Regolamento Storico
1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, i proponenti piani e interventi ricadenti nei proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), tutti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e tutti denominati Siti Natura 2000 di cui all'elenco allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante, che possono avere incidenza significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti.
2. Il presente Regolamento si applica nelle zone omogenee "A" e "B" dei centri edificati così definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento ed ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.
3. Qualora le zone omogenee "A" e "B" di cui al comma 2. ricadano in un pSIC o in una ZPS di cui al comma 1., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione storica locale;
b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);
c) le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);
d) è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità;
e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con essenze autoctone;
f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano;
g) nei casi di aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano le sorgenti sonore non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza dell'intervento (L. 447/1995).
1. Tutti gli interventi descritti nell'art. 1 e ricadenti nelle zone omogenee "A" e "B" devono essere corredati da apposita autocertificazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma di tecnico abilitato e relativa al rispetto del presente Regolamento.
2. La verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel presente Regolamento, con riferimento unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3. dell'art. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione d'incidenza sul pSIC e sulla ZPS.
3. L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui all'art. 1 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del pSIC e della ZPS.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Vedi: reg.24-2005Allegato