possono lasciare residui individuabili nei prodotti stessi.

m) La composizione dei rifiuti in riferimento alle sostanze organiche di difficile biodegradabilità, alle sostanze tossiche e/o preesistenti, in conformità all'art. 2.3 dell'all. 5 alla D.C.I. 4 febbraio 1977, risulti, mediante certificazione rilasciata dall'Autorità competente compatibile con l'uso interessato.

Lo smaltimento sul suolo destinato ad uso agricolo di rifiuti liquidi non trattati provenienti da allevamenti zootecnici è ammesso quando il terreno abbia un'estensione tale da consentire l'applicazione di un carico di azoto pari a 400 Kg/Ha anno o di un carico di bestiame in peso vivo non superiore a 40 q.li/Ha; per carichi maggiori di 40 q.li/Ha occorre disporre l'immediato interramento dei rifiuti liquidi smaltiti.

 

 


Art. 5

Smaltimento dei fanghi sul suolo anche adibito ad uso agricolo.

Lo smaltimento dei fanghi sul suolo anche adibito ad uso agricolo, è ammesso e favorito tutte le volte che sia possibile assicurare le seguenti condizioni:

a) lo smaltimento sul terreno adibito ad uso agricolo risulti di utilità alla produzione agricola;

b) i fanghi abbiano subito un processo di stabilizzazione;

c) la composizione dei fanghi non presenti sostanze organiche degradabili non rientranti nel ciclo del carbonio o dell'azoto;

d) la concentrazione massima dei metalli pesanti contenuti nei fanghi non superi i limiti di 1000 mg./Kg. di sostanza secca per il piombo e il cromo, 200 mq./Kg. di sostanza secca per il nichel, 10 mg/Kg. di sostanza secca per il cadmio e mercurio;

e) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire l'applicazione per anno e per ettaro di un carico massimo di fanghi equivalenti a 400 Kg. di azoto nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche;

f) lo smaltimento sia praticato a distanza non minore di 300 metri dagli insediamenti abitativi e di 80 metri da strade statali e provinciali.

Lo smaltimento dei fanghi, comunque trattati, è vietata sulle colture di prodotti che possano essere ingeriti crudi, sugli erbai stagionali, sui pascoli e nei parchi pubblici.

 

 

Art. 6

Conferimento di rifiuti liquidi e di fanghi.

I produttori di rifiuti liquidi e di fanghi possono fornire gli stessi all'utilizzazione per la fertilizzazione di suoli adibiti ad uso agricolo soltanto in quanto sia certificata dall'Autorità Sanitaria competente la presenza nei rifiuti liquidi e dai fanghi di agenti biocidi nei confronti della microflora del terreno e di agenti tossici per la vita animale o vegetale in quanto compatibili con l'uso agricolo interessato.

A tal fine i suddetti produttori rilasceranno una bolla di consegna indicante:

- la quantità di rifiuto liquido e/o di fango consegnata;

- il contenuto di sostanza secca;

- l'azoto totale;

- l'azoto attivo a breve termine;

- il fosforo totale;

- il contenuto in metalli pesanti;

- i requisiti di cui al comma precedente.

Unitamente alla bolla di consegna i produttori rilasceranno una scheda per un corretto uso agricolo del rifiuto liquido e/o del fango.

I produttori di rifiuti liquidi e di fanghi sono obbligati a tenere un registro nel quale dovranno essere indicati:

- cognome, nome e recapito del destinatario con l'indicazione dell'appezzamento cui il rifiuto liquido e/o il fango è destinato;

- i quantitativi di rifiuto liquido e/o di fango consegnato;

- la data di fornitura.

I registri dovranno essere vistati in sede di visita dall'autorità preposta al controllo.

 

 

Art. 7

Smaltimento dei fanghi mediante discarica controllata.

Lo smaltimento dei fanghi mediante discarica controllata non è ammesso nelle aree vietate a tale uso dal Piano regionale di risanamento.

