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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
11
Data
18/03/2005
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Delibera di G.R. n° 2087 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per programmi integrati di agevolazioni da realizzare nell'ambito dei progetti integrati territoriali (PIT)
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 188 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto e finalità)


1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire l'obiettivo specifico di favorire, nell'ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), un adeguato riconoscimento alle iniziative che rispondono ad un principio di integrazione e di concentrazione funzionale e territoriale, promuovendo programmi di investimento per l'ampliamento della base produttiva connessi a processi di innovazione tecnologica, anche attraverso la crescita delle competenze delle risorse umane coinvolte nei processi produttivi.


2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.


3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono il quadro di riferimento procedurale per l'attivazione delle risorse finanziarie a sostegno dei "Programmi Integrati di Agevolazioni" da realizzare nell'ambito dei PIT previsti dal Programma Operativo Regione Puglia 2000 - 2006.


4. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.


Art. 2

(Dotazione finanziaria)


1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, "Risorse umane" e asse IV, "Sistemi locali di sviluppo".


Art. 3

(Condizioni e modalità di accesso)


1. Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.


3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)


1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni.


2. In particolare, possono accedere alle agevolazioni:


- le Medie Imprese già attive, che alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, abbiano approvato almeno due bilanci, e che, nell'esercizio precedente abbiano registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro, ovvero non inferiore a 2,7 milioni di euro nel caso di imprese di servizi;


- i Consorzi, ovvero costituendi Consorzi, di Piccole e Medie imprese. Delle singole imprese aderenti al Consorzio, ovvero al costituendo Consorzio, almeno il 75% di queste deve, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, aver approvato almeno due bilanci.


3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.


Art. 5

(Localizzazione)


1. I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nell'ambito del territorio del PIT interessato.


Art. 6

(Interventi ammissibili)


1. Sono ammissibili i programmi di investimento finalizzati alla utilizzazione, tramite l'ampliamento della base produttiva, dei risultati derivanti da interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo della ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.


Possono essere ammessi anche investimenti finalizzati alla utilizzazione, tramite l'ampliamento della base produttiva, di risultati derivanti da interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo della ricerca industriale e sviluppo precompetitivo già realizzati dal soggetto proponente e per i quali non è avanzata richiesta di agevolazioni ai sensi del presente Regolamento.


I Programmi di investimento come sopra definiti possono includere anche investimenti riguardanti l'acquisizione di servizi reali ed azioni di formazione specifica.


2. Gli investimenti volti all'ampliamento della base produttiva devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08.. del 18/03/2005


3. Gli interventi di trasferimento tecnologico, ricerca industriale e sviluppo precompetitivo devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005.


4. Gli interventi di acquisizione di servizi reali devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del 18/03/2005.


5. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.

 

 

Art. 7

(Spese ammissibili)


1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.


2. Riguardo agli investimenti volti all'ampliamento della base produttiva possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08 del 18/03/2005.


3. Riguardo agli interventi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005.


4. Riguardo agli interventi di acquisizione di servizi reali possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del 18/03/2005.


5. Riguardo alle azioni di formazione specifica possono essere ammesse le seguenti spese:


a) costi del personale docente;


b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;


c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;


d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;


e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;


f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.


6. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni di particolari spese.


Art. 8

(Tipologie di aiuto)


1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:


a) contributo in c/impianti;


b) contributo in c/esercizio;


c) contributo in c/interessi;


d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.


2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.

Art. 9
(Valutazione e selezione dei progetti)


1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.


2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).


3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.


5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Art. 10

(Erogazione dei contributi)


1. Della concessione provvisoria del contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.


2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.


3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.


4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.


5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.


Art. 11

(Monitoraggio dei progetti)


1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.


2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.


3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

 

4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.


Art. 12

(Cumulo e revoche)


1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.


2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:


- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);


- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;


- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;


- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.


3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.



 

Riferimenti normativi:

• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);

• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

• comunicazione (CE) N. 199/c288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà

finanziaria delle imprese;

• decisione C (2000) 2349 dell’8 agosto 2000 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000–2006 della Regione Puglia;

• deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2000 n. 1697 di approvazione del Complemento di Programmazione POR Puglia 2000- 2006, successivamente aggiornato, in base agli adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza del 26 settembre 2003, e approvata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 10 febbraio 2004;

• legge Regionale n. 13 del 25 settembre 2000, che disciplina le procedure per l’attuazione del POR Puglia 2000-2006;

• legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;

• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;

• deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2004, n. 51 che approva gli adattamenti del complemento di programmazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia del 26 settembre 2003 • deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2004, n. 1577: Atto di indirizzo per l’attuazione dei PIT – Linee guida