TITOLO I
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto
il D.lgs n.165/2001, art. 35, comma7.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1498
del 11/10/2006 di adozione del Regolamento attuativo del succitato D.lgs.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Oggetto del regolamento Riferimenti
normativi
1. Il presente regolamento ha per oggetto
la disciplina relativa all'accesso agli organici della Regione Puglia.
2. La materia ha come riferimento le
seguenti principali disposizioni normative:
- l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente
il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea alle posizioni di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, ed in
particolare
l'articolo 1, comma 1, lettere a) e d);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7 sulla pari
opportunità tra uomini e donne sull'accesso al lavoro, l'art. 35 sul
reclutamento del personale, l'art. 36 sulle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale, l'art. 37, sull'accertamento della
conoscenza informatica e delle lingue straniere nei concorsi pubblici, l'art.
38 sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e l'art.
39 sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap;
- il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
- la
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
- la legge 10 aprile 1991, n. 125,
concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro, con riferimento anche al contenuto degli artt. 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2001
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, sulla partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo;
- il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; -
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali;
- il
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante il
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, ed in particolare gli
articoli 170 e 332 concernenti il riconoscimento di titoli accademici
conseguiti all'estero;
- legge 9 marzo 2006, n. 80, contenente
"misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica
Amministrazione";
- lo Statuto
della Regione Puglia, art.44;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza e dei dipendenti del comparto Regione ed
Autonomie Locali.
Art. 2
Principi generali
1. La Regione Puglia nell'attività di
svolgimento delle procedure di reclutamento si conforma ai seguenti principi:
a)
adeguata
pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento ricorrendo,
ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche alla
acquisizione on-line delle domande di partecipazione ai concorsi nonché alla
realizzazione di forme di preselezione;
b)
adozione
di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali, professionali e di conoscenza linguistica richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c)
rispetto
delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d)
composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti dotati di specifica competenza nelle materie del concorso, provata
anche sulla base dei curricula di studio e professionali, scelti anche tra
dirigenti della Regione o di altre
Pubbliche Amministrazioni, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica della Regione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
2. Le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno di personale dell'Ente deliberato dalla Giunta
regionale.
Art. 3
Soluzioni in grado di agevolare lo
svolgimento dei concorsi
1. Al fine di operare in termini di
economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di
concorso, la
Regione Puglia può
far ricorso a enti o società specializzate per le attività di supporto
logistico-organizzativo e di consulenza tecnica e giuridica per la
progettazione, realizzazione e implementazione dei processi di reclutamento,
selezione e formazione del personale dall'esterno e dall'interno.
2. L'ente o la società specializzata
assume la piena responsabilità delle attività ad essa affidate in via esclusiva
dalla convenzione con la
Regione Puglia, nel
rispetto dell'imparzialità e della trasparenza della procedura.
Art. 4
Qualificazione dei soggetti
1. In conformità al principio di
distinzione della attività politica da quella gestionale, compete in particolare
al responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di
reclutamento e formazione del personale:
- la
determinazione
relativa all'avvio delle procedure di reclutamento e gli adempimenti ad essa collegati, nel rispetto delle
direttive e linee generali di indirizzo fornite dall'organo di direzione
politica;
- emanazione del bando di concorso;
- la verifica delle domande di partecipazione
al concorso, ai fini dell'ammissione o regolarizzazione o esclusione e le
conseguenti comunicazioni;
- l'approvazione degli atti finali della
commissione del concorso previa verifica della loro regolarità;
- la richiesta di documenti al fine di
sciogliere eventuali riserve e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in caso di inadempienza o
discordanza;
- la stipula del contratto individuale di
lavoro:
- qualsiasi altro compito espressamente
previsto dalla Giunta regionale.
2. Compete all'organo di direzione
politica della Regione Puglia:
- fornire, sulla base della pianificazione
triennale delle assunzioni, direttive e linee generali di indirizzo in ordine
alla attività concorsuale da espletare e all'applicazione di quanto previsto
nel precedente art. 3;
- la nomina delle commissioni e la fissazione
del compenso spettante ai componenti delle stesse;
- il
controllo
sull'andamento delle operazioni concorsuali, al fine di verificare il rispetto dei tempi prefissati e il
buon andamento della attività.
TITOLO II NORME GENERALI DI
ACCESSO
Capo
I Procedure di accesso. Norme comuni
Art. 5
Modalità di
accesso
1. L'assunzione nella Regione Puglia avviene con contratto individuale di
lavoro:
a)
tramite
procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta,
conformi ai principi di cui all'art. 2 del presente regolamento;
b)
mediante
chiamata numerica degli iscritti nella lista delle categorie protette, nei
limiti e nei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente;
c)
mediante
avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi
della legislazione nazionale vigente.
2. Le procedure selettive di cui alla lett.
a) del precedente comma possono svolgersi per concorso nelle seguenti forme:
a) per titoli ed esami;
b) per esami.
3. Per ogni procedura concorsuale,
la Giunta
regionale determina motivatamente la forma della procedura selettiva in
relazione alle funzioni da svolgere.
4. L'accesso alla qualifica dirigenziale
avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per esami.
5. La Regione Puglia, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, può
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 6
Prove di esame
1. Le procedure selettive possono
prevedere lo svolgimento di una delle seguenti prove di esame ovvero una
combinazione delle stesse:
a)
prova
scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma
di test, quesiti, presentazione di casistiche, elaborazioni grafiche, da
espletare anche mediante utilizzo di computer;
b)
prova
tecnica o pratico-attitudinale;
c)
prova
orale.
2. Le procedure selettive per la copertura di
posizioni vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica dirigenziale, avuto a
riferimento le caratteristiche del profilo o della posizione lavorativa da
coprire, devono prevedere l'accertamento delle conoscenze informatiche
relativamente alle apparecchiature ed applicazioni più diffuse nell'Ente e di
almeno una lingua straniera comunitaria, nonché l'accertamento della conoscenza
della lingua italiana per i cittadini non italiani.
3. L'accertamento delle conoscenze
informatiche e linguistiche può avvenire anche solo nella eventuale fase di
preselezione.
4. Le procedure selettive possono prevedere, anche in
combinazione, le seguenti forme di preselezione:
a)
attitudinale e motivazionale, anche con
l'utilizzo di test a risposta multipla;
b)
professionale e, ove richiesto, informatica e
linguistica, anche con l'utilizzo di test a risposta multipla.
5. Ove le procedure concorsuali prevedano una
o più forme di preselezione, il bando indica il numero dei candidati da
ammettere alle prove successive, sulla base della graduatoria conseguente a
ciascuna delle preselezioni, in termini di rapporto numerico rispetto al numero
delle posizioni messe a concorso.
Capo II Requisiti per
l'accesso
Art.
7
Requisiti generali
1. Possono accedere al rapporto di lavoro
con la Regione Puglia coloro che non sono
incorsi in alcuna causa di impedimento all'accesso al pubblico impiego ai sensi
della normativa nazionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali:
a)
cittadinanza italiana ovvero, in caso di
accesso a posizioni di lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale,
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b)
idoneità
fisica all'impiego e, ove espressamente previsto dal bando, compatibilità alla
copertura di specifiche posizioni lavorative;
c)
non
essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con
l'ordinamento giuridico;
d)
aver
raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d'ufficio;
e)
essere
in possesso dei titoli di studio richiesti dalla posizione lavorativa messa a
concorso;
f)
il
godimento dell'elettorato attivo e passivo;
g)
il non
aver riportato condanne penali che costituiscano causa ostativa all'accesso al
pubblico impiego.
2. I candidati che hanno conseguito titoli di
studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
3. Di norma i requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione.
4. In via eccezionale il bando potrà
indicare una diversa data per il possesso dei requisiti, purché le ragioni di
eccezionalità siano state preventivamente motivate nella determinazione relativa
all'avvio delle procedure di reclutamento.
5. Relativamente al requisito di cui al
comma 2, il bando potrà stabilire un diverso termine prima del quale non
potranno svolgersi le prove. In tal caso il candidato dovrà aver presentato
presso la competente Autorità, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il riconoscimento o
l'equiparazione previsti dalla vigente normativa.
6. Tutti i requisiti possono essere
autocertificati dal concorrente, nei modi e nei termini di legge, nella domanda
di ammissione al concorso. L'Ente verifica il possesso dei requisiti previsti
per l'accesso in caso di assunzione.
7.
Il concorrente deve indicare espressamente nella domanda di ammissione al
concorso l'eventuale appartenenza a categorie che, in base alla normativa
vigente, danno diritto a precedenza o preferenza.
Art. 8
Requisiti per l'accesso a posizioni
lavorative dell'area non dirigenziale
1. Per l'accesso ai concorsi a posizioni
lavorative non dirigenziali dell'Ente, oltre ai requisiti di carattere generale
di cui all'articolo precedente, sono richiesti i seguenti requisiti culturali
minimi:
- compimento della scuola dell'obbligo per
l'accesso alla categoria A e per la categoria B, posizione economica iniziale
B.1;
- compimento della scuola dell'obbligo e
eventuale requisito professionale per l'accesso alla categoria B, posizione
economica iniziale B.3;
- diploma di maturità per l'accesso alla
categoria C;
- diploma universitario di primo livello o
laurea di primo livello per l'accesso alla categoria D, posizione economica
iniziale D.1;
- diploma di laurea conseguita ai sensi
dell'ordinamento universitario previgente o diploma di laurea specialistica
per l'accesso alla categoria D, posizione iniziale D.3.
2. Se la posizione lavorativa lo richiede, la
procedura selettiva può prevedere il possesso di ulteriori e specifici
requisiti.
Art. 9
Riserva di posizioni per il personale non
dirigenziale dell'Ente Norma di rinvio
1. Eventuali riserve di posizioni a
favore di personale dipendente della Regione Puglia, nel limite massimo del 50% di quelle
da mettere a selezione, seguiranno le procedure previste per le progressioni
verticali e disciplinate da apposito e separato regolamento, nel rispetto delle
previsioni dei contratti collettivi.
2. Il personale dipendente che partecipi
alle selezioni di cui al comma precedente può essere esonerato dalla prove di
cui all'art. 6, comma 4, lett. a).
Art. 10
Requisiti per l'accesso alla
dirigenza
1. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica
dirigenziale per la
Regione Puglia
possono essere ammessi i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti
generali di cui al precedente art. 7:
- i dipendenti di ruolo delle Pubbliche
Amministrazioni, inquadrati nella categoria o area superiore dei rispettivi
ordinamenti professionali, muniti di diploma di laurea ai sensi
dell'ordinamento universitario previgente o di diploma di laurea specialistica
e/o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio;
- i soggetti muniti di diploma di laurea ai
sensi dell'ordinamento universitario previgente o di diploma di laurea
specialistica e/o magistrale e, inoltre, di titolo di dottore di ricerca o
altro titolo post universitario, conseguito al termine di corsi di durata
almeno triennale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri e
formalmente riconosciuto;
- i prestatori di lavoro in servizio presso
datori di lavoro privato, nei limiti a alle condizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2004, n.
118.
Art. 11
Requisiti culturali e professionali
1. Il bando per l'accesso alla dirigenza può
essere mirato alla copertura di posizioni relative ad aree professionali
specialistiche e, pertanto, può richiedere specifici requisiti culturali e
professionali e/o particolari tipologie di laurea, nell'ambito di quelle
conseguite ai sensi dell'ordinamento universitario previgente ovvero dei diplomi
di laurea specialistica e/o magistrale.
Art. 12
Riserva di posizioni per il personale
dell'Ente
1.
In sede di
prima applicazione del presente Regolamento, è consentita una riserva a favore
del personale interno nella misura massima del 50% delle posizioni dirigenziali
messe a concorso.
2. La selezione per la copertura delle
posizioni dirigenziali riservate a favore del personale interno all'Ente, ai
sensi del comma precedente, può essere svolta con separata procedura
concorsuale, da bandire contestualmente alla selezione delle posizioni aperte al
pubblico.
TITOLO
III COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI
Art. 13
Disposizioni generali
1. La commissione esaminatrice è costituita
per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali
indicati nell'art. 2, lett. d), del presente regolamento.
2. Essa è nominata con deliberazione della
Giunta regionale e può essere integrata da uno o più esperti in lingua
straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale.
Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le
funzioni di segretario.
3. La commissione deve essere costituita nel
rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel
provvedimento di nomina.
Art. 14
Competenze e responsabilità
1. La commissione opera secondo criteri
di imparzialità e correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a
garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni
adottate.
2. La commissione, quale organo
collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti,
assume le decisioni a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte
dei componenti di astenersi. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
3. Ogni seduta della commissione deve
essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la verbalizzazione di
eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e
in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il presidente ne dà atto e
informa immediatamente il responsabile del procedimento.
4. È ammessa l'assenza temporanea di uno
dei commissari nello svolgimento di attività che non comportano decisioni o
valutazioni, ovvero durante le prove scritte. Dell'assenza temporanea deve
essere fatta menzione nel verbale.
5. Il presidente convoca la commissione e
ne coordina i lavori.
6. Il segretario redige i verbali delle
sedute della commissione; è responsabile della custodia degli atti della
procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle
indicazioni impartite dal presidente.
7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime
responsabilità degli altri membri della commissione limitatamente ai giudizi da
esprimere nella materia di loro competenza.
Art. 15
Incompatibilità
1. Costituiscono cause di incompatibilità
allo svolgimento della funzione di commissario il trovarsi in una delle seguenti
comprovate situazioni nei confronti
dei commissari o dei candidati:
a)
grave
inimicizia;
b)
l'essere
coniuge o convivente;
c)
l'essere
unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso;
d)
ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza con riferimento alle
cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura
civile.
2. Prima della seduta di insediamento della
commissione, il responsabile della struttura operativa di vertice competente in
materia di reclutamento fa presenti alla Giunta regionale, perché provveda in
merito, eventuali cause di incompatibilità a sua diretta conoscenza ovvero a lui
segnalate, con istanza sottoscritta e documentata, da chiunque abbia titolo e
interesse.
3. I membri della commissione che,
successivamente alla nomina, si trovino in una delle situazioni di
incompatibilità previste hanno l'obbligo di dimettersi.
Art. 16
Decadenza e dimissioni
1. È causa di decadenza dall'incarico di
componente della commissione il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a)
incompatibilità previste dall'articolo
precedente;
b)
l'assenza ingiustificata da una o più sedute
della commissione;
c)
la
sospensione dal servizio presso l'Ente di appartenenza in esito a procedimento
penale o disciplinare;
d)
il
mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione;
e)
tutti
gli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. Le dimissioni dalla nomina di membro della
commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.
3. La decadenza e l'accoglimento delle dimissioni sono pronunciate con
deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla
sostituzione.
4.
In caso di impedimento temporaneo del segretario, il presidente assegna le
funzioni ad uno dei componenti.
TITOLO IV LE PROCEDURE
CONCORSUALI
Capo I Operazioni preliminari
Art. 17
Il
bando
1.
Il bando deve rispondere alla esigenza di massima trasparenza e comprensibilità
e deve indicare:
a)
il
numero delle posizioni lavorative messe a concorso;
b)
il tipo
di posizione lavorativa messa a concorso con la indicazione delle mansioni da
svolgere e il trattamento economico iniziale;
c)
i
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d)
il
termine perentorio ed il modo di presentazione della
domanda;
e)
i
documenti eventualmente richiesti;
f)
l'indicazione del sito Internet messo a
disposizione per la pubblicità di tutte la fasi del procedimento, con eventuale
clausola di esclusione di altra forma di comunicazione, nonché ogni altra
indicazione relativa alla comunicazione;
g)
in caso
di procedura selettiva per titoli ed esami, i titoli valutabili ed il punteggio
massimo ad essi attribuibile sia singolarmente che per categoria;
h)
le
materie delle prove preselettive e d'esame, mediante una elencazione
sufficientemente dettagliata, e le modalità della loro
effettuazione;
i)
la
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove successive e, in caso di
preselezione, la percentuale di sbarramento così come previsto dall'art. 6,
comma 5, del presente regolamento.