Lo smaltimento mediante discarica controllata potrà essere consentito nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme regionali di attuazione e delle previsioni del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, ove operante.

La messa a dimora dei fanghi dovrà avvenire con modalità dipendenti dalle caratteristiche degli stessi, dal grado di trattamento nonché dalla destinazione finale dell'area.

In ogni caso dovrà essere curata la stabilità dei materiali depositati operando una idonea compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento.

 

 

Art. 8

Viabilità di accesso e segnalazione.

L'area adibita allo smaltimento di rifiuti liquidi e/o di fanghi deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso al numero e al tipo di automezzi di cui è previsto il transito.

Appositi cartelli segnaleranno l'eventuale rischio igienico.

 

 

Art. 9

Verifica dell'impatto ambientale.

Durante l'esercizio dell'impianto di smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi e/o di fanghi dovranno essere effettuati dal gestore le determinazioni necessarie a verificare l'impatto del sistema sull'ambiente.

In particolare si dovrà controllare con frequenza settimanale:

- nelle acque sotterranee: i nitrati, le sostanze organiche persistenti, gli elementi tossici, la salinità totale;

- nell'aria: la presenza di odori e di earosoli.

I dati rilevati ed i controlli condotti devono essere riportati in appositi quaderni di registrazione che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo e da questa vistati in sede di ispezione.

 

 


Art. 10

Smaltimento dei fanghi nel mare territoriale.

Lo smaltimento dei fanghi nel mare territoriale è ammesso previa autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta al controllo, nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'allegato 5 delle norme tecniche generali emanate dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

 

 

Art. 11

Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi sul suolo adibiti ad uso agricolo.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi è consentito previa autorizzazione del Sindaco del Comune nel cui territorio si intende effettuare lo smaltimento.

Alle domande di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) atto pubblico del quale risulti la disponibilità del terreno sul quale si intende praticare lo smaltimento,

b) relazione tecnica nella quale sono illustrate:

- il tipo di colture da effettuare e la loro successione nel tempo;

- le modalità che si intendono seguire per lo smaltimento;

- il tipo di rifiuto liquido o fango che si intende utilizzare e la sua provenienza;

- ogni altro elemento che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della U.S.L. competente per territorio.

L'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui non sia stata rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente secondo comma ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il richiedente è tenuto a dare inizio allo smaltimento nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio della medesima.

L'inizio delle operazioni di smaltimento dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione non potrà avere validità superiore a due anni dalla data di inizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi sul suolo.

Il Sindaco potrà revocare in qualunque momento per inosservanza della presente normativa le autorizzazioni, siano esse tacite o espresse.

 

 

Art. 12

Controlli.

I controlli sono effettuati:

- dalle Province competenti per territorio, per le discariche controllate;

- dai Comuni competenti per territorio, per lo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi sul suolo anche adibito ad uso agricolo.

I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno bimestrale e tendono a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare funzionamento dei sistemi di smaltimento.

I controlli devono comunque accertare che le operazioni di smaltimento dei sistemi di smaltimento non provochino danni alla salute pubblica e all'ambiente.

In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti e verifiche compiute.

Il verbale deve essere notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione e trasmesso in copia alla Regione entro 15 giorni dalla data di sopralluogo.

 

 


Art. 13

Catasto degli scarichi.

È istituito presso la Regione il catasto degli scarichi dei rifiuti liquidi e dei fanghi.

Il catasto conterrà i dati concernenti:

a) numero, caratteristiche e tipi di scarichi dei rifiuti liquidi e dei fanghi sul suolo;

b) numero, caratteristiche e tipi di scarichi dei fanghi nelle discariche controllate e nel mare territoriale;

c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi di rifiuti liquidi o di fanghi.

I Sindaci ed i Capi dei Compartimenti Marittimi sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, nonché tutte le notizie di cui al precedente comma.

 

 


Art. 14

Sanzioni.

Per l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi in violazione delle presenti norme, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché, per l'esercizio di impianti di discarica controllata, degli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.