IL
PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 186 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
il seguente Regolamento:
In attuazione di quanto disposto dall'articolo
4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione Puglia, il
presente Regolamento rende operativo il regime di aiuto regionale denominato
"Sostegno agli investimenti in servizi reali alle Imprese".
Art. 1
Oggetto e finalità
Il rafforzamento ed il consolidamento
del sistema imprenditoriale regionale e dei sistemi produttivi locali è uno
degli obiettivi strategici fissati dalla Regione Puglia nel proprio piano di
sviluppo, obiettivo da raggiungere attraverso un insieme di azioni a sostegno
degli investimenti, materiali ed immateriali, dell'accesso al credito, della
diffusione di servizi reali qualificati ed altamente specializzati, della
creazione di nuova impresa, in un'ottica di contemporanea crescita di efficienza
e protezione dell'ambiente.
Nello specifico si intende stimolare la diffusione della
domanda di servizi reali qualificati, da parte delle PMI, in relazione alle
relative capacità di presidio dei processi di internazionalizzazione, di
gestione delle tematiche ambientali e di e-business, al fine di rafforzare il
posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali e del sistema
imprenditoriale regionale, di fronte all'evoluzione del mercato globale.
Art. 2
Campo di applicazione e dotazione
finanziaria
Incentivare l'accesso ai servizi reali
per le Piccole e Medie Imprese, in base alle modalità previste dalla normativa
regionale di riferimento, ed in conformità a quanto previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente, rispetto ai seguenti ambiti specifici di
intervento:
- sistemi certificati di gestione ambientale ed etica;
- programmi d'internazionalizzazione e di marketing
internazionale;
- applicazioni e-business.
Priorità deve essere assegnata all'incentivazione di
domande espresse da raggruppamenti di imprese e da quelle che intendano
realizzare un progetto coerente ed organico di internazionalizzazione.
Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal P.O.R.
Puglia 2000/2006 asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e dal Fondo Unico
Regionale.
Art. 3
Tipologia di aiuto ed interventi ammissibili
Possono essere finanziati interventi di
consulenza specialistica per:
- l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale
(EMAS, ISO 14001, ECOLABEL) ;
- l'adozione di sistemi di certificazione etica e sociale
(SA 8000);
- lo sviluppo di programmi di internazionalizzazione,
attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri
(partnership, joint ventures, sfruttamento di brevetti e tecnologie etc..),
funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale
all'estero, che prevedono indagini sul campo di prodotto/mercato, studi di
pre-fattibilità e/o fattibilità, servizi di assistenza tecnica e di
tutoraggio;
- lo sviluppo e la realizzazione di programmi di marketing
internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei
mercati esteri, che prevedono indagini sul campo di prodotto/mercato,
partecipazioni a fiere e/o eventi internazionali, progettazioni di iniziative
coordinate di promozione e comunicazione, in particolare attraverso la creazione
ed al lancio di marchi collettivi;
- lo sviluppo di servizi ed applicazioni di e-business,
quali: consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione
dell'applicazione, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su
rete telematiche (ad esempio: applicazioni di e-commerce, applicazioni
business-to-business, etc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi
informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione,
amministrazione, Business Intelligence, CRM).
Art. 4
Soggetti beneficiari
Piccole e Medie Imprese (PMI), in forma
singola e associata in forma consortile, titolari di partita IVA, iscritte al
registro delle imprese e appartenenti alle sezioni ISTAT '91: C, D, E * ed F delle attività economiche e alle sezioni dei servizi
di cui all'allegato 2 della circolare n° 234363 del 20/11/97, definite ai sensi
della normativa comunitaria vigente ed ai sensi del D.M. 18/09/97 e 27/10/97 e
D.M. 08/05/2000, nonché le imprese artigiane definite ai sensi della Legge n.
443/1985.
Le imprese devono avere sede operativa localizzata nel
territorio della Regione Puglia, censita regolarmente presso la CCIAA.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data
di sottoscrizione della domanda presentazione della domanda o di fruizione del
contributo, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa
l'amministrazione controllata ai sensi di quanto previsto dalla normativa
comunitaria.
Nel caso di consorzi, questi devono essere costituiti da
PMI che soddisfino singolarmente le condizioni di ammissibilità previste dal
regolamento e che siano aggregate in un'ottica di filiera.
Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del
contributo.
__________
* Ad esclusione degli
interventi per la produzione di energia eolica e da biomasse.
