La presente
legge è stata abrogata dala l.r. n. 36/2017, art. 14, c. 1. Il medesimo comma ,
inoltre, così dispone ; " L ' attività del centro regionale di coordinamento e
compensazione ( CRCC ) dell'Azienda ospedaliero-universitaria Consorzile
Policlinico di Bari si intende confermata fino all'effettivo avvio delle
attività della struttura regionale di coodinamento, di cui alle deliberazioni di
Giunta regionale n. 2158 del 21 dicembre 2016 e n. 143 del 23 febbraio 2016
"
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Obiettivi)
[1. Sono
obiettivi perseguiti dal sistema trasfusionale della Puglia:
a)
raggiungere e
garantire, mediante una costante attività di programmazione e coordinamento del
sistema trasfusionale, i livelli di autosufficienza di sangue, emocomponenti ed
emoderivati per le strutture sanitarie regionali pubbliche e private;
b)
concorrere al
raggiungimento dell'autosufficienza nazionale;
c)
favorire la
promozione di specifiche iniziative di cooperazione internazionale allo scopo di
soddisfare il fabbisogno extranazionale di sangue, emocomponenti ed
emoderivati;
d)
promuovere e
favorire il ricorso alle tecniche di raccolta del sangue
autologo, del recupero perioperatorio e dell'utilizzo
di componenti del sangue per uso
topico;
e)
garantire
elevati livelli di sicurezza del sangue, emocomponenti e plasmaderivati
attraverso:
1) la
promozione della donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata e
associata;
2) l'utilizzo
delle tecniche più avanzate per la validazione biologica delle unità raccolte;
3)
l'implementazione dei sistemi di controllo di qualità nelle strutture
trasfusionali;
4) la
promozione del buon uso del sangue;
f) realizzare la
completa informatizzazione delle strutture trasfusionali e delle associazioni e
federazioni di donatori di sangue pugliesi nonché il loro collegamento in rete
con la struttura regionale competente;
g)
certificare
tutte le strutture trasfusionali regionali secondo le norme di riferimento del
sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2000;
h)
sostenere le
associazioni e le federazioni di donatori di sangue nella promozione della
donazione di sangue, emocomponenti, midollo osseo e cellule staminali
emopoietiche secondo le necessità e gli obiettivi della programmazione
regionale;
i)
promuovere
l'omogeneizzazione e la standardizzazione di tutte le procedure riguardanti la
medicina trasfusionale garantendone la sicurezza e la tracciabilità;
j)
favorire
la sperimentazione e l'applicazione delle innovazioni
tecnologiche che si rendono disponibili.
]
Art. 2
(Il
volontariato)
[1.
La Regione riconosce il ruolo
fondamentale e insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni
e dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il
loro sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l'autonomia,
valorizzandone l'apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella
della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
legge.
2. Con le
associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e sostiene, in
particolare, iniziative volte a:
a)
sensibilizzare
l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella
donazione di sangue volontaria, periodica, non remunerata e associata;
b)
promuovere
l'informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche e
delle donazioni multicomponent;
c)
promuovere
campagne per l'adesione periodica delle attività di aferesi produttiva;
d)
divulgare le
informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del
sangue;
e)
attivare
iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti omeopatici con
interventi di educazione sanitaria e di medicina preventiva a favore dei
donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti e di
midollo;
f)
promuovere e
favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni e le federazioni di
donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte le attività di
competenza, con particolare riguardo al servizio di chiamata dei donatori
associati, alla loro accoglienza e alle attività di raccolta dei diversi
emocomponenti.
3. Con la
presente legge la
Regione Puglia,
inoltre, intende coinvolgere attivamente gli operatori sanitari delle strutture
pubbliche e private e della medicina del territorio nelle azioni di promozione
alla donazione in quanto titolari delle competenze in fatto di educazione alla
salute e di medicina preventiva. Sono, pertanto, promosse a livello
dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di
donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della
donazione del sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative
tendenti a coinvolgere direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela della
salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti dalle
normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.
