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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
29
Data
31/10/2007
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 157 del 2 novembre 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 10 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 della presente legge nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

 

 

 

Art. 1

 

1.[ La presente legge regionale, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella regione Puglia.

 

Art. 2

 

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all’articolo 1, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti allo stretto necessario e salvaguardare la salute e l’ambiente, può avvenire solo nel rispetto dei principi di prossimità e appropriatezza nello smaltimento dei rifiuti speciali sanciti dalla normativa dell’Unione Europea e dall’ordinamento giuridico nazionale.

 

Art. 3

1. Lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 1 può avvenire in impianti per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicati nel territorio regionale pugliese, a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali.

 

2. Il produttore e/o il trasportatore di rifiuti speciali di cui all' articolo 1, per smaltirli in impianti siti nel territorio regionale pugliese, deve previamente munirsi di uno o più certificati delle autorità extraregionali competenti, di data non anteriore a sei mesi, attestanti l'inesistenza o l'inoperatività, nei rispettivi territori, di impianti appropriati per lo smaltimento dei medesimi rifiuti speciali, individuati secondo il catalogo europeo dei rifiuti (CER).

 

3. Le autorità extraregionali cui il produttore e/o trasportatore deve chiedere i certificati di cui al comma 2, sono:

 

a)      quelle competenti per il territorio in cui sono stati prodotti i rifiuti speciali destinati agli impianti di smaltimento siti nel territorio regionale pugliese;

 

b)      quelle che, diverse dalle precedenti, sono competenti per il territorio che, rispetto al luogo di produzione dei rifiuti speciali, è comunque più vicino al luogo in cui è ubicato nel territorio pugliese l'impianto individuato come destinatario delle stesse operazioni di smaltimento.

 

4. La maggiore o minore vicinanza o prossimità di un impianto appropriato per lo smaltimento di rifiuti speciali sito in un territorio extraregionale rispetto all'impianto appropriato sito nella regione Puglia si determina sulla base dei chilometri da percorrere con il mezzo di trasporto prescelto, secondo il percorso più breve, dal luogo di produzione dei rifiuti speciali sino ai rispettivi impianti volta per volta presi in considerazione.

 

5. I certificati delle autorità extraregionali competenti di cui al presente articolo possono essere sostituiti dalla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non anteriore a sei mesi, formulata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e sottoscritta dal produttore e/o trasportatore di rifiuti speciali, che attesti l’inesistenza o l’inoperatività di impianti appropriati più prossimi al luogo di produzione dei rifiuti rispetto all’impianto insistente nel territorio regionale.

 

Art. 4

 

1. Qualora nei territori extraregionali esistano o siano operativi impianti appropriati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ma essi, secondo il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 3, siano meno vicini rispetto al luogo in cui si trova l'impianto appropriato sito nel territorio regionale pugliese destinatario dei rifiuti speciali, lo smaltimento può essere effettuato nell'impianto più prossimo sito nella regione Puglia. In questo caso, il produttore e/o il trasportatore dei rifiuti speciali deve:

 

a)      munirsi dei certificati delle autorità extraregionali competenti di cui al comma 3 dell’articolo 3, ovvero delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex d.p.r. 445/2000 del medesimo produttore e/o trasportatore di rifiuti speciali attestanti l'esistenza e l'operatività, nei rispettivi territori, di impianti di smaltimento appropriati allo smaltimento dei rifiuti speciali, con indicazione del luogo in cui gli impianti si trovano;

 

b)      dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che è più breve, secondo il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 3, il percorso per raggiungere l'impianto di smaltimento appropriato più vicino sito nella regione Puglia rispetto all'impianto di smaltimento appropriato sito nel territorio extraregionale. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il produttore e/o il trasportatore di rifiuti speciali deve altresì dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia.

 

Art. 5

 

1. I certificati rilasciati dalle autorità extraregionali competenti e le dichiarazioni previste dalla presente legge sono redatti in triplice copia: una deve essere conservata dal produttore, l'altra dal trasportatore, la terza dal destinatario dei rifiuti speciali.

 

2. I certificati e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere conservati per cinque anni dal produttore e dal trasportatore. Il destinatario dei rifiuti speciali deve conservarli per tutta la durata della vita utile dell’impianto.

 

3. Il gestore dell’impianto di smaltimento destinatario dei rifiuti speciali deve inviare semestralmente alla Provincia territorialmente competente copia dei certificati delle autorità extraregionali e delle dichiarazioni previste dalla presente legge.

 

Art. 6

 

1. Le autorizzazioni relative a nuovi impianti di gestione dei rifiuti speciali devono prescrivere espressamente l’obbligo del soggetto autorizzato di osservare le previsioni della presente legge, facendo esplicito riferimento, in ipotesi di inosservanza delle previsioni della presente legge, alla comminatoria delle sanzioni previste dall’ordinamento di settore in ipotesi di violazione delle prescrizioni di gestione.

 

2. In ogni caso, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo smaltimento di rifiuti speciali presso impianti ubicati nel territorio regionale in violazione delle disposizioni della presente legge equivale all’inosservanza delle prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti autorizzatori.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]

 

Data a Bari, addì 31 ottobre 2007

 

La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 10 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 della presente legge nonché delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.