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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
21
Data
28/06/2007
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Istituzione della Commissione d'indagine per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 94 del 2 luglio 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

 

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale, una Commissione consiliare d’indagine con il compito di:

a)      esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in permanenza od occasionalmente nella regione;

b)      sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e di organizzazione ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell’articolo 117 della Costituzione;

c)      intrattenere rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari), onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;

d)      riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in materia;

e)      promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente legge.

 

Art. 2

(Composizione e insediamento)

 

1. La Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.

 

2. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei Gruppi stessi, provvede a costituire la Commissione e a insediarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

(Elezione della Presidenza)

 

1. Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto regionale, i componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza votazione.

 

2. Ove  nessun  consigliere  di  opposizione  risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti.

 

3. Eletto il Presidente, la Commissione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti.

 

4. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento interno del Consiglio per l’attività delle commissioni consiliari permanenti.

 

 

Art. 4

(Poteri)

 

1. La Commissione ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.

 

2. La Commissione può avvalersi solo di esperti a titolo gratuito

 

Art. 5

(Durata)

 

1. La Commissione cessa le sue funzioni al termine dell’VIII legislatura.

 

Art. 6

(Funzioni di segreteria)

 

1. Alla definizione del supporto tecnico-amministrativo necessario per lo svolgimento e l’organizzazione dei lavori, nonché all’istituzione e funzionamento della segreteria del Presidente della Commissione, provvede, con propri atti, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con personale in dotazione e con fondi ordinari assegnatigli dal bilancio per il funzionamento.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 28 Giugno 2007