]
Art. 3
(Organizzazione del sistema trasfusionale regionale)
[1. Alla
realizzazione dei contenuti della presente legge, ivi compresa l'allegata
tabella A, sono deputate:
a) le strutture
di programmazione e coordinamento;
b) le strutture
trasfusionali.
2. Le strutture
di programmazione e coordinamento sono:
a) il
Coordinamento regionale delle attività trasfusionali
(CRAT);
b)
la
Commissione tecnico-scientifica (CTS);
c) i
Dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (DIMT).
3. Le
strutture che realizzano le attività di medicina trasfusionale della
Regione Puglia sono:
a) il Centro
regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);
b) i Servizi di
immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT);
c) le Sezioni
trasfusionali (ST);
d) le Unità di
raccolta fisse (URF) e mobili (URM). ]
Art. 4
(CRAT)
[1. E'
istituito presso il Settore assistenza ospedaliera specialistica
dell'Assessorato alle politiche della salute il CRAT.
2. Sono
compiti e funzioni del CRAT:
a)
proporre alla Giunta regionale
eventuali modifiche della rete dei servizi della medicina trasfusionale nel
rispetto delle necessità assistenziali;
b)
definire,
avvalendosi della CTS e del CRCC, i tempi e le modalità di attuazione della
presente legge;
c)
definire le
attività, in termini di raccolta di sangue ed
emocomponenti, da attribuire ai DIMT in base a dati
relativi alla popolazione residente, alla complessità delle strutture
ospedaliere del territorio e alle necessità del sistema di sangue regionale ed
extraregionale;
d)
dare
indicazioni sugli aspetti organizzativi, economici,
tecnici e scientifici inerenti i contenuti e gli obiettivi della presente legge,
avvalendosi della collaborazione della CTS attraverso una periodica consultazione;
e)
definire e
validare protocolli operativi attraverso i quali si realizza la
standardizzazione delle attività di medicina trasfusionale previste dalla
presente legge;
f)
proporre alla
Giunta regionale lo schema tipo di regolamento per il funzionamento dei
DIMT;
g)
definire, in
collaborazione con la
CTS, i criteri per l'accreditamento delle strutture
trasfusionali;
h)
attivare la
rete dell'emovigilanza nelle strutture trasfusionali attraverso i dati trasmessi
dai DIMT al sistema informativo regionale;
i)
monitorare
l'attuazione della presente legge e verificare il raggiungimento degli obiettivi
individuati per ciascun Dipartimento, nel rispetto delle risorse
assegnate;
j)
definire le
procedure, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219
(Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati), per l'espletamento della gara europea per la
plasmaproduzione e per il controllo della distribuzione degli emoderivati
ottenuti.
3.
La Giunta
regionale, con apposita deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'organizzazione e le
modalità di funzionamento del CRAT. ]
Art. 5
(CTS)
[1. Presso l'Assessorato
regionale alle politiche della salute è costituita la CTS per le attività trasfusionali.
2.
La CTS è nominata
con delibera della Giunta regionale ed è composta da:
a)
l'Assessore
regionale alle politiche della salute o suo delegato, che la presiede;
b)
il
responsabile del
CRAT;
c)
i direttori dei
DMT;
d)
un
rappresentante della sanità militare, competente per
territorio;
e)
tre
rappresentanti delle associazioni e federazioni di donatori di sangue che hanno
effettuato il maggior numero di donazioni nell'ultimo triennio;
f)
un
rappresentante designato dalle associazioni dei pazienti emopatici operanti sul
territorio regionale;
g) il direttore
del CRCC;
h)
due esperti in
medicina trasfusionale designati rispettivamente dalla Sezione regionale della
Società italiana di medicina trasfusionale (SIMTI) e dalla sezione regionale
della Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare (SIDEM);
i)
un funzionario
dell'Ufficio competente del Settore assistenza ospedaliera e specialistica, che
esercita le funzioni di segretario.
