Art.
1
(Sospensione
elezioni Consorzi di bonifica)
1. I termini per il rinnovo del
Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione
dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono
sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di
riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e
non oltre il 31 dicembre 2005.
2. Per effetto del disposto di
cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica
Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro il 31
dicembre 2005.
Art. 2
(Riformulazione
Piani di classifica)
1. La Giunta regionale, per
effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è
autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del
supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica
dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.
2. Il Commissario ad acta, entro
novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni
interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia
all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla
l.r.
54/1980.
3. Fino alla data di esecutività dei
piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative
alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi
630.
Art. 3
(Anticipazioni
finanziarie ai Consorzi di bonifica)
1. Per sopperire alle mancate
entrate determinate dall'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2,
comma 3, la Regione eroga, ai Consorzi di bonifica interessati, anticipazioni
di risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento.
2. La Regione eroga altresì le somme
per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato nonché le somme per il pagamento della quota parte del contributo
associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche.
3. Per gli adempimenti di cui al
comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con
poteri di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse.
4. I Consorzi di Bonifica, ad
avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme
anticipate dalla Regione.
Art. 4
(Norma
finanziaria)
1. Alla spesa per il pagamento
dei compensi ai Commissari ad acta si provvede mediante l'istituzione, in
termini di competenza e cassa, di un nuovo capitolo di spesa 112097 dal titolo
"Spese per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta per la
riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica. L.r. n. 8 del
11 agosto 2005", dotato di uno stanziamento di euro 100 mila, mentre per
far fronte all'anticipazione a favore dei Consorzi di bonifica di cui
all'articolo 2, è iscritta in bilancio, al capitolo 112096 "Erogazione
straordinaria, in anticipazione, ai Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e
Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005 ", in
termini di competenza e cassa, la somma di euro 9.049.769,23, con contestuale
iscrizione in entrata, al capitolo 2032103 "Trasferimenti statali per
interventi in agricoltura. d.lgs. 143/1997 e legge 499/1999", di maggiori
entrate per un importo complessivo di euro 9.149.769,23.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 agosto 2005