Art. 5
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili a
contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistici, che
non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono compresi nelle spese
di funzionamento dell'impresa, come, a titolo d'esempio, la consulenza fiscale
ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
Sono escluse dall'ammissibilità al finanziamento interventi
e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.
La prestazione di consulenza dev'essere effettuata
attraverso l'utilizzo di esperti nel settore specifico di intervento,
appartenenti al soggetto giuridico esterno, indicato dal destinatario finale
nella propria domanda di candidatura, il cui costo giornaliero non potrà
superare i parametri massimi che verranno fissati nell'attuazione delle singole
azioni.
Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed
esposizioni, sono ammissibili, inoltre, i costi aggiuntivi sostenuti per la
locazione, installazione e gestione dello stand, sempre nella misura massima del
50% dei costi effettivamente sostenuti. Tale esenzione si applica esclusivamente
alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una
determinata fiera o esposizione.
Art. 6
Intensità d'aiuto e durata delle attività
I costi effettivamente sostenuti per i servizi di
consulenza connessi con la realizzazione degli interventi previsti nelle singole
misure agevolative, sono finanziabili mediante contributo, in conto esercizio,
nella misura del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e
valutata ammissibile.
La durata delle attività ammesse a
finanziamento dovrà essere specificata in ogni singolo bando e comunque non
potrà essere superiore ai 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di ammissibilità
al beneficio.
Art. 7
Modalità di ammissione all'agevolazione
L'attuazione delle singole azioni
agevolative potrà essere effettuata oltre che dalla Regione Puglia- Assessorato
alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, anche da soggetti
attuatori esterni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo
gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita
modulistica, o in conformità allo stesso, forniti dalla Regione Puglia
Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI o dal
soggetto attuatore.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia alle
richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di
uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in
ogni specifico bando di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione
tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione
dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la
scadenza prevista nel bando;
b) l'incompletezza della domanda nonché dei documenti
allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c) la non conformità degli elementi risultanti dalla
domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni
previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella
distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore .
Art. 8
Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei
progetti
La valutazione dei progetti deve essere
effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed
Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.
L'attività istruttoria di valutazione e
selezione delle candidature, sarà effettuata da parte del soggetto attuatore,
secondo i tempi e periodicità che verranno fissati per ogni singola azione nel
relativo bando, e sarà diretta a verificare:
a) l'utilità del progetto per l'innovazione dell'azienda nel
campo ambientale e/o di mercato in ambito internazionale e/o di processo
attraverso tecnologie info-telematiche;
b) la capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il
progetto;
c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la
realizzazione degli interventi.
La selezione delle candidature sarà basata su un meccanismo
di premialità a cui potranno concorre, a seconda della specifica azione
agevolativa, i singoli indici:
P1-Indice di certificazione ambientale ed etica
Progetti che prevedono il raggiungimento ex novo della
Certificazione Ambientale (Iso 14001, EMAS o Ecolabel) con priorità assegnabile
a:
- Progetti presentati da imprese le cui attività sono
soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) obbligatoria
secondo quanto previsto dalla secondo quanto previsto dalla normativa nazionale
e regionale vigente.
- Progetti presentati da imprese le cui
attività sono soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
(valutazione di impatto ambientale) secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale vigente .
Progetti che prevedono il raggiungimento
ex novo della Certificazione Etica (SA 8000).
P2 - Indice di internazionalizzazione di sistema
Progetti che prevedono interventi organici e funzionali di
internazionalizzazione e/o marketing internazionale, con priorità assegnabile
a:
- Progetti che prevedono il lancio di nuovi marchi
collettivi.
- Progetti di internazionalizzazione e/o marketing
internazionale che prevedono l'aggregazione di imprese.
- Progetti relativi a programmi di internazionalizzazione
e/o marketing internazionale in Aree Paese inserite nel Programma di Promozione
Internazionale della Regione Puglia Assessorato Promozione Industriale.
P3 - Indice di Innovazione Tecnologica
Progetti che prevedono l' integrazione dell'infrastruttura
tecnologica telematica con applicazioni di e-business con priorità, non
esclusiva, verso :
- Integrazione con l'applicazione di Gestione del
Magazzino.
- Integrazione con l'applicazione di Gestione
Amministrazione.
- Integrazione con applicativi avanzati (es.: Customer
Relationship Management, Business Intelligence).
