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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
23
Data
01/08/2006
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 99 suppl. del 3 agosto 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 

PROMULGA

 

 

 

La seguente legge:

 

 

 

TITOLO I

 

PRINCIPI, FINALITA'

E STRUMENTI

 

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. La Regione Puglia, con la presente legge, detta norme per promuovere l'introduzione di criteri di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (articolo 3, numero 6), nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, in ossequio agli articoli 4 e 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo), e relative circolari esplicative.

 

 

Art. 2

(Finalità)

 

1. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:

a)      adozione della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;

b)      riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

c)      riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post-consumo;

d)      promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;

e)      riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o eliminazione dell'acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo impatto ambientale;

f)        promozione a livello regionale e locale di attività d'informazione e sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo più responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.

 

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'eco-compatibilità della spesa pubblica .

 

 

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

 

1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle Province, ai Comuni con popolazione residente non inferiore a 5 mila abitanti, alle società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale.

 

 

Art. 4

(Piano d'azione per gli acquisti verdi)

 

1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al d.m. ambiente e tutela del territorio 203/2003 e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 approvano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo di riconversione al termine del triennio di almeno il 30 per cento delle proprie forniture.

2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni tengono conto dei seguenti obiettivi generali:

a) ottimizzazione della resa del prodotto o servizio;

b) riduzione dell'uso di risorse naturali;

c) riduzione della produzione dei rifiuti;

d) riduzione dell'emissione di inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali.

 

3. Il Piano individua e seleziona i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definisce gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica di intervento al termine del triennio.

 

4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.

 

 

 

TITOLO II

 

INTRODUZIONE

DEI CRITERI AMBIENTALI

NEI PUBBLICI APPALTI

 

 

Art. 5

(Clausole ambientali nei bandi

e nei capitolati pubblici)

 

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 4.

 

 

Art. 6

(Oggetto dell'appalto)

 

1. Nelle specifiche tecniche che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto d'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono includere caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o requisiti funzionali, quali un determinato metodo di produzione e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o servizi. Tali prestazioni o requisiti devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni appaltanti di aggiudicare la gara.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile fare riferimento alle specifiche dettagliate o parti di queste, quali definite dalle etichettature ecologiche europee (Ecolabel), sovranazionali o nazionali, o da qualsiasi altra ecoetichettatura anche privata conforme alla normativa comunitaria, purché:

 

a)      esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b)      i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c)      le etichettature siano adottate mediante un processo cui possano partecipare gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali e siano accessibili a tutte le parti interessate.

 

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che per i prodotti o servizi muniti di etichettatura ecologica si presume la conformità alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri, ma deve essere altresì consentita la possibilità di provare tale conformità con qualsiasi altro mezzo di prova equivalente, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione valutativa di un organismo riconosciuto.

 

4. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile il ricorso a varianti che, nel rispetto delle condizioni minime richieste per l'oggetto dell'appalto, integrino altresì nell'offerta considerazioni ambientali, a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nel bando o nel capitolato.

 

 

Art. 7

(Capacità tecniche dei concorrenti

e misure di gestione ambientale)

 

1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

 

 

Art. 8

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

 

1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di valutazione dell'offerta.

 

Art. 9

(Esecuzione dell'appalto)

 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni specifiche fondate su considerazioni ambientali in ordine alle modalità di esecuzione dell'appalto, purché compatibili con il diritto comunitario e purché siano espressamente precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

 

Art. 10

(Disposizioni finali)

 

1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati a consentire interventi in campo ambientale.

 

2. L'entità dei finanziamenti è commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione di cui all'articolo 4, comma 1.

 

3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

 

1. L'onere riveniente dalla presente legge, pari a euro 15 mila, trova copertura finanziaria sul capitolo di nuova istituzione finanziato dalle economie, ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), del capitolo residui di stanziamento n. 611067/2003 avente la seguente declaratoria "Iniziative regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici".

 

2. La spesa corrente di cui al comma 1, finalizzata all'avviamento della presente legge, si sviluppa esclusivamente nell'esercizio finanziario 2006.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 1 agosto 2006