IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
-
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto
l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-
Visto
l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-
Vista
la L.R.
n. 4 del 22 febbraio 2005, che, all’art. 3, prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge.
-
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 24/04/2007 di adozione del
Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento viene
emanato in esecuzione della legge
regionale n. 4 del 22 febbraio 2005 – art. 3 e stabilisce sanzioni e
procedure idonee ad assicurare nel territorio regionale la protezione della
salute dei soggetti, di cui all’art. 1, comma 2 della predetta Legge Regionale,
rispetto agli effetti che possono derivare dall’esposizione ai campi magnetici e
dai problemi di possibile interferenza sul funzionamento di dispositivi medici.
2. Le presenti
disposizioni si applicano all’impiego di varchi antifurto che utilizzano campi
magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza.
Art. 2
(Dichiarazione di impianti esistenti)
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento i gestori di esercizi commerciali che utilizzano varchi antifurto di
cui al predetto art. 1 comma 2 devono presentare al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda U.S.L., competente per territorio, apposita dichiarazione corredata
del parere favorevole dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale), territorialmente competente, dalla quale risulti:
a) la valutazione dei dispositivi
presenti nelle strutture;
b) che all’interno degli esercizi
commerciali sia segnalata la presenza dei dispositivi antitacchinaggio con campi
magnetici o elettromagnetici, in punti prossimi e comunque visibili da chiunque
si avvicini a questi o sia in procinto di oltrepassarli;
c) la presenza, all’interno di
detti esercizi commerciali, di vie d’uscita per i portatori di pace-maker
o ICD con l’indicazione chiara dell’ubicazione delle stesse;
d) l’indicazione per i soggetti
di cui all’art. 1 della legge regionale n. 4/05 all’ingresso degli esercizi
commerciali, della presenza all’interno di dispositivi muniti di campi magnetici
a bassa frequenza o elettromagnetici.
Art. 3
(Nuove installazioni)
Chiunque, successivamente alla data di pubblicazione del
presente regolamento, installa all’interno del proprio esercizio commerciale
dispositivi antifurto, muniti di campi magnetici a bassa frequenza o
elettromagnetici a radiofrequenze, deve presentare, contestualmente
all’installazione, al Dipartimento dell’Azienda USL, competente per territorio,
la dichiarazione prevista dal precedente art. 2.
Art. 4
(Obiettivi di qualità)
Per la realizzazione delle finalità della legge
regionale n. 4/2005, viene stabilito come obiettivo di qualità l’impiego
delle migliori tecnologie disponibili con la futura sostituzione dei sistemi che
utilizzano campi magnetici a bassa frequenza con sensori a infrarosso passivo.
Art. 5
(Vigilanza e controllo)
1. Il
Dipartimento di prevenzione dell’ASL, tramite il Servizio d’Igiene e Sanità
Pubblica, svolge la funzione di vigilanza e controllo sull’attuazione delle
disposizioni della legge
regionale n. 4/2005 e del presente regolamento, avvalendosi del supporto
tecnico dell’ARPA.
2. Le
prestazioni fornite dall’ARPA, di cui al presente regolamento, sono erogate a
titolo oneroso a carico dei soggetti gestori di strutture commerciali in cui
insistono dispositivi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o
elettromagnetici a radiofrequenze, secondo il tariffario dell’Agenzia.
Art. 6
(Sanzioni)
1. Qualora
dalle verifiche di controllo presso le strutture commerciali che utilizzano
varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza ovvero campi
elettromagnetici a radiofrequenza, vengano rilevate omissioni a quanto stabilito
dal presente regolamento o superamento dei limiti indicati dalla Raccomandazione
della Comunità Europea del 12.07.1999 per le frequenze elettromagnetiche, verrà
comminata al titolare dell’esercizio commerciale una sanzione amministrativa di
Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo dispositivo utilizzato, da pagare
all’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.
2. Qualora
presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi
magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza venga
accertata dai soggetti individuati dal precedente art. 5, la mancanza delle vie
di uscita di sicurezza e delle segnalazioni previste nel precedente art. 2,
verrà comminata una sanzione amministrativa di euro 300,00 (trecento/00) per
ogni singola infrazione accertata, da pagare all’Ufficio Contenzioso della
Regione Puglia.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 3 maggio 2007