- Integrazione con i partner commerciali (fornitori merci
e/o Servizi Logistici).
- Progetti che prevedono sviluppi di siti internet di
e-Commerce strutturati con
- Motore di Ricerca interno.
- Identificazione Utente.
- Versioni del sito in almeno un'altra lingua,
oltre l'italiano, con l'utilizzo di più valute.
- Autenticazione dell'identità del sito,
ovvero autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e
gestisce il sito ovvero crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL
(Secure Sockets Layer).
P4 - Indice di Premialità di Pari Opportunità
Assegnabile se l'impresa è a "prevalente partecipazione
femminile".
Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono:
a) le imprese individuali in cui il titolare sia una
donna;
b) le società di persone e le società cooperative in cui il
numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine
sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno
i due terzi delle quote del capitale e costituiscono almeno i due terzi del
totale dei componenti dell'organo di amministrazione).
Il requisito della partecipazione femminile nell'impresa
deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto
per un periodo di almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data di concessione
dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima.
P5 - Indice di Capacità finanziaria
La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il
progetto potrà essere valutata, attraverso il calcolo degli indici
riclassificati riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio che permettano di
valutare la capacità economica e alla solidità finanziaria, del soggetto
candidato al beneficio.
Nel caso di consorzi di imprese gli indici di capacità
finanziaria devono essere calcolati per ogni singola impresa aderente al
consorzio.
Nell'ambito dell'istruttoria di valutazione delle
candidature, il soggetto attuatore provvederà alla verifica di congruità
tecnico-economica degli interventi richiesti ad agevolazione, provvedendo alla
convalida o alla rivalutazione economica degli stessi al fine dell' assegnazione
del contributo.
Le graduatorie devono essere approvate con determinazione
dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 9
Modalità di erogazione e di recupero del
contributo
Il contributo sarà corrisposto da parte della Regione
Puglia - Assessorato alla Promozione Industriale - Settore Artigianato e PMI in
una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del
controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del
soggetto attuatore.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica
richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93, n.385, sullo stesso
importo.
In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da
parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo
beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda
immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti
temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonchè delle
risorse ancora disponibili.
Art. 10
Modifiche e variazioni
Il progetto presentato in fase di
candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati
attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte
le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei
servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo
tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro
non riconoscimento.
Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti
per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio
decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al
fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
Art. 11
Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle
spese
L'ammissibilità delle spese è
disciplinata dalla normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 1260/99
(Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di
applicazione e dal Reg. (CE) n. 448/2004 del 10/07/2004 che modifica il Reg.
(CE) n. 1685/2000 del 28.07.2000).
Le spese ammissibili dovranno derivare da atti
giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti
chiaramente l'oggetto della prestazione di consulenza specialistica, il suo
importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste
devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente
organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni
occasionali.
L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di
aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è
considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
Per il riconoscimento delle
spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione,
rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, secondo gli schemi
forniti dal soggetto attuatore, ove risulti, tra l'altro, che:
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge
regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia
fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme
comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in
materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed
è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A.
sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale
misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi,
contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il
completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi
di progetto e di misura prefissati.
Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente
sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le
attività di verifica e controllo.
Art. 12
Cumulo e revoche
Il contributo non è cumulabile con altre
agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per
lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione,
ove concesso, del contributo:
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento
ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12
marzo l999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche
mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è
stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5(cinque) anni dalla data di entrata
in funzione dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga
ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a
detti termini, per casi eccezionali, di durata non superiore a 6 (sei) mesi;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a
imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale
dei contributi concessi.
Art. 13
Modalità di controllo e monitoraggio
Il soggetto attuatore si riserva di
svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione
degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della
misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.
I controlli potranno essere effettuati oltre che dal
soggetto attuatore, dai funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e
dall'Unione Europea.
L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì
l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del
contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di
documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche
dai fornitori di servizi.
L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni
dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
inerente il progetto finanziato.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 marzo 2005
Riferimenti normativi:
regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale
(FESR);
regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001,
recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio
per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell'ambito dei Fondi Strutturali;
regolamento (CE) n. 1685/2000 della
Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali;
regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo
2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
regolamento
(CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese,
comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce
le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle
imprese;
decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del
28.12.2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
legge Regionale 12 aprile 2001, n.11
che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;
legge
Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di
aiuto.