3.
La
Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
4.
La
Commissione svolge funzioni consultive di carattere generale e
compiti propositivi nei confronti del CRAT volti all'ottimizzazione del processo
trasfusionale, nonché di collaborazione nelle attività di verifica
dell'attuazione degli obiettivi strategici, ponendosi quale struttura intermedia
tra l'organismo di programmazione e verifica (CRAT) e i DIMT.]
Art. 6
(CRCC)
[1. Il CRCC, già istituito
in attuazione dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per
le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati), quale organo preposto in via prioritaria ad
assicurare il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed
emoderivati a livello regionale, è allocato nel SIMT dell'Azienda ospedaliera
consorziale Policlinico e svolge il ruolo di:
a) acquisizione
dati sull'andamento delle raccolte degli emocomponenti e quelli relativi
all'emovigilanza;
b)
compensazione emocomponenti e distribuzione degli emoderivati tra i DIMT;
c) gestione
della convenzione fra la
Regione Puglia e
l'industria di plasma produzione.
2. Le
funzioni di programmazione e controllo delle attività trasfusionali sono
progressivamente trasferite al CRAT e, comunque, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. ]
Art. 7
(DIMT)
[1 I DIMT sono dipartimenti
interaziendali che, sulla base degli indirizzi regionali predisposti dal CRAT,
sentita la CTS,
organizzano e controllano tutte le attività delle strutture di medicina
trasfusionale operanti nell'ambito territoriale di competenza e sono strumenti
attuativi della programmazione in termini di autosufficienza.
2. I
direttori delle strutture trasfusionali che fanno parte del DIMT garantiscono e
assicurano l'assetto organizzativo e strutturale che consenta al DIMT di
svolgere le funzioni di produzione secondo i volumi di raccolta definiti dal
CRAT.
3. I DIMT in particolare
svolgono le seguenti funzioni:
a)
realizzare la
standardizzazione delle procedure trasfusionali mediante protocolli operativi
definiti nella conferenza di dipartimento;
b)
coordinare
tutte le attività trasfusionali sul territorio di competenza organizzando la rete di raccolta di sangue ed emocomponenti al fine di
assicurare la propria autosufficienza, nel rispetto delle previsioni
di raccolta di sangue ed emocomponenti definite dal
CRAT;
c)
coordinare la
compensazione di unità di sangue, emocomponenti ed
emoderivati fra le strutture trasfusionali del proprio territorio di
competenza;
d)
collaborare con
il CRCC alla realizzazione della compensazione degli emocomponenti e con il
CRAT per l'eventuale compensazione extraregionale e
internazionale;
e)
organizzare, in
collaborazione con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue, l'attività di raccolta di plasma da aferesi sulla
base degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e delle necessità
di produzione industriale di plasmaderivati;
f)
individuare,
nell'ambito della programmazione dipartimentale, le possibilità di
concentrazione delle attività di laboratorio relative
alla validazione del sangue allo scopo di realizzare
economie di scala;
g)
garantire lo
sviluppo presso ogni sede ospedaliera delle attività collegate alla medicina
trasfusionale, quali il buon uso del sangue e degli emocomponenti,
l'autotrasfusione, la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, la consulenza trasfusionale;
h)
promuovere e
coordinare i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.
4. Gli
ambiti territoriali dei Dipartimenti coincidono con le province, a eccezione
della provincia di Bari per la quale sono individuati due DIMT.
5. In ogni
Dipartimento è previsto almeno un servizio di immunoematologia e medicina
trasfusionale.
6. Al DIMT
afferiscono le strutture trasfusionali ritenute indispensabili in rapporto alla
popolazione residente, al numero delle strutture ospedaliere pubbliche e private
comprese nel territorio, alla complessità delle specialità chirurgiche, alle
attività di emergenza - urgenza, ai dati di attività svolte dalle stesse
nell'ultimo triennio. ]
Art. 8
(SIMT)
[1. I SIMT sono strutture
complesse e svolgono, ai sensi della l. 219/2005, le seguenti
attività:
a)
provvedere,
ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza,
all'organizzazione delle attività e delle funzioni concernenti il sistema
donazione-trasfusione e la prevenzione;
b)
concorrere alle
attività di diagnosi e cura delle omeopatie congenite, delle coagulopatie e
delle malattie trasmissibili con il sangue.