2. Il bando dovrà, inoltre, contenere:
- i dati relativi ad eventuali riserve e/o
preferenze;
- l'impegno a garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- l'indicazione delle particolari circostanze e precisazione in cui i termini del bando possono
essere
riaperti.
3. I termini temporali entro i quali far
pervenire le domande di partecipazione e la documentazione richiesta non possono
in nessun caso essere inferiori a giorni trenta.
Art. 18
Pubblicità del
bando
1. Il bando di concorso è pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale, sul sito Internet istituzionale della
Regione Puglia e, per estratto, sulla
G.U. della Repubblica Italiana.
2.
Il bando è inoltre trasmesso ai centri territoriali per l'impiego della Puglia,
tramite le Province, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la Funzione
Pubblica.
3.
Al fine di realizzare la più ampia partecipazione possibile, la Giunta regionale può
individuare altre opportune forme di comunicazione.
Art. 19
Criteri di
interpretazione
1.
Per tutto quanto in esso previsto, il bando costituisce disciplina speciale del
concorso, cui devono attenersi i concorrenti e la commissione
giudicatrice.
2.
L'interpretazione del bando deve assicurare comunque la conformità ai principi
dell'ordinamento giuridico e deve in particolare garantire la parità di
trattamento dei concorrenti. In caso di incertezza sul significato da attribuire
ad una clausola, va preferita l'interpretazione favorevole al
concorrente.
Art. 20
Domanda di
partecipazione
1.
Al bando è allegato uno schema di domanda con il fine di agevolarne la
presentazione da parte dei concorrenti e facilitare il lavoro dell'ufficio in
sede di riscontro della regolarità.
2. In ogni caso la domanda deve contenere
l'espressa indicazione del concorso al quale si intende partecipare, i dati
anagrafici, la residenza, il domicilio temporaneo ove trasmettere ogni
comunicazione relativa al concorso soltanto se non coincidente con la residenza,
l'eventuale indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale del concorrente,
l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e, nel caso in
cui sia richiesta dal bando, l'indicazione della lingua straniera comunitaria
conosciuta.
3.
Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere espressamente riportate
nel testo della domanda a pena di esclusione dal concorso, a meno che gli
elementi non dichiarati possano essere inequivocabilmente desunti dalla domanda
stessa o dai documenti allegati.
4. La commissione non tiene conto di
dichiarazioni non rientranti tra quelle previste dal
bando.
5.
Lo schema di domanda di cui al comma 1 del presente articolo prevede un apposito
riquadro per consentire ai candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5
gennaio 1992, n. 104, di fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.
6.
In caso di concorso per titoli ed esami, alla domanda dovrà essere allegata la
documentazione relativa ai titoli posseduti. Tuttavia, se la procedura
concorsuale per titoli ed esami preveda anche la fase preselettiva, la
documentazione relativa ai titoli deve essere trasmessa successivamente a tale
fase e solo dai candidati ammessi alla prova scritta.
Art. 21
Presentazione della domanda
1. Nel caso in cui il bando non preveda
l'acquisizione on-line della domanda
di partecipazione, la domanda può essere presentata esclusivamente mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma
precedente e ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data
di partenza della raccomandata risultante dal timbro dell'ufficio postale, fatte
salve le ipotesi di impossibilità di spedizione imputate esclusivamente al
servizio postale; in questo caso il termine viene differito al primo giorno
utile immediatamente successivo.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione al concorso il candidato autorizza il trattamento dei dati
personali comunicati.
2.
La Regione Puglia è tenuta ad
assicurare la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dal
candidato nella domanda.
Art. 23
Titoli
1. Nei concorsi per titoli ed esami
l'individuazione dei titoli e la determinazione dei criteri di massima per la
loro valutazione si effettua prima dello svolgimento delle prove scritte.
2. La commissione si attiene ai seguenti
principi:
A)
Titoli di servizio: sono quelli che attestano il servizio prestato e la sua
durata.
Sono valutabili:
·
i
servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle aziende speciali, istituzioni o società per
azioni a partecipazione locale o a responsabilità limitata di cui all'art. 22,
legge 142/1990, come sostituito dall'art. 17, comma 58, della legge 127/1997,
nelle imprese o società private e nell'attività libero-professionale. Il bando
stabilirà quali sono le qualifiche omogenee anche sulla base dei contratti di
categoria;
·
interamente, i servizi prestati nella
medesima area ed in qualifiche immediatamente inferiori o uguali a quelle della
posizione messa a concorso;
·
nella
misura del 50%, i servizi prestati in aree diverse da quella in cui è compresa
la posizione messa a concorso, purché nel medesimo livello di quest'ultima. I
bandi possono prevedere la valutazione ridotta di servizi anche in altre
qualifiche o livelli;
·
i
periodi di servizio anche a tempo determinato, cumulabili purché omogenei;
·
le
frazioni di anno, in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo
continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15
giorni;
·
i
servizi prestati ad orario ridotto, ai quali è attribuito un punteggio
proporzionale alla durata degli stessi. Dai periodi di servizio devono
essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i
periodi di sospensione dal servizio.
Non sono
valutati in questa categoria i servizi svolti in regime di
convenzione.
B)
Titoli di studio:
- vengono valutati i titoli superiori a
quello previsto per l'accesso dall'esterno che abbiano attinenza con la
posizione messa a concorso;
- il bando può prevedere anche la
valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da graduare sulla
base del punteggio conseguito.
