IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
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Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Visto il D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22;
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Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
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Visto il D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36;
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Vista la legge
Regionale n. 39/2006
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1010
del 26/06/2007 di adozione di un Regolamento attuativo della legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
In applicazione dell’art. 22
della L.R. n.
39/2006 e nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti
e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti di cui alla lettera h) comma 2 dell’art. 195 del D.Lgs. n.
152 del 3 aprile 2006, le garanzie finanziarie da prestare a favore delle
province sono, in via transitoria, così disciplinate:
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i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo
delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e
recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 152/2006 sono
definiti nell’Allegato “A” al presente regolamento;
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i valori ed i parametri di riferimento per la
determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle
attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto
legislativo n. 152/2006 sono quelli fissati nell’allegato “B” al presente
regolamento;
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la polizza fidejussoria o fideiussione bancaria a garanzia
degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimento o
recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed
integrazioni devono essere costituite secondo lo schema e le condizioni
contrattuali stabilite nell’allegato “C” al presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 16 luglio 2007
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C