IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni generali)
1.
La
Regione Puglia
individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni
responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro
favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici
di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti
agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.
2. Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla
Regione Puglia, in via diretta o
indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati
attinenti all'esecuzione di opere o servizi, nei bandi per l'erogazione da parte
della Regione Puglia a favore di
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari,
nazionali e regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di
far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di
cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore
di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3.
L'obbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in
cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via
indiretta, dalla Regione Puglia, sino
all'approvazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
4. In
ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai
beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi
della normativa vigente.
5. Ogni
infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi
ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità
dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero
parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi
finanziamento. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono
comunicati entro dieci giorni all'Assessorato agli affari generali della
Regione Puglia.
6. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori
generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli
Enti partecipati della Regione sono
tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della
presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti
s'intendono risolti di diritto.
7.
L'inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione
negativa nelle verifiche dell'operato dei Direttori generali e dei legali
rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.
8. La
dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 2,
comma 3, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo,
per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni
da parte della Regione Puglia, a
qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e
regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro a
partire dal terzo anno di attività, a condizione che non vi sia una sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari, o dei legali rappresentanti, con
un'impresa già esistente, o una situazione di controllo da parte di un'impresa
già esistente. E' in ogni caso esclusa, ai fini della presente legge,
l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
9.
La
Regione Puglia
promuove la redazione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni pubbliche
presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la
committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e
forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle
leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali
del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 2
(Norme per la trasparenza e la
legalità)
1. Il datore
di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all'articolo
1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre
1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
(Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
in attuazione dell'articolo 45, comma1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144), il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di
lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a
esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro
cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica,
mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e
le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2.
In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque,
la Regione Puglia provvede alla
riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni
concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i
quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.
3. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Regione Puglia procede
all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di
cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30
dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di
imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive
18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono
il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate,
nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare
normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio
regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e
scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.
4. Ai
fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all'atto della domanda di
attribuzione di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della
richiesta di erogazione di fondi e sino all'avvenuta conclusione del rapporto o
all'avvenuta rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia
della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di
cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
5. La
difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione
superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia - Assessorato al lavoro - entro e non
oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.
6. Il datore
di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della
segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di
fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da
ritenere inesistente o giustificabile. L'Amministrazione regionale - Assessorato
al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le
giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte. Nel caso di mancato
accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il
principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale
recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. Non
si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui
rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.
7. Gli
indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di
concorde richiesta alla Regione
Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via ordinaria, ogni tre
anni.
Art. 3
(Azione ispettiva)
1.
La
Regione Puglia
destina le risorse di cui all'articolo 6, nel limite massimo del dieci per
cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, in
conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione
del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli
d'intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei
datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1.
Art. 4
(Osservatorio regionale sul lavoro non
regolare e banca dati)
1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Regione Puglia istituisce
l'Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare
studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del
lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una
banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche
competenti, di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge,
nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non
regolare alla definizione degli indici di congruità di cui all'articolo 2. Le
funzioni dell'Osservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a
soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 5
(Sostegno all'emersione)
1.
La
Regione Puglia, nel
limite delle risorse di cui all'articolo 6, promuove ulteriori misure di
sostegno all'emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai
programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non
regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in
tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni finalizzate alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per l'individuazione delle
misure di cui al presente comma, la Regione
Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale
per l'emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di
misure di sostegno all'uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi
settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le
Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro non regolare, piani
territoriali per l'emersione del lavoro non regolare, di concerto con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle
comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare
criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà
prioritariamente conto, fra l'altro, dei costi per assicurare la residenzialità
e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.
2. Le
incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente
dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui
all'articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o
servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi
dell'indice di cui all'articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25
per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.
3.
Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in
presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività
esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti
di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze
temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Art. 6
(Norma
finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno
copertura finanziaria, per l'anno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46
mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale
(u.p.b. 060202), a copertura finanziaria del programma di attività per
l'emersione del lavoro non regolare di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 4 luglio 2006, n. 962 e, per l'anno 2007, per un importo di euro
4.949.367,82 , a valere sui fondi stanziati dalla delibera CIPE 21 dicembre
2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio
2001-2003), e non ancora accreditati alla Regione Puglia.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 26 ottobre
2006