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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
10
Data
18/03/2005
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Delibera di G.R. n° 2089 del 29/12/2004 - L.R. n. 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo per le p.m.i .
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 189 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA

  Il seguente regolamento

 

Art. 1

Oggetto e finalità


Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi tecnologici ed al trasferimento di tecnologia. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.


Queste considerazioni sono condivise dalla Commissione Europea che ha ritenuto giustificata, nel regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, l'esenzione di tali aiuti dalla notificazione preventiva, anche alla luce della considerazione che tale tipologia di aiuti comportano un rischio molto limitato di effetti negativi sulla concorrenza.


Il presente regime di aiuto rispetta il trattato CE nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo per le Piccole e Medie Imprese (PMI).


Art. 2

Obiettivi del regime di aiuto e dotazione finanziaria


Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare nella capacità stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della capacità formativa e della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dell'offerta di ricerca e sviluppo.


Tra gli obiettivi specifici del regime d'aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.


Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal P.O.R. Puglia 2000/2006 asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e dal Fondo Unico Regionale.


Art. 3

Tipologie di investimento ammissibili


Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:


a) la ricerca industriale, ovvero, la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per conseguire un notevole miglioramento, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale, dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;


b) l'attività di sviluppo precompetitivo, ovvero, la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;


c) interventi di trasferimento tecnologico, ovvero progetti finalizzati a realizzare concreti miglioramenti di prodotti o processi aziendali in comparazione allo stato dell'arte - riguardanti pertanto attività di sviluppo precompetitivo - attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-tecnologici), non inferiori al 30% del costo totale delle altre voci di spesa.


Art. 4

Soggetti beneficiari


I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni.


I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

Le imprese devono avere sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia, censita regolarmente presso la CCIAA.


Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda o di fruizione del contributo, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria.


Nel caso di consorzi, questi devono essere costituiti da PMI che soddisfino singolarmente le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento e che siano aggregate in un'ottica di filiera.


Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.


Art. 5

Spese ammissibili


Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni.

 

Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:


a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);


b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;


c) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;


d) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;


e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;


f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.


Le spese di cui alla precedente lettera c) non sono ammissibili per gli interventi di trasferimento tecnologico.


Art. 6

Intensità e tipologia di aiuto


L' intensità massima d'aiuto è così definita:


a) per gli interventi di ricerca industriale è pari al 65% dei costi ammissibili del progetto;


b) per le attività di sviluppo precompetitivo è pari al 40% dei costi ammissibili del progetto;


c) per gli interventi di trasferimento tecnologico è pari al 45% dei costi ammissibili del progetto.

Qualora un progetto comprenda entrambe le fasi di ricerca e di sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.


In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.


Le intensità di aiuto di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere maggiorate di ulteriori 10 punti percentuali quando almeno una delle seguenti condizioni risulta verificata:


a) il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al "Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico" di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka;


b) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili;


c) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente;


d) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.


Ai fini dei punti b) e c) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.


Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica


Gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo possono essere agevolati sino ad un'intensità di aiuto pari al 75%, calcolata sulla base dei costi degli studi.


Aiuti per i costi di brevetto


Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo che li hanno originati.


In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:


a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;


b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;


c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.


I singoli bandi di ammissione a finanziamento devono specificare, a seconda della tipologia di investimento prevista dalla singola misura agevolativa, la tipologia dell'aiuto concedibile tra quelle previste dalla Legge Regionale n.10 del 29 giugno 2004, nonché la durata delle attività ammesse a finanziamento che comunque non potrà essere superiore ai 18 (diciotto) mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio.

 

Art. 7

Modalità di ammissione all'agevolazione


L'attuazione delle singole azioni agevolative potrà essere effettuata oltre che dalla Regione Puglia- Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, anche da soggetti attuatori esterni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso, forniti dalla Regione Puglia o dal soggetto attuatore.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.


Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.


Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:


a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;


b) l'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;


c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;


d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore .


Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:


- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;


- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;


- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;


- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;


- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi-prestazione e costi-benefici.


Art. 8

Modalità Istruttoria
di valutazione e selezione dei progetti


L'istruttoria di valutazione dei progetti deve essere effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.


Per le valutazioni sull'utilità del progetto, per accrescere la competitività dell'impresa e per la congruità e pertinenza dei relativi costi, il soggetto attuatore potrà avvalersi, sia in fase di istruttoria che per l'attestazione di conformità del progetto, di singoli esperti qualificati, nominati con provvedimento del dirigente del Settore Artigianato e PMI, scelti tra docenti universitari e ricercatori.


L'attività istruttoria di valutazione e selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni singola azione nel relativo bando, e sarà diretta a verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:


1. il grado di rilevanza e/o originalità dei risultati attesi e di innovatività delle metodologie proposte;


2. il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;


3. la qualità delle competenze scientifiche e professionali coinvolte e capacità di attivare sinergie tra i soggetti interessati alla realizzazione del Progetto;


4. le dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali impegnate nello svolgimenti del progetto;


5. la congruità delle risorse finanziarie impegnate a fronte degli obiettivi del progetto;


6. il livello di esemplarità e trasferibilità, ovvero possibilità di effettiva realizzazione d'esperienze e di diffusione dell'innovazione in ambito regionale;


7. il livello di coinvolgimento dei settori economici regionali interessati alla valorizzazione dei risultati;


8. il grado di riduzione di impatto ambientale delle tecnologie proposte;


9. la brevettabilità dei risultati;


10. il grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori e sostegno al principio delle pari opportunità;


11. il grado di inclusione sociale, ovvero di coinvolgimento delle categorie sociali deboli e di quelle disabili.


Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

 


Art. 9

Modalità di erogazione
e di recupero del contributo


Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto attuatore.


Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93, n.385, sullo stesso importo. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.


In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.


Art. 10

Modifiche e variazioni


Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

 

Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.


Art. 11

Modalità di rendicontazione
e riconoscimento delle spese


L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalla normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. (CE) n. 448/2004 del 10/07/2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1685/2000 del 28.07.2000).


Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.


Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.


L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.


Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dal soggetto attuatore, ove risulti, tra l'altro, che:


- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;


- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;


- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;


- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);


- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);


- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.


Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.


Art. 12

Cumulo e revoche


Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.


I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:


- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo l999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);


- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;


- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;


- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.


Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.


I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.


Art. 13

Modalità di controllo e monitoraggio


L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.


Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

 

I controlli potranno essere effettuati oltre che dal soggetto attuatore, dai funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.


L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.


 Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 

 

Riferimenti normativi

• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di

gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica  del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

• regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia;

• decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 28.12.2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;

• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;

• legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto.