IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-
Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-
Vista la L.R.
del 20/12/1973, n. 26, art. 7.
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1604 del 23/10/2006 di
adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il
seguente Regolamento
Art.
1
FINALITA’
Il presente
Regolamento, in esecuzione della L.R. n. 26
del 20.12.1973, così come modificata dalle LL.RR.
22/80 e 28/86,
individua i criteri per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed
economico-finanziari tra i Comuni interessati alle modifiche delle
Circoscrizioni Comunali, alla costituzione di nuovi Comuni, al distacco di
frazioni, alla riunione di Comuni con termini ed alla ridefinizione e/o
rettifica dei confini, ove tra gli stessi non si addivenga ad accordi.
Art. 2
ORGANI REGIONALI
COMPETENTI
Nei casi previsti
dal precedente art. 1 il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto,
su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, adotta il Regolamento dei
rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati,
conseguenti alle variazioni intervenute.
Art. 3
ACCORDI TRA I COMUNI
I Comuni interessati
possono disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari mediante
accordo, sottoscritto dai rispettivi Sindaci, su conforme Deliberazione
dell’Organo collegiale a ciò deputato dallo Statuto comunale.
L’accordo
sottoscritto, corredato delle Deliberazioni autorizzative, viene trasmesso in
originale al Settore Enti locali della Regione Puglia che provvede a sottoporre alla Giunta
Regionale lo schema di provvedimento previsto dal precedente art. 2.
Art. 4
OGGETTO DEGLI ACCORDI
L’accordo tra i
Comuni interessati deve regolare il complesso dei rapporti patrimoniali ed
economico - finanziari sulla base dei criteri contenuti nel presente
Regolamento.
Art. 5
INDEROGABILITA’
Gli accordi di cui al precedente art. 4
sono irrevocabili.
Art. 6
CONFERENZA DEI SERVIZI
Nel caso di
impossibilità di accordo, accertata dal Settore Enti Locali della
Regione, mediante almeno due
comunicazioni formali intervallate da non meno di trenta giorni, l’Assessore
Regionale competente indice una Conferenza dei Servizi a norma dell’art. 14
della Legge n. 241 del 07.08.1990, con la partecipazione dei Comuni interessati,
dell’ A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’UNCEM (se i Comuni ricadono in ambiti
montani) e della Provincia nel cui territorio ricadono i Comuni stessi.
Nel caso di accertata impossibilità di pervenire ad un
accordo i Comuni interessati devono far pervenire alla Regione Puglia memorie scritte contenenti le
rispettive rivendicazioni, motivate in fatto e diritto, entro trenta giorni
dalla formale richiesta della Regione.
La Regione trasmette le memorie di cui al comma che precede
all’ANCI , all’UPI, all’UNCEM (se i comuni ricadono in ambiti montani) ed
alla provincia competente perché, nel termine di trenta giorni esprimano
motivato parere consultivo.
La
Conferenza dei Servizi,
successivamente, prende in esame le memorie dei Comuni ed i pareri consultivi
sulle stesse, decidendo in merito.
Nel caso di persistente disaccordo tra i Comuni
interessati la
Conferenza dei Servizi si conclude con la presa d’atto della
impossibilità di pervenire all’accordo.
I lavori della Conferenza dei Servizi
durano al massimo centoventi giorni dalla data della seduta di insediamento.
Art.
7
COMPETENZE DELLA
PROVINCIA
Verificato il
persistente disaccordo tra i Comuni interessati, la Regione Puglia, anche sulla base
delle risultanze emerse nella Conferenza dei Servizi, incarica la Provincia
territorialmente competente a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico
finanziari tra i Comuni interessati mediante l’adozione di un apposito schema di
regolamento redatto dagli Uffici Provinciali competenti ed approvato dall’Organo
collegiale a ciò deputato dallo Statuto della Provincia.
Lo schema di
Regolamento, con i relativi provvedimenti di approvazione, viene inviato al
Settore Enti Locali della Regione
Puglia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di
incarico.
Art. 8
PROVVEDIMENTI REGIONALI
La
Regione
Puglia, dopo aver esaminato
lo schema di Regolamento predisposto dalla Provincia ed accertata la
corrispondenza e l’esatta applicazione dei criteri approvati con il presente
Regolamento, adotta i provvedimenti previsti dal precedente art. 2.
La
Regione
Puglia può modificare lo
schema di regolamento predisposto dalla Provincia.
In tal caso comunica i motivi del suo dissenso alla
Provincia almeno trenta giorni prima della data in cui ritiene di dover
approvare il documento definitivo.
La
Provincia può controdedurre
nel termine di cui al precedente capoverso.
La
Regione
Puglia, dopo aver esaminato
le controdeduzioni della Provincia, adotta il provvedimento definitivo,
impugnabile per soli motivi di legittimità.
Ove uno dei Comuni
interessati non dia corso al provvedimento di cui al comma che precede,
la Regione, previo diffida a provvedere
nel termine perentorio di giorni quindici, avvalendosi dei poteri di surroga,
provvede alla nomina di un Commissario ad acta. Gli oneri relativi sono a totale
carico del Comune inadempiente.
Art.
9
PRINCIPI GENERALI
Devono trasferirsi
al Comune successore tutti i diritti e gli obblighi che ineriscono al territorio
staccato dal Comune, limitatamente alle effettive porzioni della parte di
territorio disgregato.
I beni demaniali, i beni, indisponibili e disponibili,
così come individuati dagli artt. 822 e seguenti del Capo Il del Codice Civile,
seguiranno il territorio ove sono situati. Altrettanto avverrà per i beni mobili
registrati e non, che interessino esclusivamente detto territorio.
Gli oneri contratti
per la formazione dei beni indicati al precedente art. 9, saranno - per la parte
non ancora estinta - posti esclusivamente a carico dell’ Ente al quale gli
stessi beni vengono attribuiti; analogamente deve procedersi per le eventuali
spese, per liti pendenti e per gli oneri della manutenzione ad essi relativi.
Art.
10
BENI IN COMUNE
Qualora taluno dei beni di cui all’articolo che precede
ricada in parte nel territorio dell’ uno ed in parte in quello dell’altro Ente,
ovvero quando, pur ricadendo per intero nel territorio di uno solo, sia di
evidente interesse promiscuo ed indivisibile di entrambi sarà dichiarato di
proprietà consorziale, determinandosi le rispettive quote di interessenza, anche
per le passività ad esso inerenti e non ancora esistente, secondo le particolari
circostanze del caso.
Qualora il cimitero sia unico per il Comune da cui la
frazione si distacca e per la frazione, esso dovrà, fino a quando quest’ultima
non ne edifichi a sue spese uno separato, essere dichiarato consorziale, con una
quota d’interessenza da determinarsi in ragione della popolazione sia per le
spese di manutenzione, sia per i proventi delle concessioni di aree, celle e
simili, a privati.
Costruito il cimitero separato per la frazione, quello
comune cesserà di essere consorziale e sarà attribuito per intero al Comune da
cui la frazione si è distaccata. A questa, però sarà rimborsato dal primo il
valore delle aree da essa già occupate nel campo d’inumazione, man mano che
saranno lasciate libere per effetto delle ordinarie esumazioni decennali. E ciò
sino a concorrenza della quota parte dell’intero valore di stima del cimitero e
delle opere eseguitevi durante la comunione, spettante in ragione della
popolazione; quota che, occorrendo, dovrà essere integrata con la corresponsione
della differenza qualora il valore complessivo di tutte le aree rilasciate sia
ad esse inferiore.
Se per la costruzione o l’ampliamento del cimitero comune
siano stati contratti debiti, la parte che rimane da estinguere sarà posta a
carico del Comune o della frazione nella proporzione anzidetta.