2. I SIMT
sono responsabili di tutte le attività trasfusionali del territorio di
competenza comprese quelle di seguito riportate:
a)
organizzazione,
nel territorio di propria competenza, in accordo con le associazioni di
volontariato, della raccolta di sangue ed emocomponenti secondo le
diverse tipologie di donazione e pianificazione, su base
annuale, dell'attività delle URF e delle URM, da essi strutturalmente e/o
funzionalmente dipendenti;
b)
realizzazione
della concentrazione di tutte le attività di diagnostica
di laboratorio concernenti la medicina trasfusionale, allocandole di norma nella
sede del SIMT. Per particolari situazioni logistiche aziendali, il Direttore
generale, d'intesa con il Direttore del SIMT, può dislocare una o più delle
attività sopraccitate presso una ST del territorio, secondo i principi
dell'economicità e della produttività;
c)
gestione
dell'assegnazione e della consegna del sangue e degli emocomponenti alle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti nel territorio
di competenza allo scopo di garantire l'approvvigionamento di emocomponenti a
tutte le unità operative, con particolare riferimento a quelle facenti parte del
sistema urgenza/ emergenza;
d)
assicurazione
della copertura delle urgenze ed emergenze trasfusionali su tutto il territorio di competenza ventiquattro ore su ventiquattro mediante
l'istituto di guardia medica attiva;
e)
funzione di
riferimento per il DIMT per la programmazione e l'attuazione dei meccanismi di compensazione regionale e interregionale;
f)
sostegno,
presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e non
accreditate del territorio di propria competenza, delle attività di servizio
collegate alla medicina trasfusionale, quali il buon uso del sangue e degli
emocomponenti, l'autotrasfusione, gli interventi di
prevenzione e la consulenza trasfusionale. ]
Art. 9
(ST)
[1. Le ST sono strutture
del DIMT presenti in presidi ospedalieri che non sono sede di SIMT e nei quali
si rende necessario il decentramento delle prestazioni trasfusionali per la
complessità delle unità operative preesistenti, per la presenza di attività di
emergenza/urgenza e di branche specialistiche di particolare impatto
trasfusionale.
2. Le ST sono strutture
semplici e autonome deputate allo svolgimento delle seguenti attività:
a)
raccolta di
sangue intero ed emocomponenti anche mediante procedure
di aferesi multicomponent secondo la programmazione annuale del dipartimento su
cui insistono;
b)
gestione dei
programmi di autotrasfusione;
c)
lavorazione e
conservazione del sangue e degli
emocomponenti;
d)
distribuzione e
assegnazione del sangue ed emocomponenti;
e)
attività di
consulenza trasfusionale e, ove previsto dalla
programmazione dipartimentale, attività di laboratorio di immunoematologia e di
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue e dell'emostasi.
3. Le ST
devono garantire le attività di cui al comma 2 dalle ore otto alle ore venti,
con presenza medica e tecnica e nelle ore notturne e festive con la pronta
disponibilità.
4. Per quanto riguarda le
restanti attività di medicina trasfusionale e in particolare la validazione
delle unità di sangue ed emocomponenti raccolte, le ST fanno riferimento al
servizio di medicina trasfusionale del territorio del DIMT su cui insistono.
]
Art. 10
(Unità di
raccolta)
[1. Le URF devono garantire
l'apertura al pubblico tutti i giorni feriali. Le URF sono finalizzate alla
raccolta di sangue intero, di plasma mediante emaferesi, alla raccolta
multicomponent, nonché di emocomponenti per autodonazioni. Le strutture, il
personale, le attrezzature e l'organizzazione delle URF dipendono
strutturalmente e funzionalmente dal SIMT territorialmente competente salvo che,
appartenendo a aziende o enti diversi, ne dipendono funzionalmente; in questo
caso le aziende disciplinano i loro rapporti mediante convenzione.
