Art.
1
(Finalità)
1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali
finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la
riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso
derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche
come territorio, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si considera inquinamento luminoso ogni
alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma
di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a
cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra
della linea dell'orizzonte.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1. La Regione, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in materia di
ambiente e pianificazione ambientale, per garantire un'omogenea applicazione
delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento e
indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento
luminoso, determinando:
a) il quadro degli ambiti territoriali
rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;
b) gli indirizzi, i criteri e gli
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei
Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici
generali (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
2. La Regione adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri di applicazione della presente legge a integrazione
dei minimi requisiti tecnici di cui all'articolo 5.
3. La Regione aggiorna, anche su richiesta degli Osservatori astronomici, la
lista degli Osservatori professionali e non professionali e delle aree
tutelate, individuandone le relative zone di protezione, secondo le direttive
dell'articolo 8.
4. La Regione, con il concorso delle associazioni rappresentative degli
interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e
degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni,
promuove corsi di formazione e aggiornamento tecnico e professionale per
tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione, incentiva la formazione
di figure professionali in tema di illuminazione con particolare riferimento
alla presente legge, favorisce la divulgazione e la didattica scolastica con programmi
e iniziative di sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.
5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle Province e i Comuni circa
l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge e, se necessario,
predispone gli opportuni provvedimenti.
Art. 3
(Competenze della Provincia)
1. Alle Province competono:
a) l'inserimento dei piani energetici,
di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso nel PTCP,
quali componenti essenziali nell'ambito delle materie inerenti la protezione
della natura e la tutela dell'ambiente;
b) le funzioni di coordinamento,
vigilanza e controllo sull'applicazione della presente legge;
c) le azioni di formazione e
informazione per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone
pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di
educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione,
formazione ed educazione ambientale (INFEA);
d) il rispetto dei criteri di applicazione
della presente legge che saranno emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
e) l'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da
illuminazione esterna e la diffusione dei principi dettati dalla presente
legge;
f) l'applicazione della legge sugli
impianti di loro competenza.
Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1. Ai Comuni competono:
a) l'adozione del piano comunale per
il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso;
b) l'inserimento del piano di cui alla
lettera a) nel PUG e nei PUE, al fine di tendere a uno sviluppo sostenibile e
migliorare la qualità della vita;
c) l'adeguamento del regolamento edilizio e si dotano, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani di illuminazione
che disciplinano le nuove installazioni e gli adeguamenti di quelle vecchie in
accordo con la presente legge;
d) le funzioni di vigilanza sulla
corretta applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, anche
su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento
dell'inquinamento luminoso, applicando ove necessario le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 9. Per tali funzioni possono avvalersi anche
della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA);
e) il rilascio della necessaria
autorizzazione, previa predisposizione da parte degli interessati del relativo
progetto redatto dalle figure professionali abilitate, per tutti i nuovi
impianti di illuminazione, anche a scopo pubblicitario. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice rimette al Comune la dichiarazione di conformità
dell'impianto realizzato al progetto assentito, unitamente alle caratteristiche
tecniche, fornite dalle aziende produttrici, dei corpi illuminanti installati.
Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di cui
all'articolo 5, commi 3 e 6, o temporanei, per i quali è sufficiente depositare
in Comune il certificato di conformità rilasciato dall'impresa installatrice ai
requisiti minimi di legge.
f) la pianificazione dei provvedimenti
del caso affinché l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per
illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio comunale non
superi l'uno per cento del consumo al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5
(Requisiti tecnici e modalità d'impiego
degli impianti di illuminazione)
1. In tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti di illuminazione
esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di
conformità alla presente legge, come specificato all'articolo 4, comma 1,
lettera e), e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:
a) essere costituiti da apparecchi
illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen (lm)
di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre;
b) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata
efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di
quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade
con indice di resa cromatica superiore a 65 (Ra>65), ed efficienza comunque
non inferiore ai 90 lm/w, solo nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree
di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o
sociale a uso esclusivamente pedonale;
c) avere luminanza media mantenuta
delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi
previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel
rispetto dei seguenti elementi guida:
1) classificazione delle strade in base a quanto disposto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), che in particolare
dispone che le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di
rete locale, a esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di
penetrazione verso la rete locale;
2) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti
di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti
costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali
tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore
potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria
illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle
sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni
alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali
alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto.
Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali
frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate
con indice illuminotecnico 5 e 6;
3) mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse
disposizioni tecniche, di valori medi di luminanza, non superiori a 1 cd/mq.;
d) essere provvisti di appositi
dispositivi in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro l'orario
stabilito con atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la
mezzanotte, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30
per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va
applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da
comprometterne la sicurezza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), possono essere derogate
con atto motivato dalle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di
riduzione dei fenomeni criminosi in zone particolari delle città.
3. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne e
internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra
del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di
luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm
cadauna, per quelle di installazione temporanea che vengano spente entro le ore
venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale.
4. E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o
fissi a scopo pubblicitario.
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, come
specificato al comma 1, lettera a), e gli stessi devono essere dotati di
spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore
ventiquattro. Solo per edifici di interesse storico, architettonico o
monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In
tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una
luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Inoltre i fasci di luce
devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio. Se la sagoma è
fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve superare il 10
per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.
6. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve
essere realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri definiti al
comma 1. Le insegne dotate d'illuminazione propria non possono superare un
flusso totale emesso di 4500 lm per ogni esercizio. In ogni caso tutti i tipi
di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica
utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro oppure, nel caso di
attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio.
7. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6 valgono, oltre
quanto stabilito nei precedenti commi, le seguenti norme più restrittive:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, tipo globi
luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, devono essere
schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e
dirigere a terra il flusso luminoso. L'intensità luminosa non deve comunque
eccedere le 15 cd per 1000 lm a 90 gradi e oltre;
b) tutti gli apparecchi non
rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata
in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Deroghe)
1. Non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 5 le seguenti
installazioni:
a) sorgenti di luce già strutturalmente
schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, installazioni che
per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
b) sorgenti di luce, non a
funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal
tramonto del sole;
c) impianti per le manifestazioni
all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà,
regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al
mese;
d) impianti realizzati in occasione
delle feste patronali;
e) impianti di uso saltuario ed
eccezionale, purchè destinati a impieghi di protezione, sicurezza o per
interventi di emergenza;
f) impianti con funzionamento
inferiore a duecentocinquanta ore l'anno;
g) porti, aeroporti e strutture,
militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e
aerea.
Art. 7
(Poteri sostitutivi e norme di salvaguardia)
1. Qualora si registrino ritardi e/o il mancato rispetto dei criteri di
applicazione della presente legge da parte di Comuni e Province, la Giunta
regionale, su segnalazione del Settore competente, provvede, anche con la
nomina di un Commissario ad acta, a promuovere tutte le azioni atte a rimuovere
le difficoltà incontrate dagli enti inadempienti e a favorire la concertazione,
l'applicazione del principio di sussidiarietà e la copianificazione.
2. La Regione Puglia si riserva, ai fini del coordinamento per la tutela e la
valorizzazione del territorio regionale, di redigere e appianare una
cartografia in scala adeguata e un elenco di zone di particolare interesse
paesistico, di monumenti di interesse storico artistico, di bellezze naturali e
di criticità ambientali da trattare con particolare cura in quanto definiti
obiettivi strategici per lo sviluppo regionale medesimo o ricettori
particolarmente sensibili. Si riserva altresì, di provvedere sanzioni
amministrative di cui all'articolo 9, per violazioni e difformità nell'ambito
dei criteri di applicazione della presente legge.
Art. 8
(Zone di particolare tutela e protezione)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il competente
Servizio della Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori
astronomici e astrofisici statali, pubblici o privati, che svolgono attività di
divulgazione e ricerca scientifica, con indicazione degli Osservatori
professionali e non professionali.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le
zone di particolare protezione e tutela degli Osservatori di cui al comma 1,
dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La
relativa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP).
3. Le zone di particolare protezione e tutela devono avere un'estensione di
raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 30 chilometri per gli Osservatori
professionali;
b) 15 chilometri per gli Osservatori
non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini delle aree
naturali protette.
Art. 9
(Sanzioni)
1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità
alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro
sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 600,00
per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti
nelle fasce di rispetto degli osservatori e fino a Euro 1.500,00 per punto luce
in presenza di impianti a elevato inquinamento luminoso, fermo restando
l'obbligo all'adeguamento.
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai Comuni,
esclusivamente e con vincolo di destinazione, per l'adeguamento degli impianti
di illuminazione pubblica ai criteri della presente legge.
3. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i Comandi di polizia
municipale dei comuni ove sono installati gli impianti non rispondenti ai
presenti criteri. Gli organi di polizia municipale provvedono alla verifica e
alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla data di
segnalazione del singolo cittadino, dell'Osservatorio competente o delle
associazioni per la tutela del cielo notturno. L'adeguamento dell'impianto
segnalato ai criteri della presente legge deve essere effettuato dal
proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla data di notifica della
violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto
adeguamento. In caso di mancato adeguamento è comminata la sanzione
amministrativa prevista al comma 1 per ogni punto luce non adeguato.
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
"Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.