Art. 11
PROVENTI DEI TRIBUTI
COMUNALI
I tributi comunali (
ICI – T.R.S.U. ecc. ) previsti da leggi statali, nazionali e da provvedimenti
del Comune, della Provincia o della Regione, ed ogni altra entrata per servizi,
concessioni ecc..., seguiranno il territorio di riferimento e saranno introitati
dal Comune interessato, a partire dalla data della legge regionale che
istituisce il nuovo comune o che ha disposto il mutamento territoriale.
Il Comune successore
rimborserà al Comune precedente tutte le spese (dirette ed indirette) necessarie
alta riscossione, sino a che il nuovo Comune non sia in grado di provvedere
autonomamente.
Gli arretrati dei
tributi, già scaduti, relativi ad anni antecedenti la variazione territoriale,
appartengono al Comune precedente.
Art. 12
TRASFERIMENTI DA ALTRI
ENTI
Nell’ipotesi che il
nuovo Comune venga costituito (ovvero entrato realmente in funzione) in corso
d’anno, i trasferimenti statali, regionali e provinciali, afferenti all’anno di
riferimento, sono suddivisi dall’Ente erogante (ovvero dall’Amministrazione che
ha già incassato le somme) sulla base dell’entità numerica delle rispettive
popolazioni, ovvero tenendo conto del mutamento territoriale intervenuto e dei
cittadini residenti sulle porzioni interessate.
Art. 13
CONTRATTI IN CORSO
Per i contratti in
corso si avrà una successione generale in forza della quale tutti i diritti, le
potestà e gli obblighi derivanti da accordi sottoscritti dal Comune precedente
passano, pro-quota, in tutto o in parte, al Comune successore, con facoltà di
quest’ultimo di conservarli o risolverli alla prima scadenza naturale, oppure
rescinderli immediatamente se sussistono motivate ragioni di pubblico interesse
a una particolare convenienza economica in tal senso.
Art. 14
PERSONALE DIPENDENTE
Il personale
comunale sarà suddiviso tra il Comune precedente ed il Comune successore
utilizzando i criteri seguenti:
a)
il contingente del
Comune successore sarà provvisoriamente composto da un numero di unità stabilito
in proporzione alla popolazione, con preferenza per quelle unità che già erano
adibite a servizi insistenti nel territorio che si disgrega e sino alla
concorrenza complessiva da raggiungere mediante mobilità volontaria,
condizionata dall’accettazione discrezionale del Comune di assegnazione;
b)
l’inquadramento è
disposto nel rispetto della conservazione dello stato giuridico ed economico;
c)
il Comune
successore, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, approverà la
nuova dotazione organica tenendo conto delle esigenze funzionali,degli obiettivi
da raggiungere e delle risorse finanziarie a disposizione;
d)
per il procedimento di reclutamento, di
assegnazione degli incarichi e delle funzioni e per le norme organizzative
interne valgono le norme vigenti in materia di pubblico impiego ed i contratti
collettivi nazionali di comparto;
e)
in tutte le procedure che attengono decisioni in materia
di risorse umane, devono essere salvaguardate le disposizioni inerenti i
rapporti sindacali.
Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI
I Regolamenti dei
rapporti patrimoniali ed economico- finanziari da adottare relativamente a Leggi
regionali in essere, che abbiano già disposto i mutamenti previsti dalla L.R. n.
26/73 ed s.m.i., devono attenersi ai criteri contenuti nei precedenti
artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sono approvati con i provvedimenti previsti dal
precedente art. 2.
Se il procedimento
istruttorio è già in avanzato stato di definizione, si può anche prescindere
dalla disciplina prevista dagli artt. 3, 4, 6, 7 e 8, ovvero applicarla laddove
compatibile con gli atti già formalmente assunti.
Il presente
Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1della L.R.12/05/2004,n.7
“Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 2 novembre
2006