C)
Titoli vari: rientrano in
questa categoria i titoli che attestano un accrescimento della
professionalità, quali:
- incarichi professionali e consulenze a
favore di enti pubblici;
- abilitazioni;
- partecipazione a corsi di specializzazione,
perfezionamento, aggiornamento purché dal relativo attestato risulti la
frequenza con profitto o con superamento di esame finale.
- commissioni di studio e di lavoro: sono
valutabili qualora costituiscano manifestazioni di un apporto in qualità di
esperto allo studio di problematiche di carattere tecnico e/o giuridico, alla
risoluzione di problemi di natura tecnico giuridica, alla concreta
applicazione di normative; deve comunque trattarsi di materie riferibili
all'attività dell'Ente.
I titoli di cui alla presente lett. C) sono
valutabili solo se assumono rilevanza ai fini dello svolgimento delle mansioni
relative alla posizione messa a concorso.
D)
Pubblicazioni:
a) devono essere edite a stampa, depositate
ai sensi della normativa nazionali e fornite di codice ISBN; b) la valutazione delle pubblicazioni è riservata
all'apprezzamento discrezionale della commissione che
terrà conto:
·
della
loro attinenza con le attività riferibili alle mansioni relative alla posizione
lavorativa messa a concorso;
·
della
rilevanza della rivista in cui sono contenute;
·
della
originalità del contenuto;
·
della
esclusiva riferibilità al candidato dell'opera;
·
del fatto che l'opera contenga soltanto
esposizioni statistiche, di dati o documentali ovvero che costituiscano lavori
di valore interpretativo o di commento.
E)
Curriculum formativo e professionale: sono valutate le attività professionali e
di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera.
Il punteggio attribuito dalla commissione è
globale, ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo.
Art 24
Ammissione al
concorso
1.
Al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione al
concorso dei candidati il responsabile della struttura operativa di vertice
competente in materia di reclutamento:
a)
forma un
elenco dei candidati ammessi in via definitiva; dei candidati ammessi con
riserva, la cui posizione è
suscettibile di regolarizzazione, e dei candidati esclusi;
b)
dispone
con proprio provvedimento l'esclusione dal concorso e ne dà immediata
comunicazione al candidato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al
domicilio indicato nella domanda di partecipazione, con la puntuale indicazione
dei motivi che l'hanno determinata a termini di legge e del presente
regolamento;
c)
fissa il
termine perentorio entro cui i candidati ammessi con riserva possono
regolarizzare la loro posizione.
2.
L'esito
delle operazioni di riscontro delle domande, di cui alle lettere a) e c) del
comma precedente, viene comunicato agli interessati mediante avviso pubblicato
sul sito Internet messo a disposizione per la pubblicità del procedimento e
indicato nel bando ai sensi dell'art. 17, comma 1. lett. f) del presente
regolamento.
3.
Nel caso in cui sia prevista la fase preselettiva, alla preselezione vengono
tuttavia ammessi tutti coloro che abbiano presentato la domanda di
partecipazione, riservandosi l'Ente di procedere al riscontro delle domande
successivamente e limitatamente ai candidati che abbiano superato la fase
preselettiva e conseguito l'ammissione alla prova scritta.
4. In caso in cui il riscontro delle
domande di partecipazione, svolta ai sensi del comma precedente, determini
l'esclusione di uno o più candidati, il responsabile della struttura operativa
di vertice competente in materia di reclutamento procede allo scorrimento della
graduatoria finale della fase preselettiva fino a raggiungere il contingente di
cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento e tenendo conto di quanto
previsto al successivo art. 28, comma 3.
Capo II Operazioni del
concorso
Art. 25
Trasparenza
amministrativa
1. La commissione, alla prima riunione,
stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa inoltre, prima
dell'inizio di ogni prova orale, stabilisce i quesiti da porre ai candidati con
metodologia in grado di assicurare casualità e imparzialità alla prova.
2. I criteri e le modalità del precedente
comma sono formalizzati nei verbali della commissione.
3. I candidati hanno la facoltà di
esercitare il diritto di accesso agli atti del concorso.
Art. 26
Adempimenti
preliminari
1. Prima dell'inizio delle prove, la
commissione, tenuto conto del numero dei candidati, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale, che comunque non può superare tre mesi dalla data
della prima prova, rendendolo pubblico. Qualora la commissione si trovi
nell'impossibilità di ultimare i lavori entro tale termine, le ragioni del
ritardo devono essere precisate in una motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
2. I componenti, presa visione
dell'elenco dei partecipanti, danno atto nel verbale che non esistono situazioni
di incompatibilità tra essi ed i concorrenti.
3.
La commissione stabilisce infine i criteri e le modalità di valutazione delle
prove, che costituiranno motivazione del punteggio attribuito a ciascuna di
esse.
Art. 27
Valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la
valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, da limitarsi ai
soli candidati ammessi all'ultima delle prove previste, vanno effettuate prima
della stessa.
2.
Ai titoli è attribuito un punteggio fino ad un quarto di quello complessivo.
3. Il bando indica i titoli valutabili ed
il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categoria.
Art. 28
Preselezione
1. Ove il bando preveda il ricorso a
forme di preselezione, i candidati sono convocati alla prova preselettiva
mediante avviso pubblicato sul sito Internet messo a disposizione per la
pubblicità del procedimento e indicato nel bando ai sensi dell'art. 17, comma 1.
lett. f) del presente regolamento, con esclusione di ogni altra forma di
comunicazione.
