TITOLO
I
NORME DI
BILANCIO
Art.
1
(Stato di previsione delle
entrate)
1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2008, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 16.083.500.438,74 in termini di competenza e in euro
31.764.424.191,40 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la
riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse
e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario
2008.
Art.
2
(Stato di previsione della
spesa)
1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2008, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’articolo
46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 16.083.500.438,74 in termini di
competenza e in euro 31.764.424.191,40 in termini di
cassa.
Art.
3
(Impegni e pagamenti delle
spese)
1.
E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello
stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato
sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2.
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2008 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art.
4
(Quadro generale
riassuntivo)
1.
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2008, di cui all’allegato 1, predisposto secondo
il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art.
5
(Elenco delle spese
obbligatorie)
1.
Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a
norma dell’articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art.
6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine)
1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo 1110010 –
UPB 10.4.1. - viene determinato per l’esercizio 2008 in euro 1.335.693,98 ed è
gestito a termini dell’articolo 49
della l.
r. 28/2001.
Art.
7
(Fondo di riserva per le spese
impreviste)
1.
Il fondo di riserva per le spese impreviste – capitolo 1110030 – UPB
10.4.1 - è determinato per l’esercizio 2008 in euro 1 milione 500 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art.
8
(Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa)
1.
Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa –
capitolo 1110020 – UPB 10.4.1 - è determinato per l’esercizio 2008 in euro
79.362.513,11 ed è gestito a termini dell’articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art.
9
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla
chiusura dell’esercizio 2007)
1.
Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2007 applicato
al bilancio di previsione 2008 nell’ammontare complessivo di euro 907 milioni,
ai sensi dell’articolo 48
della l.r.
28/2001, è utilizzato come segue:
a)
per euro 35 milioni al
capitolo 1110045 – UPB 10.4.1. - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo
95
della l.r.
28/2001;
b)
per euro 106 milioni al
capitolo 1110046 – UPB 10.4.1. - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”,
gestito a termini dell’articolo 95
della l.r.
28/2001;
c)
per euro 502.833.060,17 al
capitolo 1110060 – UPB 10.4.1 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a
termini dell’articolo 93
della l.r.
28/2001;
d)
per euro 24 milioni al
capitolo 1110097 – UPB 10.4.2 - “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle
carte contabili (l.r.
n. 28/2001, art. 82/bis);
e)
per euro 159.383.300,55 al
capitolo 741087 - UPB 12.1.2 - per erogazione quota differenziale fondo
sanitario regionale anno 2007 derivante dal reintegro dello stanziamento del
capitolo 1110046;
f)
per euro 2 milioni al
capitolo 771094 – UPB 12.1.2 - “Spese per l’integrale copertura del disavanzo
del servizio sanitario regionale 2006 mediante l’utilizzo del capitolo di
entrata correlato 2035776”;
g)
per euro 10 milioni al
capitolo 1110050– UPB 10.4.1 - “Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari;
h)
per euro 67.783.639,28 a
diversi capitoli di spesa.
Art. 10
(Variazioni di bilancio.
Autorizzazione alla Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dall’articolo
42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008 a
disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove
unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione
europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2.
La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da
comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative
tra le UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o
di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative
tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti
di programmazione negoziata.
3.
Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione
vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione
specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri
soggetti.
Art.
11
(Erogazione al Consiglio
regionale)
1.
I fondi iscritti al capitolo 1050 - UPB 00.01.01 - dello stato di
previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102,
comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art.
12
(Bilancio
Pluriennale)
1.
E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2008 – 2010, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e
allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui all’articolo
26 della citata l.r. 28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31
dicembre 2007