2. Le Unità
di raccolta mobile o temporanea (URM) sono strutture stabili o mobili
(autoemoteca) idonee allo svolgimento delle donazioni di sangue e/o
emocomponenti, aperte secondo un calendario annuale per un minimo di quattro ore
per volta. Le strutture, il personale, le attrezzature e l'organizzazione delle
URM dipendono dal SIMT territorialmente competente.
]
Art. 11
(La
sicurezza trasfusionale)
[1. La sicurezza del sangue
e degli emocomponenti rappresenta l'obiettivo prioritario del sistema
trasfusionale e si realizza mediante le seguenti misure:
a)
donazione
volontaria, periodica, non remunerata e associata, che si realizza creando e
favorendo una disponibilità solidale dei donatori attraverso l'incentivazione
dell'associazionismo;
b)
implementazione
delle indagini di laboratorio e delle procedure sul
sangue e sugli emocomponenti finalizzate alla sicurezza del ricevente;
c)
uso ottimale
della risorsa sangue da attuarsi attraverso una costante attività di
consulenza del medico trasfusionista nei confronti del clinico;
d)
tracciabilità
del percorso trasfusionale nell'ottica del miglioramento delle procedure
sanitarie e dell'avvio di un programma di
emovigilanza.
2. In
aggiunta alla ricerca diretta del virus dell'epatite C mediante tecnica NAT,
allo scopo di aumentare il livello di sicurezza trasfusionale degli
emocomponenti trasfusi, uniformandolo su tutto il territorio regionale, viene
resa obbligatoria la ricerca mediante tecniche di biologia molecolare dei virus
HIV e HBV su tutte le unità donate.
3. E'
confermata, nella fase iniziale di attuazione della presente legge,
l'assegnazione ai dieci SIMT, già individuati con deliberazione della Giunta
regionale 14 novembre 2001, n. 1607, delle indagini di biologia molecolare per i
virus HCV, HIV e HBV. Al fine di realizzare economie di scala, il CRAT, sentiti
i DIMT, propone alla Giunta regionale un'ulteriore concentrazione delle
strutture trasfusionali deputate alle indagini di biologia
molecolare.]
Art. 12
(Attività
di eccellenza e nuove tecnologie)
[1. Il sistema
trasfusionale regionale persegue obiettivi di qualità, di miglioramento costante
e di adeguamento alle innovazioni tecnologiche.
2. Il
raggiungimento di questi obiettivi si ottiene con lo sviluppo di un sistema
regionale coordinato all'interno del quale si renda possibile affidare la
gestione delle attività di eccellenza ad alcune strutture della rete;
la Giunta
regionale, previo parere del CRAT e della CTS individua, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture trasfusionali
cui affidare compiti di:
a) centro di
riferimento per la conservazione delle cellule staminali da cordone
ombelicale;
b) centro di
riferimento per la banca dell'osso e dei tessuti;
c) banca
regionale del sangue congelato, per le situazioni di emergenza e calamità, e del
sangue raro;
d) centro
regionale di riferimento per l'immunoematologia eritrocitaria e
piastrinica;
e) centro
regionale di riferimento per l'emostasi e la coagulazione.
]
Art. 13
(Gestione
finanziaria del sistema trasfusionale
e controllo della
spesa)
[1. L'attenzione alla spesa
sanitaria complessiva rende necessaria l'introduzione della contabilità
analitica nelle strutture trasfusionali al fine di acquisire informazioni
univoche sui costi per la produzione degli emocomponenti ed emoderivati. Sulla
base di detta procedura, che utilizza il criterio della contabilità, basata
sulle attività, per valorizzare al meglio le prestazioni produttive e cliniche
del servizio trasfusionale, negli annuali DIEF approvati dalla Giunta regionale
viene stabilito il Fondo regionale vincolato per le attività trasfusionali.