2. L'esito della prova preselettiva è
comunicato sull'apposito sito Internet indicato nel bando ai sensi dell'art. 17,
comma 1. lett. f) del presente regolamento, con esclusione di ogni altra forma
di comunicazione. Solo limitatamente ai candidati ammessi alla prova scritta
sarà data comunicazione personale attraverso lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno al domicilio indicato sulla domanda di
partecipazione.
3.
Vengono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che alla preselezione
abbiano ottenuto il punteggio più alto, fino a determinazione del contingente di
cui all'art. 6, comma 5, nonché, in aggiunta a tale contingente, tutti i
candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo candidato
ammesso.
Art. 29
Svolgimento delle prove
1. Il diario delle prove concorsuali è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno 15 giorni prima della data
fissata, nonché comunicato sul sito Internet messo a disposizione per la
pubblicità del procedimento e indicato nel bando ai sensi dell'art. 17, comma 1.
lett. f) del presente regolamento.
2.
Tutte le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ed in
quelli di festività religiose cattoliche, ebraiche, valdesi o
islamiche.
3.
Ai candidati che ottengono l'ammissione alla prova orale deve essere data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove precedenti,
nonché, se previsto, del punteggio relativo ai titoli. L'avviso per la
presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima della data in
cui devono sostenerla.
4.
L'Ente non è responsabile per i casi di mancata e non provata ricezione degli
avvisi spediti per tutte le comunicazioni relative al
concorso.
5.
prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata
alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede
degli esami.
7. La valutazione del colloquio è
effettuata dalla commissione in forma riservata.
Art. 30
Prova scritta
1. Il giorno fissato per la prova scritta
la commissione al completo predispone, nell'ambito della tipologia di prova
prevista, una terna di testi; li registra con numeri progressivi e li rinchiude
in pieghi suggellati che vengono firmati sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione e dal segretario.
2. Il tempo di svolgimento delle prove
concesso ai candidati è fissato dalla commissione in base al livello di
difficoltà delle stesse.
3. I candidati accedono nei locali degli
esami, previo accertamento della loro identità riscontrata con l'elenco di
quelli ammessi. Quindi la commissione fa constatare l'integrità della chiusura
dei plichi contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati quella da
sviluppare.
4. Durante lo svolgimento della prova
scritta, è tassativamente vietato ai concorrenti comunicare tra loro. È
consentito che i concorrenti comunichino brevemente con i membri della
commissione solo per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.
È altresì vietato ai candidati l'uso di telefoni cellulari o altre
apparecchiature che consentano la comunicazione con
l'esterno.
5.
La prova scritta può essere effettuata su supporto cartaceo ovvero, se
espressamente previsto dal bando, su supporto informatico. In entrambi i casi i
supporti dovranno garantire l'esclusiva provenienza dall'Ente, la messa a
disposizione dello stesso da parte della commissione e l'impossibilità che
possano essere apposti segni di riconoscimento. In caso di utilizzo di supporto
cartaceo, ai candidati viene altresì fornita da parte della commissione una
penna dello stesso tipo per tutti.
6.
Il presidente in ogni caso informa i partecipanti in ordine alle modalità da
seguire per garantire l'anonimato dell'elaborato e al comportamento da tenere
durante lo svolgimento e al momento della consegna dell'elaborato.
7. Al termine della prova scritta, il
candidato consegnerà ad un commissario il proprio elaborato dopo aver compiuto
le previste operazioni per assicurare la non riconoscibilità dell'autore. A tal
fine il bando potrà prevedere l'utilizzo di idonee forme di codifica, anche a
barre. Ove tuttavia si facesse ricorso al supporto cartaceo e in assenza
dell'indicazione di particolari forme di codifica, si procede secondo quanto
indicato nei successivi commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
8. Ai candidati sono consegnate due buste
di eguale colore, di cui una grande munita di linguetta staccabile ed una
piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il
proprio elaborato in forma anonima, lo inserisce nella busta grande, scrive il
proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo
chiude nella busta piccola; pone quest'ultima, alla presenza di un commissario,
nella busta grande che richiude e consegna alla commissione. Il presidente della
commissione appone trasversalmente sulla busta la propria firma a modo di
sigillo della chiusura, indicando anche la data della
consegna.
9.
Al termine di ogni giornata d'esame alla busta contenente l'elaborato di ciascun
concorrente è assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile,
in modo da poter riunire, attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo
stesso candidato. Il numero assegnato al candidato viene riportato sull'elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove.
10. Entro e non oltre le ventiquattro ore
dall'effettuazione della prova, la commissione procede all'inserimento delle
buste aventi lo stesso numero in un'unica busta anonima, dopo aver staccato la
relativa linguetta numerata. Del luogo, giorno ed ora in cui tale operazione è
effettuata, si dà preventiva comunicazione verbale ai candidati presenti in aula
alla prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
superiore a dieci, potranno assistervi.
11. I candidati che, durante
l'effettuazione della prova, siano risultati in possesso di appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite o comunque abbiano comunicato
con l'esterno, sono esclusi dal concorso, con decisione della commissione
esaminatrice adottata motivatamente e verbalizzata, seduta stante.
12. La commissione può consentire, in
relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge
non commentati e di dizionari.
13. Durante lo svolgimento della prova
scritta, almeno uno dei membri della commissione ed il segretario sono obbligati
a permanere nei locali degli esami.
Art. 31
Adempimenti della commissione
1. Tutti gli atti relativi alla prova
scritta e gli elaborati dei candidati sono tenuti in custodia dal segretario
della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione
al completo, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati svolti.
