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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2007
Numero
12
Data
03/05/2007
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 69 suppl. del 10 maggio 2007
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

 

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-          Vista la L.R. n. 4 del 22 febbraio 2005, che, all’art. 3, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

 

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 24/04/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      Il presente regolamento viene emanato in esecuzione della legge regionale n. 4 del 22 febbraio 2005 – art. 3 e stabilisce sanzioni e procedure idonee ad assicurare nel territorio regionale la protezione della salute dei soggetti, di cui all’art. 1, comma 2 della predetta Legge Regionale, rispetto agli effetti che possono derivare dall’esposizione ai campi magnetici e dai problemi di possibile interferenza sul funzionamento di dispositivi medici.

2.         Le presenti disposizioni si applicano all’impiego di varchi antifurto che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza.

 

Art. 2

(Dichiarazione di impianti esistenti)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori di esercizi commerciali che utilizzano varchi antifurto di cui al predetto art. 1 comma 2 devono presentare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L., competente per territorio, apposita dichiarazione corredata del parere favorevole dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), territorialmente competente, dalla quale risulti:

a)      la valutazione dei dispositivi presenti nelle strutture;

b)      che all’interno degli esercizi commerciali sia segnalata la presenza dei dispositivi antitacchinaggio con campi magnetici o elettromagnetici, in punti prossimi e comunque visibili da chiunque si avvicini a questi o sia in procinto di oltrepassarli;

c)      la presenza, all’interno di detti esercizi commerciali, di vie d’uscita per i portatori di pace-maker

o ICD con l’indicazione chiara dell’ubicazione delle stesse;

d)      l’indicazione per i soggetti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 4/05 all’ingresso degli esercizi commerciali, della presenza all’interno di dispositivi muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici.

 

Art. 3

(Nuove installazioni)

Chiunque, successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, installa all’interno del proprio esercizio commerciale dispositivi antifurto, muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici a radiofrequenze, deve presentare, contestualmente all’installazione, al Dipartimento dell’Azienda USL, competente per territorio, la dichiarazione prevista dal precedente art. 2.

 

Art. 4

(Obiettivi di qualità)

Per la realizzazione delle finalità della legge regionale n. 4/2005, viene stabilito come obiettivo di qualità l’impiego delle migliori tecnologie disponibili con la futura sostituzione dei sistemi che utilizzano campi magnetici a bassa frequenza con sensori a infrarosso passivo.

 

Art. 5

(Vigilanza e controllo)

1.         Il Dipartimento di prevenzione dell’ASL, tramite il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica, svolge la funzione di vigilanza e controllo sull’attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 4/2005 e del presente regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA.

2.         Le prestazioni fornite dall’ARPA, di cui al presente regolamento, sono erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti gestori di strutture commerciali in cui insistono dispositivi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o elettromagnetici a radiofrequenze, secondo il tariffario dell’Agenzia.

 

Art. 6

(Sanzioni)

 

1.         Qualora dalle verifiche di controllo presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza ovvero campi elettromagnetici a radiofrequenza, vengano rilevate omissioni a quanto stabilito dal presente regolamento o superamento dei limiti indicati dalla Raccomandazione della Comunità Europea del 12.07.1999 per le frequenze elettromagnetiche, verrà comminata al titolare dell’esercizio commerciale una sanzione amministrativa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo dispositivo utilizzato, da pagare all’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.

2.         Qualora presso le strutture commerciali che utilizzano varchi antifurto muniti di campi magnetici a bassa frequenza o campi elettromagnetici a radiofrequenza venga accertata dai soggetti individuati dal precedente art. 5, la mancanza delle vie di uscita di sicurezza e delle segnalazioni previste nel precedente art. 2, verrà comminata una sanzione amministrativa di euro 300,00 (trecento/00) per ogni singola infrazione accertata, da pagare all’Ufficio Contenzioso della Regione Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 3 maggio 2007