(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 10 (Gazz. Uff. 28
gennaio 2009, n. 4, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 1 dell'art. 3 della presente legge nonché delle
restanti disposizioni della medesima legge regionale.
Art. 1
1.[ La presente legge regionale, conformemente al
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, e
successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina lo smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia,
che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di
smaltimento siti nella regione Puglia.
Art. 2
1. Lo smaltimento dei
rifiuti speciali di cui all’articolo 1, al fine di ridurre la movimentazione dei
rifiuti allo stretto necessario e salvaguardare la salute e l’ambiente, può
avvenire solo nel rispetto dei principi di prossimità e appropriatezza nello
smaltimento dei rifiuti speciali sanciti dalla normativa dell’Unione Europea e
dall’ordinamento giuridico nazionale.
Art. 3
1. Lo smaltimento di
rifiuti speciali di cui all'articolo 1 può avvenire in impianti per rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi ubicati nel territorio regionale pugliese,
a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di
smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti
speciali.
2. Il produttore e/o il
trasportatore di rifiuti speciali di cui all' articolo 1, per smaltirli in
impianti siti nel territorio regionale pugliese, deve previamente munirsi di uno
o più certificati delle autorità extraregionali competenti, di data non
anteriore a sei mesi, attestanti l'inesistenza o l'inoperatività, nei rispettivi
territori, di impianti appropriati per lo smaltimento dei medesimi rifiuti
speciali, individuati secondo il catalogo europeo dei rifiuti (CER).
3. Le autorità extraregionali cui il
produttore e/o trasportatore deve chiedere i certificati di cui al comma 2,
sono:
a)
quelle
competenti per il territorio in cui sono stati prodotti i rifiuti speciali
destinati agli impianti di smaltimento siti nel territorio regionale pugliese;
b)
quelle
che, diverse dalle precedenti, sono competenti per il territorio che, rispetto
al luogo di produzione dei rifiuti speciali, è comunque più vicino al luogo in
cui è ubicato nel territorio pugliese l'impianto individuato come destinatario
delle stesse operazioni di smaltimento.
4. La maggiore o minore
vicinanza o prossimità di un impianto appropriato per lo smaltimento di rifiuti
speciali sito in un territorio extraregionale rispetto all'impianto appropriato
sito nella regione Puglia si determina sulla base dei chilometri da percorrere
con il mezzo di trasporto prescelto, secondo il percorso più breve, dal luogo di
produzione dei rifiuti speciali sino ai rispettivi impianti volta per volta
presi in considerazione.
5. I certificati delle
autorità extraregionali competenti di cui al presente articolo possono essere
sostituiti dalla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di data non anteriore a sei mesi, formulata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e sottoscritta dal produttore e/o trasportatore di rifiuti
speciali, che attesti l’inesistenza o l’inoperatività di impianti appropriati
più prossimi al luogo di produzione dei rifiuti rispetto all’impianto insistente
nel territorio regionale.
Art. 4
1. Qualora nei
territori extraregionali esistano o siano operativi impianti appropriati per lo
smaltimento dei rifiuti speciali, ma essi, secondo il criterio di cui al comma 4
dell’articolo 3, siano meno vicini rispetto al luogo in cui si trova l'impianto
appropriato sito nel territorio regionale pugliese destinatario dei rifiuti
speciali, lo smaltimento può essere effettuato nell'impianto più prossimo sito
nella regione Puglia. In questo caso, il produttore e/o il trasportatore dei
rifiuti speciali deve:
a)
munirsi
dei certificati delle autorità extraregionali competenti di cui al comma 3
dell’articolo 3, ovvero delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex
d.p.r. 445/2000 del medesimo produttore e/o trasportatore di rifiuti speciali
attestanti l'esistenza e l'operatività, nei rispettivi territori, di impianti di
smaltimento appropriati allo smaltimento dei rifiuti speciali, con indicazione
del luogo in cui gli impianti si trovano;
b)
dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ex articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che è più breve, secondo
il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 3, il percorso per raggiungere
l'impianto di smaltimento appropriato più vicino sito nella regione Puglia
rispetto all'impianto di smaltimento appropriato sito nel territorio
extraregionale. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il
produttore e/o il trasportatore di rifiuti speciali deve altresì dichiarare di
essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito ai sensi
del codice penale e delle leggi penali in materia.
Art. 5
1. I certificati
rilasciati dalle autorità extraregionali competenti e le dichiarazioni previste
dalla presente legge sono redatti in triplice copia: una deve essere conservata
dal produttore, l'altra dal trasportatore, la terza dal destinatario dei rifiuti
speciali.
2. I certificati e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere conservati per
cinque anni dal produttore e dal trasportatore. Il destinatario dei rifiuti
speciali deve conservarli per tutta la durata della vita utile dell’impianto.
3. Il gestore
dell’impianto di smaltimento destinatario dei rifiuti speciali deve inviare
semestralmente alla Provincia territorialmente competente copia dei certificati
delle autorità extraregionali e delle dichiarazioni previste dalla presente
legge.
Art. 6
1. Le autorizzazioni
relative a nuovi impianti di gestione dei rifiuti speciali devono prescrivere
espressamente l’obbligo del soggetto autorizzato di osservare le previsioni
della presente legge, facendo esplicito riferimento, in ipotesi di inosservanza
delle previsioni della presente legge, alla comminatoria delle sanzioni previste
dall’ordinamento di settore in ipotesi di violazione delle prescrizioni di
gestione.
2. In ogni caso, a far
data dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo smaltimento di
rifiuti speciali presso impianti ubicati nel territorio regionale in violazione
delle disposizioni della presente legge equivale all’inosservanza delle
prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti autorizzatori.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]
Data a Bari, addì 31 ottobre 2007
La Corte costituzionale, con
sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 10 (Gazz. Uff. 28
gennaio 2009, n. 4, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 1 dell'art. 3 della presente legge nonché delle
restanti disposizioni della medesima legge regionale.