IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in
cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 189 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
Il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto e finalità
Gli aiuti alla ricerca e sviluppo
possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e
aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI
sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI
risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi
tecnologici ed al trasferimento di tecnologia. Al tempo stesso, può ritenersi
che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire
maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere
solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.
Queste considerazioni sono condivise dalla Commissione
Europea che ha ritenuto giustificata, nel regolamento (CE) n. 364/2004 del 25
febbraio 2004, l'esenzione di tali aiuti dalla notificazione preventiva, anche
alla luce della considerazione che tale tipologia di aiuti comportano un rischio
molto limitato di effetti negativi sulla concorrenza.
Il presente regime di aiuto rispetta il trattato CE nonché
quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti alla
ricerca e sviluppo per le Piccole e Medie Imprese (PMI).
Art. 2
Obiettivi del regime di aiuto e dotazione
finanziaria
Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale
quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, in particolare nella capacità stimolare e rafforzare la
creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio
continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della capacità
formativa e della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il
potenziamento e la specializzazione dell'offerta di ricerca e sviluppo.
Tra gli obiettivi specifici del regime d'aiuto va
considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo
delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio
competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei
settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella
composizione del valore aggiunto regionale.
Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal P.O.R.
Puglia 2000/2006 asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e dal Fondo Unico
Regionale.
Art. 3
Tipologie di investimento ammissibili
Le iniziative ammissibili a
finanziamento possono essere:
a) la ricerca industriale, ovvero, la ricerca
pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili
per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per
conseguire un notevole miglioramento, anche sotto il profilo dell'impatto
ambientale, dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
b) l'attività di sviluppo precompetitivo, ovvero, la
concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un
progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi,
modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale
attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di
altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione
iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né
convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento
commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono
rappresentare miglioramenti;
c) interventi di trasferimento tecnologico,
ovvero progetti finalizzati a realizzare concreti miglioramenti di prodotti o
processi aziendali in comparazione allo stato dell'arte - riguardanti pertanto
attività di sviluppo precompetitivo - attraverso l'acquisizione di servizi di
consulenza forniti da soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca
pubblici e privati, Parchi Scientifico-tecnologici), non inferiori al 30% del
costo totale delle altre voci di spesa.
Art. 4
Soggetti beneficiari
I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese
in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e
Media Impresa (PMI) operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del
turismo, del commercio e dei servizi, ai sensi della raccomandazione della
Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive
modificazioni.
I destinatari degli aiuti possono essere
imprese singole o associate in forma consortile.
Le imprese devono avere sede operativa
localizzata nel territorio della Regione Puglia, censita regolarmente presso la
CCIAA.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data
di presentazione della domanda o di fruizione del contributo, sono sottoposte a
procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata ai sensi di
quanto previsto dalla normativa comunitaria.
Nel caso di consorzi, questi devono essere costituiti da
PMI che soddisfino singolarmente le condizioni di ammissibilità previste dal
regolamento e che siano aggregate in un'ottica di filiera.
Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono
perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
Art. 5
Spese ammissibili
Sono ammissibili solo le spese
effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo
di domanda delle agevolazioni.
Le spese ammissibili devono rientrare nelle
seguenti categorie:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di
ricerca);
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la
strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro
durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili
solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di
ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
c) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il
progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati,
sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al
ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche
contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle
cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente
sostenuti;
d) i costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi
i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione
effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di
collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50%
del totale dei costi ammissibili del progetto;
e) spese generali supplementari direttamente imputabili al
progetto di ricerca;
f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di
ricerca.
Le spese di cui alla precedente lettera c) non sono
ammissibili per gli interventi di trasferimento tecnologico.
Art. 6
Intensità e tipologia di aiuto
L' intensità massima d'aiuto è così
definita:
a) per gli interventi di ricerca industriale è pari al 65%
dei costi ammissibili del progetto;
b) per le attività di sviluppo precompetitivo è pari al 40%
dei costi ammissibili del progetto;
c) per gli
interventi di trasferimento tecnologico è pari al 45% dei costi ammissibili del
progetto.
Qualora un progetto comprenda entrambe le fasi di ricerca e di
sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media
ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base
dei costi ammissibili sostenuti.
In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo
degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata
in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
Le intensità di aiuto di cui alle precedenti lettere a) e
b) possono essere maggiorate di ulteriori 10 punti percentuali quando almeno una
delle seguenti condizioni risulta verificata:
a) il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche
aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio
multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici
di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al "Sesto
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico" di cui
alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un
successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka;
b) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera
effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in
particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di
R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere
da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
c) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra
un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del
coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente
pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino
dall'attività di ricerca effettuata da tale ente;
d) i risultati del progetto sono oggetto di ampia
diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in
riviste scientifiche e tecniche specializzate.
Ai fini dei punti b) e c) le attività in subappalto non
sono considerate come collaborazione effettiva.
Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica
Gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle
attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo
possono essere agevolati sino ad un'intensità di aiuto pari al 75%, calcolata
sulla base dei costi degli studi.
Aiuti per i costi di brevetto
Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la
validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono
essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca
industriale o di sviluppo precompetitivo che li hanno originati.
In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:
a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del
diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il
deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della
domanda prima che il diritto venga concesso;
b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di
ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto
nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti
di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del
diritto.
