IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI, FINALITA'
E STRUMENTI
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Puglia, con la presente
legge, detta norme per promuovere l'introduzione di criteri di eco-efficienza e
sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche, in attuazione del sesto programma comunitario di
azione in materia di ambiente (articolo 3, numero 6), nel rispetto dei principi
di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto
comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, in ossequio agli
articoli 4 e 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme
affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano
il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno
medesimo), e relative circolari esplicative.
Art. 2
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente
legge perseguono le seguenti finalità:
a)
adozione della politica comunitaria del "green public
procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di
orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente
preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per
l'amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero
ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;
b)
riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e
servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;
c)
riduzione del consumo di risorse naturali non
rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di
materiali recuperati o riciclati post-consumo;
d)
promozione della diffusione di tecnologie e tecniche
eco-compatibili, di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;
e)
riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva
limitazione, sostituzione o eliminazione dell'acquisto di prodotti tossici,
pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo impatto
ambientale;
f)
promozione a livello regionale e locale di attività
d'informazione e sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici,
di modelli di consumo più responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei
soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.
2. Per il conseguimento delle
finalità di cui al comma 1 la
Regione adotta i
provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e
azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la
stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne
promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine
di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'eco-compatibilità
della spesa pubblica .
Art. 3
(Ambito soggettivo di
applicazione)
1. Le norme della presente legge
si applicano alla Regione, alle
Province, ai Comuni con popolazione residente non inferiore a 5 mila abitanti,
alle società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai
concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende
dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio
regionale.
Art. 4
(Piano d'azione per
gli acquisti verdi)
1. Ferma restando l'immediata
operatività delle disposizioni di cui al d.m. ambiente e tutela del territorio
203/2003 e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3 approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla
definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali
nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo di
riconversione al termine del triennio di almeno il 30 per cento delle proprie
forniture.
2. Nella definizione del Piano di
cui al comma 1, le amministrazioni tengono conto dei seguenti obiettivi
generali:
a) ottimizzazione della resa del prodotto o servizio;
b) riduzione dell'uso di risorse naturali;
c) riduzione della produzione dei rifiuti;
d) riduzione dell'emissione di inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
3. Il Piano individua e seleziona
i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definisce gli
obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica di
intervento al termine del triennio.
4. Le amministrazioni provvedono
con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.
TITOLO II
INTRODUZIONE
DEI CRITERI AMBIENTALI
NEI PUBBLICI APPALTI
Art. 5
(Clausole ambientali
nei bandi
e nei capitolati
pubblici)
1. Nel rispetto della normativa
comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per
appalti pubblici di opere, forniture e servizi specifiche prescrizioni per
l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto
delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di
cui all'articolo 4.
Art. 6
(Oggetto
dell'appalto)
1. Nelle specifiche tecniche che
concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto
d'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono includere caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o requisiti funzionali, quali un
determinato metodo di produzione e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi
di prodotti o servizi. Tali prestazioni o requisiti devono essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto
dell'appalto e alle amministrazioni appaltanti di aggiudicare la gara.
2. Ai fini di cui al comma 1 è
possibile fare riferimento alle specifiche dettagliate o parti di queste, quali
definite dalle etichettature ecologiche europee (Ecolabel), sovranazionali o
nazionali, o da qualsiasi altra ecoetichettatura anche privata conforme alla
normativa comunitaria, purché:
a)
esse siano appropriate alla definizione delle
caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b)
i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla
scorta di informazioni scientifiche;
c)
le etichettature siano adottate mediante un processo cui
possano partecipare gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i
distributori e le organizzazioni ambientali e siano accessibili a tutte le parti
interessate.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono precisare che per i prodotti o servizi muniti di
etichettatura ecologica si presume la conformità alle specifiche tecniche
definite nel capitolato d'oneri, ma deve essere altresì consentita la
possibilità di provare tale conformità con qualsiasi altro mezzo di prova
equivalente, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione
valutativa di un organismo riconosciuto.
4. Negli appalti aggiudicati con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile il ricorso a
varianti che, nel rispetto delle condizioni minime richieste per l'oggetto
dell'appalto, integrino altresì nell'offerta considerazioni ambientali, a
condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nel bando o nel
capitolato.
Art. 7
(Capacità tecniche
dei concorrenti
e misure di gestione
ambientale)
1. Qualora la natura dell'appalto
lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i
requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le
specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o
l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà
durante la realizzazione dell'appalto.
2. Nei casi di cui al comma 1, le
amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o
alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001).
Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o
ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le
misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.
Art. 8
(Criteri di
aggiudicazione dell'appalto)
1. Negli appalti aggiudicati con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni
appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di
valutazione dell'offerta.
Art. 9
(Esecuzione
dell'appalto)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono esigere condizioni specifiche fondate su considerazioni
ambientali in ordine alle modalità di esecuzione dell'appalto, purché
compatibili con il diritto comunitario e purché siano espressamente precisate
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art.
10
(Disposizioni
finali)
1. L'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per
accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati a
consentire interventi in campo ambientale.
2. L'entità dei finanziamenti è
commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione di cui
all'articolo 4, comma 1.
3. Sono fatti salvi gli obblighi
derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente indetti e stipulati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
11
(Norma
finanziaria)
1. L'onere riveniente dalla
presente legge, pari a euro 15 mila, trova copertura finanziaria sul capitolo di
nuova istituzione finanziato dalle economie, ai sensi dell'articolo 93
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), del
capitolo residui di stanziamento n. 611067/2003 avente la seguente declaratoria
"Iniziative regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici".
2. La spesa corrente di cui al
comma 1, finalizzata all'avviamento della presente legge, si sviluppa
esclusivamente nell'esercizio finanziario 2006.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 agosto 2006