IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del
12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto il
D.lgs. 152 del 3 aprile 2006.
- Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 779 dello 06/06/2006 di adozione del Regolamento
attuativo del succitato D.Lgs.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto.
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono riferite
alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione,
demolizione e scavi, come dettagliati nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
Art. 2
Gestione delle terre e rocce da scavo.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera
f-bis), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni
(articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), non rientrano
nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinate ad effettivo
riutilizzo diretto e, pertanto, sono escluse dall'applicazione di tale
normativa, a condizione che:
- il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed
abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme
vigenti;
- il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni
preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità
amministrative competenti previo parere dell'ARPA (qualora il progetto non sia
soggetto a parere VIA). Per quanto previsto all'articolo 1, comma 19, legge 21
dicembre 2001, n. 443 ("Legge Lunardi"), come modificata dall'articolo 23, comma
1, legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere
l'effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali,
purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate.
I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le
misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali
materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i
luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità
autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo
esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o
a miglioramenti fondiari.
Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo
diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono
soggetti alle vigenti normative.
Art. 3
Gestione degli inerti da costruzione e demolizione.
I materiali non pericolosi derivanti da operazioni di
costruzione e demolizione, ivi comprese le operazioni di costruzione e
demolizione di strade, effettivamente avviati al riutilizzo diretto all'interno
dello stesso cantiere, previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica da
effettuarsi in un centro attrezzato all'interno dello stesso cantiere, ai fini
del rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati definite
nella circolare M.A.T.T. n. 5205 del 2005, non rientrano nella classificazione
di rifiuti.
Tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di
costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, devono adottare
tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in
discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della
compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori
previsti.
Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti è
necessario:
- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione
selettiva degli edifici e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie
merceologiche omogenee;
- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima
cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in
cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle
attività di costruzione (mattoni, coppi, ecc.);
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di
gestione presenti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati ai sensi
della vigente normativa ovvero ricorrendo ad impianti mobili autorizzati.
Il conferimento in discarica deve avvenire con le modalità
previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti
possibile una delle operazioni di riutilizzo e recupero già richiamate.
Art. 4
Luogo di produzione dei rifiuti.
Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera i) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 183, comma 1,
lettera i), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), si intende per luogo di
produzione dei rifiuti l'insieme dei siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata, ricomprendendo nell'area delimitata il
cantiere in cui vengono effettivamente svolti i lavori, intendendosi per
cantiere l'insieme dei luoghi interessati alla realizzazione delle opere e i
depositi temporanei a servizio del cantiere stesso ed espressamente individuati
in fase di progettazione ed approvati dall'amministrazione competente.
Art. 5
Aree di stoccaggio e recupero materiale.
Ai fini del presente regolamento la gestione dei materiali che
residuano dalle operazioni di costruzione e demolizione non utilizzati
direttamente all'interno del cantiere e che vengono avviati a successive
attività di recupero, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- per la gestione dei flussi di materiale inerti possono essere
utilizzate una o più aree attrezzate di stoccaggio e di deposito, ubicate
all'interno del territorio comunale, se il cantiere si riferisce ad un solo
comune o in più comuni, se trattasi di opere intercomunali, che risultino dalla
documentazione progettuale approvata dall'ente preposto. Tali aree svolgono
funzioni di ricovero dei mezzi, di deposito di materiali da costruzione, di
deposito temporaneo per i materiali da scavo e per quelli da costruzione e
demolizione. All'interno di tali aree deve essere garantita idonea separazione
delle diverse tipologie di materiale;
- le aree di cui al punto precedente, comunque soggette ad
autorizzazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 (214 e 216
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sono individuate dalle imprese interessate,
di intesa con i Comuni. Le stesse imprese provvedono ad attrezzare dette aree.
Tali aree, a fine attività, devono ritornare allo stato originario, per cui le
attività devono risultare compatibili con lo stato dei luoghi.
Art. 6
Iter autorizzazione progettuale.
A decorrere dal 1° settembre 2006 tutti i progetti riferiti
alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione
straordinaria di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui
realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione
della dichiarazione di inizio attività, devono allegare alla domanda un
elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in m3) di materiale da
scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:
- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano
da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno
del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad
altri utilizzi;
- le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da
avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in
discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).
Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti
competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione
(riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite
apposita modulistica.
I progetti dovranno altresì riportare l'indicazione degli
eventuali depositi già attrezzati di cui al precedente punto 5 a servizio del
cantiere, con la specificazione delle modalità di gestione dei flussi di
materiali e rifiuti in entrata ed in uscita, nonché l'elenco delle attrezzature
utilizzate per tali operazioni.
A partire dal 1° settembre 2006 gli enti competenti all'esame
ed all'approvazione di progetti riferiti ad opere che comportano la produzione
di materiali da scavo e/o di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e
demolizione, compresa la costruzione delle strade, devono verificare la
rispondenza dei progetti presentati alle disposizioni contenute nel presente
regolamento.
Art. 7
Materie prime seconde ed acquisti verdi.
Al fine di assicurare la riduzione della produzione di rifiuti
ed il loro conferimento in discarica, nonché l'effettivo riciclaggio ed avvio al
recupero di terre e rocce da scavo e degli inerti derivanti da operazioni di
costruzione e demolizione, compresa la costruzione delle strade, con successiva
normativa Regionale saranno recepite le disposizioni contenute nel D.M. 8 maggio
2003, n. 203 del Ministero dell'Ambiente inerente l'impiego di materiale
riciclato da parte di enti pubblici.
Art. 8
Gestione degli inerti in impianti di smaltimento finale.
I soggetti gestori delle discariche devono comunicare entro il
31 luglio 2006, alla struttura regionale competente, i quantitativi di materiale
inerte necessari per tutti gli interventi gestionali e di recupero all'interno
della discarica stessa. Semestralmente, contestualmente alla relazione prevista
dal piano della gestione operativa, essi devono comunicare la quantità di
materiale inerte utilizzata in discarica ai fini gestionali, quantità per le
quali deve essere tenuta una contabilità separata, con la specificazione:
a) della data di ricevimento;
b) del soggetto conferitore;
c) del quantitativo conferito;
d) l'eventuale costo di conferimento, che deve essere
documentato e che costituisce elemento da computare nella determinazione della
tariffa da applicare.
I materiali inerti utilizzati in discarica ai soli fini
gestionali non sono classificati "rifiuto", mentre sono assoggettati alle
disposizioni legislative vigenti i materiali inerti conferiti in eccesso
rispetto alle esigenze strettamente gestionali, come sopra specificato.
Art. 9
Disposizioni finali.
Si dispone che il presente regolamento, oltre ad essere
pubblicato sul Bollettino Ufficiale, venga notificato, a cura della struttura
regionale competente dell'Assessorato all'Ecologia, agli Assessorati Regionali,
ai Sindaci ed agli uffici tecnici del Comuni e delle Comunità Montane, agli
Ordini professionali interessati, alle associazioni di categoria interessate.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
ALLEGATO