La
presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n.33 /2017 art. 9, lett. b).
ARTICOLO
1
(Finalita')
[La Regione Puglia con la
presente legge stabilisce le norme per l' esercizio delle funzioni trasferite
concernenti i Consorzi di produttori agricoli e gli Organismi di cui al primo e
secondo comma dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981 n. 590, costituiti per la
difesa attiva, ancorche' a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni
agricole, intensive o pregiate, dalle avversita' atmosferiche o dalle calamita'
naturali.
In particolare la
Regione:
A) determina le modalita' per:
1) il riconoscimento regionale
dei Consorzi e Organismi allo svolgimento delle attivita' di difesa;
2) l' esercizio dei poteri di
vigilanza e di controllo;
3) la partecipazione dei
Consorzi e Orgasmi i contributi
regionali e le anticipazioni di cui al successivo art.
6.]
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ARTICOLO
2
(Riconoscimento)
[I Consorzi di produttori
agricoli e gli Organismi di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti, ai sensi
del terzo comma dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981 n. 590, con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente Agricoltura
della Regione, quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle
formule legali, l' adesione di una pluralita' di associati il cui raccolto medio
non sia inferiore al 15% della produzione provinciale per ogni singolo
prodotto; l' adesione deve
risultare da atto notarile.
Alla domanda, indirizzata al
Presidente della Giunta regionale e da presentarsi all' Assessorato regionale
all' Agricoltura, dovra' essere allegato, tra l' altro, l' atto costitutivo, lo
Statuto e l' elenco dei soci con l' indicazione delle produzioni
rappresentate.
Qualora venga riscontrata la
mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda e' respinta con
deliberazione motivata della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
regionale dell' Agricoltura.
Nei casi di cui al precedente
comma, gli interessati possono presentare ricorso al Presidente della Giunta
regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento che
decide in via definitiva.]
La presente
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ARTICOLO
3
(Requisiti per il
riconoscimento)
[I Consorzi sono retti da uno
statuto deliberato dall' assemblea dei soci con il voto favorevole della
maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza la deliberazione e'
valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la
maggioranza degli intervenuti.
L' approvazione dello statuto e
delle modifiche allo stesso e' effettuata con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare permanente Agricoltura della
Regione.
Lo Statuto, oltre le
indicazioni concernenti la denominazione, la sede, gli organi ed il patrimonio
dell' Ente, la durata dell' Associazione, che non puo' essere inferiore a 10
anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull' ordinamento e sull' amministrazione del Consorzio
nonche' quelle relative alla gestione della cassa sociale.
Lo statuto deve, altresì,
prevedere:
a) il diritto di ricorso al
Presidente della Giunta regionale in caso di reiezione della domanda di
iscrizione a socio e l' automatismo dell' iscrizione nel caso di accoglimento
del ricorso;
b) il diritto alla ammissione
per tutti i produttori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con
esclusione di coloro che facciano
parte di altri organismi similari, salvo il diritto di
opzione;
c) che i terzi dei seggi del
Consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il
maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o,
suddividendo in proporzioni i seggi, alle due liste che seguono nell' ordine dei
voti riportati;
d) il termine, non superiore a
40 giorni, entro il quale il Consiglio di amministrazione deve notificare la sua
decisione motivata sulla domanda, decorso il quale senza alcuna pronunzia la
domanda si intende accolta;
e) l' obbligo di versamento dei
contributi in rapporto al valore della produzione denunziata indicato dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta
delle medie mercuriali dell' annata precedente;
f) la nomina del collegio
sindacale, con la facolta' della Giunta regionale, del Ministro per l'
Agricoltura e le Foreste e del Ministro per il Tesoro di designare propri
rappresentanti.
In caso di partecipazione al
collegio del funzionario designato dal Ministro per il Tesoro, al medesimo
saranno attribuite le funzioni di Presidente.
In mancanza di rappresentanti
ministeriali assumera' la presidenza il rappresentante della Giunta regionale.