]
Art. 14
(Standard
di personale)
[1. Lo standard minimo di
personale per le strutture trasfusionali individuate dalla presente legge è
quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1
settembre 2000, n. 1196700 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle
attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale). Lo standard deve
essere congruente con gli obiettivi della presente legge.
]
Art. 15
(Standard
strutture operative della medicina trasfusionale)
[1. In fase di prima
applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del nuovo
piano di salute, in applicazione dell'intesa della Conferenza Stato Regioni del
23 marzo 2005, i SIMT, le ST, le URF e le URM sono individuate nei DIMT sulla
base dei seguenti criteri di valutazione:
a) popolazione
residente;
b) numero di
strutture ospedaliere pubbliche e private;
c) presenza di
specialità chirurgiche di elevata complessità;
d) numero di
unità operative di emergenza urgenza territoriali;
e) numero di
emazie raccolte e distribuite. ]
Art. 16
(Norma
finanziaria)
[ 1. L'attuazione della presente
legge è vincolata alle risorse finanziarie annualmente assegnate con il riparto
del Fondo sanitario regionale.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della
Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia
Data a Bari, addì 3 agosto 2006
TABELLA A
RETE TRASFUSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA
DIMT della provincia di
Foggia (sede A.O. Ospedali riuniti di Foggia):
a) SIMT
dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;
b) SIMT dell'IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;
c) ST del Presidio
Ospedaliero di Cerignola;
d) ST del Presidio Ospedaliero di San Severo;
e) URF del P.O. di Lucera.
DIMT della provincia di Barletta , Andria ,
Trani (sede AUSL BAT)
a) SIMT del
Presidio Ospedaliero di Andria;
b) SIMT del Presidio Ospedaliero di
Barletta;
c) ST del Presidio Ospedaliero di Trani;
d) URF del P.O. di
Canosa;
e) URF del P.O. di Bisceglie.
DIMT 1 della provincia di Bari (sede AUSL
Bari 4)
a) SIMT P.O.
San Paolo;
b) SIMT del P.O. Di Venere Carbonara;
c) SIMT P.O.di
Molfetta;
d) ERF del P. O di Terlizzi;
e) URF del Presidio Ospedaliero
di Triggiano.
DIMT 2 della
provincia di Bari (sede A.O. Policlinico)
a) SIMT Azienda
Ospedaliera Policlinico;
b) SIMT Ospedale Miulli di Acquaviva;
c) SIMT
del P.O. di Monopoli;
d) SIMT del Presidio Ospedaliero di Putignano ;
e)
URF del P.O.di Altamura;
f) URF del P.O. di Conversano;
g) URF del P.O.
Giovanni XXIII.
DIMT della provincia di
Brindisi (sede AUSL Brindisi 1)
a) SIMT del
S.O. Perrino di Brindisi ;
b) URF del Presidio Ospedaliero di Ostuni;
c)
URF del Presidio Ospedaliero di Francavilla.
DIMT della provincia di Lecce
(sede AUSL Lecce 1)
a) SIMT del
Presidio Ospedaliero Fazzi di Lecce;
b) SIMT dell'E.E. Ospedale Panico di
Tricase;
c) SIMT del Presidio Ospedaliero di Gallipoli;
d) ST del
Presidio Ospedaliero di Copertino;
e) ST del Presidio Ospedaliero di
Galatina;
f) ST del Presidio Ospedaliero di Casarano;
g) URF del
Presidio Ospedaliero di Nardò.
DIMT della provincia di Taranto
(sede AUSL Taranto 1)
a) SIMT dello
S.O. SS. Annunziata di Taranto;
b) ST del Presidio Ospedaliero di Martina
Franca;
c) URF del Presidio Ospedaliero di Manduria;
d) URF del Presidio
Ospedaliero di Castellaneta.