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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2004
Numero
10
Data
23/12/2004
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1, lett. f): "Modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale"
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 23 dicembre 2004, n. 154, supplemento.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

 


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1966 del 23/dicembre/2004, di attuazione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento:


Art. 1

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio


1. L'Osservatorio regionale del commercio ha sede presso l'Assessorato regionale al commercio.

2. L'Osservatorio regionale è composto da:


   a. l'Assessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;


   b. un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;


   c. un rappresentante delle Province, designato dalla delegazione regionale dell'UPI;


   d. un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;


   e. un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;


   f. due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL;


   g. due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;


   h. due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della media e grande distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;


   i. un rappresentante designato dall'associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;


   j. un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale;


   k. un funzionario del competente Ufficio dell'Assessorato regionale al commercio.


3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da b) a j) è indicato anche un supplente.


4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono partecipare fino a tre esperti del settore distributivo designati dall'Assessore regionale al commercio.

 

5. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti dell'Osservatorio che, nella seduta d'insediamento, provvede ad approvare il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento, sulla base di una proposta predisposta dal Settore regionale al commercio.


6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dall'Assessorato regionale al commercio


7. L'Osservatorio, come composto ai sensi del precedente comma 2, ha una durata di tre anni. È confermata fino al 31/12/2005 la composizione dell'Osservatorio costituita ai sensi della previgente normativa. Sessanta giorni prima della sua scadenza l'Assessorato regionale al commercio provvede ad informare gli organismi partecipanti all'Osservatorio affinché provvedano a designare i loro rappresentanti effettivi e supplenti. Trascorso il termine indicato, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. L'Osservatorio è integrato dalle designazioni pervenute successivamente.


Art. 2

Finalità dell'Osservatorio regionale


1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 21, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, l'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:


   a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di commercio, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;


   b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma del settore;


   c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;


   d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;


   e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;


   f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.


2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente Regolamento, l'Osservatorio può avvalersi della struttura del Settore regionale al commercio ed anche di altri soggetti pubblici o privati mediante apposita convenzione.


Art. 3

Attività dell'Osservatorio regionale


1. L'Osservatorio regionale predispone annualmente il programma di attività per l'anno successivo che viene trasmesso all'Osservatorio nazionale sul commercio e alla competente commissione del Consiglio regionale.


2. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale:


   a) predispone un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra la Regione, i Comuni e le Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;


   b) impartisce disposizioni e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema informativo regionale;


   c) promuove indagini, ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale;


   d) svolge attività di informazione socio-economica, destinate alle imprese commerciali, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate;

 

   e) predispone, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dell'aggiornamento o della revisione della normativa regionale.


Art. 4

Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale


1. Alle eventuali spese derivanti dal programma di attività dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle disponibilità che saranno recate annualmente dal Bilancio regionale.




   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


   Dato a Bari, addì 23dicembre 2004