In mancanza di quest' ultimo, il Presidente sara' scelto dal collegio nel
proprio seno.
I ricorsi di cui al punto a)
del quarto comma sono istruiti tramite gli uffici dell' Assessorato regionale all' Agricoltura e decisi dal
Presidente della Giunta regionale,
sentito l' ufficio legale.]
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ARTICOLO
4
(Vigilanza)
[I Consorzi sono sottoposti
alla vigilanza della Giunta regionale che ha la potesta' di intervenire, pure in
via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione
dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell' amministrazione
ordinaria e la nomina di un Commissario.
La vigilanza viene esercitata
dal Presidente della Giunta
regionale che si avvale dell' Assessore regionale all'
Agricoltura.
La Giunta Regionale, su
proposta dell' Assessore regionale all' Agricoltura, delibera la nomina di un
funzionario dell' Ufficio Provinciale dell' Agricoltura competente per
territorio nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con diritto di far
parte del Consiglio di gestione della cassa sociale.
Per le attivita' che formano
oggetto del riconoscimento e delle provvidenze previste dalla legge 15- 10- 1981
n. 590, i Consorzi dovranno costituire una cassa sociale in conformita' di
quanto disposto dall' art. 19 della legge 25- 5- 1970 n. 364, così come
modificato dall' art. 10 della
legge 15- 10- 81 n. 590, e dall' art. 20 della medesima legge n. 364/ 1970. La
dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da
quelli indicati nelle predette leggi statali; la cassa deve formare altresì,
oggetto di gestione separata da parte dell' apposito Consiglio di
gestione.
I Consorzi e gli Organismi
devono tenere le scritture, i libri e i registri secondo istruzioni tecniche che
saranno deliberate dalla Giunta regionale. I Consorzi e gli Organismi che
intendono beneficiare degli interventi contributivi per la Cassa sociale o per
altre attivita' sono soggetti ai controlli e alle ispezioni disposte dal
Presidente della Giunta regionale per il tramite dell' Assessore regionale all'
Agricoltura, al quale devono trasmettere:
1) copia dei bilanci e relative
relazioni del Collegio sindacale, entro trenta giorni dalla loro approvazione da
parte dell' assemblea;
2) copia delle deliberazioni
concernenti programmi di attivita' e convenzioni con societa' di assicurazione
autorizzate all' esercizio del ramo grandine entro trenta giorni dalla loro
assunzione;
3) tutte le informazioni e dati
che potranno essere richiesti per l' esercizio della vigilanza.]
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ARTICOLO
5
(Adeguamento degli statuti
preesistenti)
[I Consorzi e gli Organismi
gia' costituiti e riconosciuti con Decreto del Ministro per l' Agricoltura e le
Foreste ai sensi della legge 25- 5- 1970, n. 364 non sono assoggettati alla
procedura di cui all' art. 2 della presente legge ma sono tenuti all'
adeguamento del loro statuto ai principi stabiliti dall' art. 3 della presente
legge entro 90 giorni dall' entrata in vigore della stessa.]
La presente
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ARTICOLO
6
(Provvidenze regionali e
anticipazioni)
[La Giunta regionale, ferme
restando le provvidenze previste dalla legge 25- 5- 70 n. 364, così come
modificata e integrata dalla legge
15- 10- 1981 n. 590, concede ai Consorzi e Organismi di cui all' art. 1
della presente legge, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:
1) contributi di funzionamento,
al fine di favorire il funzionamento amministrativo dei Consorzi e Organismi;
detti contributi saranno proporzionali al valore della produzione annua
denunziata e, comunque, non potranno superare il 70% delle spese ritenute
ammissibili dalla Giunta regionale;
2) contributi per programmi, a
seguito di affidamenti regolati da apposite convenzioni, per la realizzazione
degli interventi e delle attivita' delle colture agrarie dalle avversita' meteoriche e dai parassiti di cui alla
legge regionale 24- 4- 80 n. 32;
3) contributi per la dotazione
della cassa sociale, in materia di difesa passiva in riduzione dei contributi
gravanti sugli associati, da concedere fino alla misura massima del 50% del
contributo complessivo posto a carico degli associati.
