Art. 1
(Finalità)
1. E’
istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale, una Commissione
consiliare d’indagine con il compito di:
a)
esaminare la
diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed
economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione
residente in permanenza od occasionalmente nella regione;
b)
sottoporre ai
competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare,
amministrativa e di organizzazione ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la
prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come
specificate nell’articolo 117 della Costituzione;
c)
intrattenere
rapporti periodici con la
Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo
1988, n. 94 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari), onde
individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso
rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il
miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;
d)
riferire
semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare
proposte in materia;
e)
promuovere
convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali,
culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità
della presente legge.
Art. 2
(Composizione
e insediamento)
1. La
Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza
proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Il
Presidente del Consiglio, su segnalazione dei Gruppi stessi, provvede a
costituire la Commissione e a insediarla entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Elezione
della Presidenza)
1. Nel
rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto regionale, i componenti la
Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a
maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a
maggioranza assoluta nella terza votazione.
2. Ove nessun consigliere di
opposizione risulti eletto
Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di
opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti.
3. Eletto il
Presidente, la Commissione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti.
4. Per il
funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme
previste dal regolamento interno del Consiglio per l’attività delle commissioni
consiliari permanenti.
Art. 4
(Poteri)
1. La
Commissione ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e
funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche,
culturali e di volontariato.
2. La
Commissione può avvalersi solo di esperti a titolo gratuito
Art. 5
(Durata)
1. La
Commissione cessa le sue funzioni al termine dell’VIII legislatura.
Art. 6
(Funzioni di
segreteria)
1. Alla
definizione del supporto tecnico-amministrativo necessario per lo svolgimento e
l’organizzazione dei lavori, nonché all’istituzione e funzionamento della
segreteria del Presidente della Commissione, provvede, con propri atti,
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con personale in dotazione e con
fondi ordinari assegnatigli dal bilancio per il funzionamento.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28
Giugno 2007