Art. 1
1. Nelle more
dell’emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive
modifiche e integrazioni, la proroga delle autorizzazioni ex articolo 8 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina
dell’attività delle cave) e successive modifiche e integrazioni e/o il
completamento delle procedure autorizzative ex articolo 35 della l.r. 37/1985
a rilasciarsi dalla Regione Puglia per le cave in attività, ricadenti in
aree naturali protette e in siti “natura 2000”, proposti o designati ai sensi
delle direttive “habitat” 92/43/CEE in relazione ai “siti d’importanza
comunitaria” e “uccelli” 79/409/CEE in relazione alle “zone di protezione
speciale”, è condizionata alla presentazione di specifici piani di
coltivazione, dismissione e recupero, garantiti da fideiussione, prestata da
primario Istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero,
redatti con riferimento alle peculiari caratteristiche naturali dell’area ove
l’attività di cava insiste e contenenti le indicazioni relative al
dimensionamento residuo del giacimento interessato, definito sulla base di
specifiche indagini.
Art. 2
1. L’articolo 8 della l.r. 37/1985
è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. La
coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad
autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su parere
vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).
2. E’
istituito, presso l’Assessorato regionale all’Industria – Ufficio minerario -,
lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di attività di cava ex l.r. 37/1985.
3. Lo Sportello
unico regionale, si avvale del CTRAE di cui all’articolo 29 della l.r. 37/1985,
che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione
inoltrate.
4. Lo Sportello
unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di
pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in
sostituzione del soggetto proponente”.
Art. 3
1. I commi 1 e 2
dell’articolo 29 della l.r. 37/1985
sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’
istituito presso l’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE,
composto dai seguenti membri:
a)
dirigente responsabile dell’Ufficio minerario regionale, in veste di
Presidente;
b)
dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di
Valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile
2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale);
c)
dirigente responsabile, o suo delegato, dell’autorità competente in materia di
valutazione d’incidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
d)
dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;
e)
dirigente responsabile, o suo delegato, dell’Ispettorato dipartimentale delle
foreste di ciascuna provincia;
f)
un esperto in diritto minerario;
g)
un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;
h)
un esperto designato dall’Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
i)
dirigente responsabile dell’Ufficio urbanistico del Comune interessato.
2. I componenti
indicati alle lettere e), h) e i) partecipano alle riunioni che trattano
questioni riguardanti le attività site nell’ambito del rispettivo territorio di
competenza”.
Art. 4
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
disciplina il funzionamento dello Sportello unico regionale per le attività
estrattive e nomina il CTRAE nella sua rinnovata composizione.
La presente legge è dichiarata urgente.
Data
a Bari, addì 12 novembre 2004