I singoli bandi di ammissione a finanziamento devono
specificare, a seconda della tipologia di investimento prevista dalla singola
misura agevolativa, la tipologia dell'aiuto concedibile tra quelle previste
dalla Legge Regionale n.10 del 29 giugno 2004, nonché la durata delle attività
ammesse a finanziamento che comunque non potrà essere superiore ai 18 (diciotto)
mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio.
Art. 7
Modalità di ammissione
all'agevolazione
L'attuazione delle singole azioni
agevolative potrà essere effettuata oltre che dalla Regione Puglia- Assessorato
alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, anche da soggetti
attuatori esterni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Le domande di agevolazione devono essere
redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su
apposita modulistica, o in conformità allo stesso, forniti dalla Regione Puglia
o dal soggetto attuatore.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in
materia alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di
uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in
ogni specifico bando di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla
valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione
dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la
scadenza prevista nel bando;
b) l'incompletezza della domanda nonché dei documenti
allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c) la non conformità degli elementi risultanti dalla
domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni
previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella
distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore .
Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto
applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso,
la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività
di seguito riportate:
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a
valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a
punto;
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi
applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
- verifica di rispondenza alle più severe normative
nazionali ed internazionali;
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi
ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio
energetico;
- valutazione della trasferibilità industriale anche in
termini di rapporto costi-prestazione e costi-benefici.
Art. 8
Modalità Istruttoria
di valutazione e selezione dei
progetti
L'istruttoria di valutazione dei
progetti deve essere effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello
nazionale ed europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di
Sostegno.
Per le valutazioni sull'utilità del progetto, per
accrescere la competitività dell'impresa e per la congruità e pertinenza dei
relativi costi, il soggetto attuatore potrà avvalersi, sia in fase di
istruttoria che per l'attestazione di conformità del progetto, di singoli
esperti qualificati, nominati con provvedimento del dirigente del Settore
Artigianato e PMI, scelti tra docenti universitari e ricercatori.
L'attività istruttoria di valutazione e selezione delle
candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni singola azione nel relativo bando, e
sarà diretta a verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:
1. il grado di rilevanza e/o originalità dei risultati
attesi e di innovatività delle metodologie proposte;
2. il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i
possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;
3. la qualità delle competenze scientifiche e professionali
coinvolte e capacità di attivare sinergie tra i soggetti interessati alla
realizzazione del Progetto;
4. le dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali impegnate
nello svolgimenti del progetto;
5. la congruità delle risorse finanziarie impegnate a
fronte degli obiettivi del progetto;
6. il livello di esemplarità e trasferibilità, ovvero
possibilità di effettiva realizzazione d'esperienze e di diffusione
dell'innovazione in ambito regionale;
7. il livello di coinvolgimento dei settori economici
regionali interessati alla valorizzazione dei risultati;
8. il grado di riduzione di impatto ambientale delle
tecnologie proposte;
9. la brevettabilità dei risultati;
10. il grado di coinvolgimento nel progetto di giovani
ricercatori e sostegno al principio delle pari opportunità;
11. il grado di inclusione sociale, ovvero di
coinvolgimento delle categorie sociali deboli e di quelle disabili.
Le graduatorie devono essere approvate con determinazione
dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 9
Modalità di erogazione
e di recupero del
contributo
Il contributo ammesso sarà corrisposto
ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Assessorato alla
Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, in una o più soluzioni sulla
base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo
amministrativo-contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto
attuatore.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica
richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93, n.385, sullo stesso
importo. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è
messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica
soluzione.
In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da
parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo
beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda
immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti
temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle
risorse ancora disponibili.
Art. 10
Modifiche e variazioni
Il progetto presentato in fase di
candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati
attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte
le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei
servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo
tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro
non riconoscimento.
Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti
per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio
decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al
fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
Art. 11
Modalità di rendicontazione
e riconoscimento delle
spese
L'ammissibilità delle spese è
disciplinata dalla normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 1260/99
(Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di
applicazione e dal Reg. (CE) n. 448/2004 del 10/07/2004 che modifica il Reg.
(CE) n. 1685/2000 del 28.07.2000).
Le spese ammissibili dovranno derivare da atti
giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti
chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al
progetto, i termini di consegna.
Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste
devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente
organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni
occasionali.
L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di
aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è
considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di
spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o
da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dal
soggetto attuatore, ove risulti, tra l'altro, che:
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge
regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme
comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in
materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua,
ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A.
sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale
misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi,
contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il
completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi
di progetto e di misura prefissati.
Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente
sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le
attività di verifica e controllo.
Art. 12
Cumulo e revoche
Il contributo non è cumulabile con altre
agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per
lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione,
ove concesso, del contributo:
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento
ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12
marzo l999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche
mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è
stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 (cinque) anni dalla data di entrata
in funzione dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga
ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a
detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a
imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale
dei contributi concessi.
Art. 13
Modalità di controllo e monitoraggio
L'impresa beneficiaria del contributo
avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni
dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da
rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e
controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi
ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa in merito.
I controlli potranno essere effettuati oltre che dal soggetto
attuatore, dai funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e
dall'Unione Europea.
L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni
dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
inerente il progetto finanziato.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Riferimenti normativi
• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28
luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali;
• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2
marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del
Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi Strutturali;
• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese;
• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25
febbraio 2004, recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo
d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
• regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27
aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia;
• decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445
del 28.12.2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le
condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle
imprese;
• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le
norme sulla valutazione di impatto ambientale;
• legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina
i regimi regionali di aiuto.