Sui contributi di cui ai punti
1) e 3) del precedente comma, la Giunta regionale puo' erogare anticipazioni
fino al 50% dell' importo concesso, al momento della presentazione dei bilanci
di previsione a fronte delle spese preventivate; i conguagli saranno erogati al momento
della presentazione dei bilanci consuntivi approvati dagli organi statutari dei
Consorzi e Organismi, previo esame di merito da parte della
Regione.
Sui contributi a carico dello
Stato ai sensi del punto 2) del quinto comma dell' art. 10 della legge 15- 10-
1981, n. 590, la Giunta regionale puo' erogare anticipazioni fino al 50% al
momento della presentazione dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall'
Intendenza di Finanza competente
predette si attingera' dai capitoli del bilancio regionale istituiti al fine di
consentire l' erogazione di anticipazioni su interventi a favore dell'
agricoltura previsti da provvedimenti nazionali
comunitari.
La Regione, altresì, estende ai
Consorzi e Organismi le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla
legislazione regionale vigente nel tempo a favore delle cooperative e loro
consorzi operanti nel settore agricolo, per lo svolgimento delle funzioni
riconosciute a detti Consorzi e Organismi dalle leggi 25- 5- 1970 n. 364 e 15-
10- 1981 n. 590 e dalla presente legge. ]
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ARTICOLO
7
(Contributi in favore delle
casse sociali a sanatoria)
[La Giunta regionale, con
riferimento agli anni 1981 e pregressi, concede alle Amministrazioni
Provinciali, a titolo di sanatoria, un contributo << una tantum >>
fino ad un massimo del 50% degli importi che risultino a carico delle stesse,
per far fronte ai versamenti in favore delle casse sociali ai sensi dell' art.
19 della legge 25- 5- 1970 n. 364 e dell' art. 10 della legge 15- 10- 1981 n.
590.
Per ottenere il contributo le
Amministrazioni Provinciali devono presentare apposita domanda documentata al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.]
La presente
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ARTICOLO
8
(Autorizzazione per lo
svolgimento di compiti di collaborazione)
[I Consorzi sono autorizzati a
svolgere, in materia di difesa delle produzioni agricole e di applicazione della
legge regionale 11- 4- 1979 n. 19, funzioni per conto di Comuni, Province ed
Associazioni di produttori agricoli mediante stipula di apposite convenzioni, il
cui schema e' deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare permanente Agricoltura della Regione.
Lo schema deve disciplinare con
particolare attenzione le modalita' per l' eventuale utilizzazione di personale
per i fini previsti dal presente articolo, stabilendo fra l' altro che detto
personale deve essere dotato di adeguata professionalita'. ]
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ARTICOLO
9
(Comitato
Regionale)
[I Consorzi e gli Organismi di
cui all' art. 1, purche' riconosciuti, costituiscono il Comitato Regionale
Pugliese dei Consorzi e Organismi di difesa.
Il predetto Comitato puo'
essere consultato dalla Regione per i fini di cui al punto 3) del secondo comma
dell' art. 1 della presente legge.
Il Comitato e' composto in
maniera proporzionale al numero degli associati a ciascun Consorzio o organismo
aderente, garantendo in ogni caso almeno un rappresentante per ciascun Consorzio
e Organismo.]
La presente
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n.33 /2017 art. 9, lett. b).
ARTICOLO
10
(Rinvio alla legislazione
statale preesistente)
[Per quanto non esplicitamente
previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 15- 10-
1981 n. 590 nonche' quelle di cui alla legge 25- 5- 1970 n. 364, così come
modificate e/ o integrate dalla predetta legge n. 590/ 1981.]
La presente
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ARTICOLO
11
(Norme
finanziarie)
Omissis