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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
18
Data
29/07/2008
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 124 dell'1 agosto .2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

-          Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

-          Visto l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

-          Vista la L. R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;

 

-          Vista la  Delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 22 luglio 2008 di adozione del Regolamento

 

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

 

1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, verso i soggetti di cui all’art. 2, comma 6, della medesima legge regionale e verso la Regione Puglia e gli altri suoi enti partecipati e/o strumentali.

 

Art. 2

(Esuberi di personale e mobilità)

 

1. I Consorzi ASI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell’applicazione della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, che, nel programma di ripianamento di cui all’articolo 18, comma 5, della medesima legge regionale, prevedano l’esubero anche di un solo dipendente tra quelli in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006 applicano le procedure di informazione e consultazione di cui all’articolo 4, commi da 2 a 8, della legge 23 luglio 1991 n. 223, con esclusione degli adempimenti e delle prescrizioni incompatibili con il regime speciale di mobilità di cui all’articolo 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2.

 

2. All’esito delle procedure di informazione e consultazione con le OO.SS. e in applicazione dei criteri di scelta dei cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Consorzio ASI procede alla adozione di una lista nominativa dei lavoratori in esubero e promuove la loro mobilità verso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, verso gli altri Consorzi ASI della regione nonché verso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della stessa regione.

 

3. La procedura di mobilità di cui al comma precedente e la ricollocazione dei lavoratori in esubero sono attuate nel rispetto delle disposizioni in materia di dotazione organica e di fabbisogno dei soggetti di destinazione e avvengono secondo le modalità stabilite nell’articolo 3 del presente regolamento.

 

4. La mobilità verso la Regione Puglia può essere richiesta e attivata solo in caso di esito negativo delle procedure di mobilità esperite verso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6 della L.R. 2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI della Regione Puglia.

 

Art. 3

(Procedimento e requisiti per la mobilità verso la Regione Puglia egli enti strumentali della stessa)

 

1. I dipendenti in esubero iscritti nella lista di cui all’art. 2, comma 2, del presente regolamento, sono posti in mobilità e ricollocati presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, presso gli altri Consorzi ASI nonché presso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della stessa regione, alle condizioni e secondo le procedure di seguito stabilite.

 

Tutte le procedure devono concludersi entro 90 giorni.

 

2. Le procedure di mobilità sono svolte su iniziativa e impulso del Consorzio ASI che presenta esuberi il quale pone in essere tutta l’attività necessaria a ricollocare i dipendenti in esubero. I Consorzi possono attribuire eventuali benefici ai Consorziati che assorbano dipendenti mobilitati.

 

3. I dipendenti in esubero possono assumere l’iniziativa di presentare istanza di mobilità e ricollocazione ai soggetti ed enti di cui al comma 1 del presente articolo nella quale occorre dichiarare e autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

-         cognome, nome, luogo e data di nascita;

-         stato di famiglia;

-         titolo di studio;

-         dipendente in esubero di Consorzio ASI;

-         categoria e profilo professionale di apparenza al 31.12.2006, quale unica data rilevante ai fini della mobilità, in riferimento al CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I.;

-         modalità di assunzione presso l’ente in cui presta servizio (assunzione diretta, procedura concorsuale, mobilità da soggetto pubblico o privato ecc.)

 

4. Nel caso di presentazione della istanza di mobilità e ricollocazione alla Regione Puglia e ai suoi enti partecipati o strumentali, oltre a quanto indicato nel precedente comma 3 occorre allegare espressa attestazione del Consorzio ASI da cui l’istante dipende circa l’esito negativo delle procedure di mobilità esperite verso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6 della L.R. 2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI della Regione Puglia.

 

5. Il lavoratore ricollocato a seguito della procedure di mobilità di cui al presente regolamento prende servizio nella nuova sede di destinazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

6. Se la sede di destinazione è in una provincia diversa da quella del Consorzio ASI di provenienza ovvero di residenza, il lavoratore beneficia degli ausili previsti per i dipendenti della Regione Puglia trasferiti presso altri enti in seguito a processi di decentramento, con oneri a carico del Consorzio ASI di provenienza.

 

7. Nel caso in cui i lavoratori in esubero siano stati assunti dai Consorzi ASI ovvero dagli enti di provenienza in assenza di procedure concorsuali, la ricollocazione presso i soggetti pubblici di cui all’articolo2, comma 6, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, nonché presso la Regione Puglia e i suoi enti strumentali avviene mediante apposita selezione, verifica di idoneità ed accertamento dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi 6 e 7, della suddetta legge regionale e delle disposizioni attuative del presente regolamento. In tal caso, l’attività di mobilità e ricollocazione del Consorzio ASI che presenta gli esuberi e/o la domanda di mobilità e ricollocazione presentata dai dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo, danno impulso all’avvio delle attività e dei provvedimenti dell’ente destinatario preordinati a bandire la procedura concorsuale riservata, nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 2, commi 3 e 4, del presente regolamento.

 

Art. 4

(Reinquadramento giuridico ed economico presso i ruoli della Regione Puglia e degli enti strumentali della stessa)

1. Il personale ricollocato ai sensi del presente regolamento sottoscrive un nuovo contratto di lavoro.

 

2. L'inquadramento giuridico del personale transitato a seguito della procedura di mobilità disciplinata dal presente regolamento è quello del livello contrattuale corrispondente a quello di provenienza alla data del 31/12/2006, individuato attraverso una comparazione tra la classificazione delle categorie e dei profili professionali del CCNL dei dipendenti e dei dirigenti del comparto a cui appartiene l’Ente di destinazione e quello stipulato dalla FICEI per i Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale.

 

3. I Consorzi ASI predispongono, in accordo con le Associazioni sindacali, una tabella di comparazione soggetta ad approvazione da parte dell’Ente di destinazione. La tabella di comparazione dovrà essere trasmessa all’Ente di destinazione unitamente all’attivazione della procedure di mobilità e ricollocazione.

 

4. Qualora il dipendente goda, esclusi i trattamenti accessori, di una retribuzione ordinaria complessiva superiore a quella spettante in base all'inquadramento giuridico stabilito con il presente articolo, tale maggiore retribuzione è imputata alla P.E.O. (Progressione Economica Orizzontale), mentre eventuali ulteriori differenze danno luogo a un assegno ad personam in favore del dipendente fino alla concorrenza della retribuzione precedentemente goduta, riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

 

Art. 5

(Norma finale ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul B.U.R.P. ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come normazione di diritto pubblico a carattere imperativo.

 

 

Bari, addì, 29 luglio 2008