TITOLO I
NORME DI
BILANCIO
Art. 1
(Stato di
previsione delle entrate)
1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2004,
annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo
45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e in euro
20.642.774.154,99 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in
vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione
delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2004.
Art. 2
(Stato di
previsione della spesa)
1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2004, annesso
alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46 della
l.r. 28/2001, è approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e
in euro 20.642.774.154,99 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato
l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2004 entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E' autorizzato il pagamento delle
spese della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004 entro il limite
degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all'articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E' approvato il
quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2004, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di
classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle
spese obbligatorie)
1. Sono considerate
spese obbligatorie quelle di cui all'allegato elenco contrassegnato con il
numero 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate
a norma dell'articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine)
1. Il fondo di riserva
per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2004 in euro 2
milioni 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 49
della l.r. 28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva
per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva
per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2004 in euro 250 mila ed è
gestito a termini dell'articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva
per la definizione di partite pregresse)
1. Al fine di far fronte
a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il
relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 5 milioni ed è
gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 9
(Fondo di
riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa)
1. Il fondo di riserva
per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio
2004 in euro 346.218.322,66 ed è gestito a termini dell'articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 10
(Fondi
intersettoriali)
1. Il fondo per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio
2004 in euro 120 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 54
della l.r. n.
28/2001.
Art. 11
(Fondo per
reiscrizione residui passivi perenti
e per regolarizzazione carte
contabili)
1. Il fondo per il
pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene
determinato per l'esercizio finanziario 2004 in euro 180 milioni ed è gestito a
termini dell'articolo 95
della l.r.
28/2001.
2. E' iscritto, altresì,
con uno stanziamento di euro 50 milioni l'apposito fondo destinato, secondo i
criteri di cui al comma 3 dell'articolo 10
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), alla
regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi
dell'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti
esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità
sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e
retro.
3. L'Assessorato alla
sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni
liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di
provvedimenti giudiziari, a comunicare alle aziende USL interessate i pagamenti
già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le
necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché
ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di
duplicazioni di pagamento.
Art. 12
(Fondo delle
economie vincolate da riscrivere)
1. Il fondo delle
economie vincolate da riscrivere è determinato per l'esercizio 2004 in euro
196.300.828,70 ed è gestito a termini dell'articolo 93
della l.r.
28/2001, così come modificato dall'articolo 12
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 18.
Art. 13
(Variazioni di
bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale,
fermi restando le autonome facoltà e i poteri previsti dall'articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE),
nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di
uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie
per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui
al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE,
dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14
(Bilancio
pluriennale)
1. A norma dell'articolo
26,
comma 3, della l.r.
28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per
il triennio 2004-2006, nel testo annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui all'articolo 26
della citata l.r.
28/2001.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
All.
omissis