2. Verificata l'integrità degli atti e
degli elaborati, la commissione, procede alle operazioni di lettura e di
contestuale e definitiva valutazione degli elaborati. Tali operazioni non
possono essere interrotte finché non siano state interamente compiute per ogni
singolo elaborato.
3.
Nel caso in cui la prova si sia svolta su supporto informatico, la commissione
procede utilizzando tutti gli accorgimenti suggeriti dalla natura del supporto
utilizzato e utili a garantire l'imparzialità del giudizio, nel rispetto
dell'anominato del candidato autore della prova da valutare e del principio
della unicità temporale della valutazione di ogni singolo
elaborato.
4.
Nel caso in cui la prova si sia svolta su supporto cartaceo e con l'utilizzo
delle procedure di cui all'art. 30, commi 8, 9 e 10 del presente regolamento, la
commissione procede all'apertura delle buste, per ciascuna delle quali e prima
di passare all'apertura di altra successiva provvede:
a) a contrassegnare la busta esterna,
ciascuno dei fogli in essa contenuti, e la busta interna chiusa contenente il cartoncino con le
generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo;
b) alla lettura dell'elaborato e contestuale
valutazione;
c) all'annotazione del voto sull'ultima
pagina dell'elaborato con l'apposizione della firma di tutti i membri della
commissione e del segretario, il quale, a sua volta, su apposito elenco, annota
il voto attribuito all'elaborato accanto al numero progressivo identificativo
dello stesso.
5. Al termine della lettura di tutti gli
elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, la commissione procede
alle operazioni di decodifica che consentano l'attribuzione di ogni elaborato
valutato al rispettivo autore.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 del
presente articolo, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le
generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul
foglietto inserito nella stessa..
Art. 32
Prova
teorico-pratica
1. Nei giorni fissati per la prova
pratica ed immediatamente prima del suo svolgimento la commissione stabilisce le
modalità e i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i
concorrenti.
2.
Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la
stessa prova, deve proporre tre tracce con le medesime modalità previste per la
prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione mette a disposizione
dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della
prova.
4. Le prove pratiche si svolgono alla
presenza dell'intera commissione previa identificazione dei concorrenti.
Art. 33
Prova orale
1. L'ammissione del concorrente al
colloquio è subordinata al superamento delle prove precedenti.
2. L'elenco dei candidati ammessi alla
prova orale viene pubblicato sul sito Internet messo a disposizione per la
pubblicità del procedimento e indicato nel bando ai sensi dell'art. 17, comma 1.
lett. f) del presente regolamento. Ai candidati ammessi alla prova orale viene
anche data comunicazione individuale di tale risultato con l'indicazione del
punteggio riportato in ciascuna prova precedente, almeno venti giorni prima di
quello fissato per la prova stessa, tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno all'indirizzo comunicato nella domanda di
partecipazione.
3.
Nell'ambito e nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 26,
comma 1, del presente regolamento, i criteri e le modalità di svolgimento delle
prove orali sono stabilite preliminarmente dalla commissione.
4. Le prove orali sono pubbliche ed i
candidati sono ammessi in ordine alfabetico, previa estrazione a sorte di una
lettera.
5. La valutazione della prova orale è
rimessa alla discrezionalità della commissione.
Art. 34
Disposizioni comuni alle prove
d'esame
1. Il concorrente che non si presenta alle
prove il giorno stabilito viene considerato rinunciatario ed è escluso dal
concorso. Il concorrente che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove
si svolge il concorso, ad insindacabile giudizio della commissione e fino al
momento precedente all'apertura della busta contenente la traccia sorteggiata.
2. Qualora le prove orali siano state
programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e
comprovati motivi ad intervenire nel giorno prestabilito, può far pervenire al
presidente della commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta,
istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data rientrante
comunque nel calendario delle prove. La commissione fissa a suo insindacabile
giudizio la nuova data, dandone avviso telegrafico al concorrente.
Art. 35
Verbale del concorso
1. Il segretario redige processo verbale
di ogni seduta della commissione, in cui sono descritte tutte le fasi del
concorso.
2. Fanno parte integrante del verbale,
qualora non riportati nel suo contesto:
- l'elenco dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove;
- i testi delle prove
sostenute;
- eventuali dichiarazioni sottoscritte che i
commissari intendano rendere;
- eventuali osservazioni dei candidati
relative allo svolgimento del concorso, formulate con esposto sottoscritto.
3. Non vengono riportate nel verbale le
domande che formano oggetto della prova orale.
4.
Il verbale è sottoscritto su ogni foglio da ciascun componente la commissione e
dal segretario.
Art. 36
Criteri di attribuzione del
punteggio
1.
Nella valutazione del punteggio relativo alle prove d'esame la commissione si
deve attenere ai seguenti criteri:
- grado di conoscenza della materia d'esame
quale risulta dalla trattazione degli argomenti;
- numero e gravità degli errori commessi
nella trattazione;
- capacità espositiva da valutare con
riferimento alla posizione lavorativa messa a concorso.
2. Il punteggio su ciascuna prova di esame si
esprime in trentesimi mediante una votazione congiunta dei commissari. Qualora
non vi sia accordo ciascun commissario fa constare la propria posizione nel
verbale ed il punteggio complessivo è quello risultante dalla somma aritmetica
dei voti espressi in decimi.
Art. 37
Valutazione delle prove
d'esame
1. Il superamento di ciascuna delle prove
previste è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova orale è
ugualmente subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza di
21/30.
3.
La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla
commissione.
TITOLO V CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
Art. 38
Formazione della
graduatoria
1.
Al termine delle prove d'esame, la commissione, sulla base del punteggio
ottenuto da ciascun concorrente, formula la graduatoria di merito. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in ciascuna
delle prove d'esame.
2.
La graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha
carattere provvisorio. Questa, assieme al verbale sottoscritto da tutti i
componenti la commissione ed agli atti del concorso, è rimessa al responsabile
della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento, ai
fini del riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali e della relativa
approvazione.
3. La graduatoria viene altresì
pubblicata sul sito Internet messo a disposizione per la pubblicità del
procedimento e indicato nel bando ai sensi dell'art. 17, comma 1. lett. f) del
presente regolamento.
Art. 39
Precedenze e preferenze attribuzioni
1. La struttura operativa di vertice
competente in materia di reclutamento, sulla base dei titoli presentati dai
candidati, entro il termine perentorio di quindici giorni da quello successivo
alla data in cui hanno sostenuto l'ultima prova, provvede in ordine ad eventuali
precedenze e preferenze previste, ai sensi della normativa vigente.
Art. 40
Valutazione di legittimità delle
operazioni concorsuali
1. Il responsabile della struttura
operativa di vertice competente in materia di reclutamento, qualora non
riscontri alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale i verbali e
la graduatoria formulata definitivamente dopo gli adempimenti di cui
all'articolo precedente.
2.
Qualora riscontri irregolarità procede come segue:
a)
se
l'irregolarità discende da errore materiale, procede direttamente con proprio
atto alla rettifica dei verbali ed alle eventuali variazioni nella graduatoria
di merito;
b)
se
l'irregolarità è conseguente a violazioni di norme di legge, del bando o del
regolamento o rileva la palese incongruenza o contraddittorietà di quanto
contenuto nei verbali, li rinvia alla commissione con invito al presidente di
riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni
fornite, all'eliminazione dei vizi rilevati apportando le conseguenti variazioni
ai verbali.
3. Se il presidente non provvede o la
commissione non possa riunirsi per mancanza di numero legale o non intenda
accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla
dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi
concorsuali viziate e conseguenti ed alla nomina di una nuova commissione che
ripeta le operazioni a partire da quella dichiarata illegittima con la
formulazione di una nuova graduatoria.
Art. 41
Comunicazione dell'esito del
concorso
1.
Dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il
responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di
reclutamento procede a dare notizia a ciascuno dei vincitori dell'esito del
concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato
nella domanda di partecipazione, nonché con avviso pubblicato sul sito Internet
messo a disposizione per la pubblicità del procedimento e indicato nel bando ai
sensi dell'art. 17, comma 1. lett. f) del presente regolamento.
2. I concorrenti dichiarati vincitori
sono invitati a presentare, a pena di decadenza o, se già assunti in servizio in
via provvisoria sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i
documenti relativi ai requisiti e agli stati, fatti e qualità personali
autocertificati, nonché la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalla normativa vigente. In caso contrario deve essere
espressamente dichiarata l'opzione per la nuova amministrazione.
3. I certificati del casellario
giudiziale sono richiesti d'ufficio.
4. I documenti presentati devono essere
redatti in conformità alle leggi sul bollo ed avere data non anteriore a sei
mesi da quella del rilascio; devono inoltre essere regolarizzati in bollo la
domanda ed i documenti alla stessa allegati.
Art. 42
Decadenza
1. L'eventuale decadenza è dichiarata,
oltre che per l'insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso o per
la mancata presentazione nei termini dei documenti, anche per la mancata
presentazione in servizio senza un giustificato motivo nel termine previsto
nella comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo. Detto termine
può essere prorogato per provate ragioni per un ulteriore
periodo.
2.
Il contratto di lavoro, anche se già stipulato, è sospeso quando il candidato
vincitore risulti rinviato a giudizio o condannato in via non definitiva per uno
dei reati ostativi all'assunzione al pubblico impiego.
3.
L'Ente ha facoltà di accertare in qualunque momento l'autenticità e veridicità
dei documenti presentati.
Art. 43
Accertamenti
sanitari
1.
L'Ente ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo i vincitori del
concorso. Questa sarà effettuata a mezzo del servizio sanitario pubblico allo
scopo di accertare se il soggetto abbia l'idoneità necessaria per poter svolgere
le mansioni proprie della posizione lavorative messa a concorso. Se
l'accertamento sanitario è negativo o il vincitore non si presenti senza
giustificato motivo si darà luogo alla dichiarazione di decadenza.
2. Resta salva l'applicazione delle
particolari disposizioni di legge sull'idoneità degli invalidi ed assimilati ai
fini dell'assunzione agli impieghi pubblici.
Art. 44
Contratto individuale di
lavoro
1.
Accertato il possesso dei requisiti richiesti, si procederà alla instaurazione
del rapporto di lavoro con i vincitori mediante la stipulazione del contratto
individuale con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Art. 45
Formazione
1. La Regione Puglia, in occasione della
stipulazione del contratto individuale, può prevedere l'obbligo per i vincitori
di concorso di sottoporsi ad un percorso formativo di accompagnamento
all'inserimento lavorativo comprendente attività teorico-pratiche e/o stage.
2. Ai vincitori dei concorsi dirigenziali
compete, per l'eventuale periodo di formazione, la retribuzione di posizione
minima prevista dall'Ente.
Art. 46
Validità delle graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi svolti
dalla Regione Puglia concludono la
loro efficacia trentasei mesi dopo la proclamazione dei vincitori.
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53
comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7
" Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 16 ottobre
2006
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