IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
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Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 2 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
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Visto l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
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Vista la L. R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;
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Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 1370 del 22 luglio 2008 di adozione del
Regolamento
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità del
regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina,
secondo quanto previsto dall’articolo 18,
commi 6 e 7, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, la mobilità del personale dei Consorzi
delle Aree di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,
verso i soggetti di cui all’art. 2, comma 6, della medesima legge regionale e
verso la Regione Puglia e gli altri suoi enti partecipati e/o strumentali.
Art. 2
(Esuberi di personale e
mobilità)
1. I Consorzi ASI della Regione Puglia,
interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza
dell’applicazione della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, che, nel programma di ripianamento di
cui all’articolo 18,
comma 5, della medesima legge regionale, prevedano l’esubero anche di un solo
dipendente tra quelli in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato alla data del 31 dicembre 2006 applicano le procedure di
informazione e consultazione di cui all’articolo 4, commi da 2 a 8, della legge
23 luglio 1991 n. 223, con esclusione degli adempimenti e delle prescrizioni
incompatibili con il regime speciale di mobilità di cui all’articolo 18,
commi 6 e 7, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2.
2. All’esito delle procedure di informazione
e consultazione con le OO.SS. e in applicazione dei criteri di scelta dei cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Consorzio
ASI procede alla adozione di una lista nominativa dei lavoratori in esubero e
promuove la loro mobilità verso i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 6, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, verso gli altri Consorzi ASI della regione
nonché verso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della
stessa regione.
3. La procedura di mobilità di cui al comma
precedente e la ricollocazione dei lavoratori in esubero sono attuate nel
rispetto delle disposizioni in materia di dotazione organica e di fabbisogno dei
soggetti di destinazione e avvengono secondo le modalità stabilite nell’articolo
3 del presente regolamento.
4. La mobilità verso la Regione Puglia può
essere richiesta e attivata solo in caso di esito negativo delle procedure di
mobilità esperite verso i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 6 della L.R.
2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI della Regione Puglia.
Art. 3
(Procedimento e requisiti per la mobilità
verso la Regione Puglia egli enti strumentali della
stessa)
1. I dipendenti in esubero iscritti nella
lista di cui all’art. 2, comma 2, del presente regolamento, sono posti in
mobilità e ricollocati presso i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 6, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, presso gli altri Consorzi ASI nonché
presso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della stessa
regione, alle condizioni e secondo le procedure di seguito
stabilite.
Tutte le procedure devono concludersi entro
90 giorni.
2. Le procedure di mobilità sono svolte su
iniziativa e impulso del Consorzio ASI che presenta esuberi il quale pone in
essere tutta l’attività necessaria a ricollocare i dipendenti in esubero. I
Consorzi possono attribuire eventuali benefici ai Consorziati che assorbano
dipendenti mobilitati.
3. I dipendenti in esubero possono assumere
l’iniziativa di presentare istanza di mobilità e ricollocazione ai soggetti ed
enti di cui al comma 1 del presente articolo nella quale occorre dichiarare e
autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:
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cognome,
nome, luogo e data di nascita;
-
stato di
famiglia;
-
titolo
di studio;
-
dipendente in esubero di Consorzio
ASI;
-
categoria e profilo professionale di
apparenza al 31.12.2006, quale unica data rilevante ai fini della mobilità, in
riferimento al CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo
industriale aderenti alla F.I.C.E.I.;
-
modalità
di assunzione presso l’ente in cui presta servizio (assunzione diretta,
procedura concorsuale, mobilità da soggetto pubblico o privato ecc.)
4. Nel caso di presentazione della istanza di
mobilità e ricollocazione alla Regione Puglia e ai suoi enti partecipati o
strumentali, oltre a quanto indicato nel precedente comma 3 occorre allegare
espressa attestazione del Consorzio ASI da cui l’istante dipende circa l’esito
negativo delle procedure di mobilità esperite verso i soggetti di cui
all’articolo 2,
comma 6 della L.R.
2/2007 e verso gli altri
Consorzi ASI della Regione Puglia.
5. Il lavoratore ricollocato a seguito della
procedure di mobilità di cui al presente regolamento prende servizio nella nuova
sede di destinazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
6. Se la sede di destinazione è in una
provincia diversa da quella del Consorzio ASI di provenienza ovvero di
residenza, il lavoratore beneficia degli ausili previsti per i dipendenti della
Regione Puglia trasferiti presso altri enti in seguito a processi di
decentramento, con oneri a carico del Consorzio ASI di provenienza.
7. Nel caso in cui i lavoratori in esubero
siano stati assunti dai Consorzi ASI ovvero dagli enti di provenienza in assenza
di procedure concorsuali, la ricollocazione presso i soggetti pubblici di cui
all’articolo2,
comma 6, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, nonché presso la Regione Puglia e i
suoi enti strumentali avviene mediante apposita selezione, verifica di idoneità
ed accertamento dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18,
commi 6 e 7, della suddetta legge
regionale e delle disposizioni attuative del presente regolamento. In tal
caso, l’attività di mobilità e ricollocazione del Consorzio ASI che presenta gli
esuberi e/o la domanda di mobilità e ricollocazione presentata dai dipendenti di
cui al comma 1 del presente articolo, danno impulso all’avvio delle attività e
dei provvedimenti dell’ente destinatario preordinati a bandire la procedura
concorsuale riservata, nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo 2, commi 3
e 4, del presente regolamento.
Art. 4
(Reinquadramento giuridico ed economico
presso i ruoli della Regione Puglia e degli enti strumentali della stessa)
1. Il personale ricollocato ai sensi del
presente regolamento sottoscrive un nuovo contratto di lavoro.
2. L'inquadramento giuridico del personale
transitato a seguito della procedura di mobilità disciplinata dal presente
regolamento è quello del livello contrattuale corrispondente a quello di
provenienza alla data del 31/12/2006, individuato attraverso una comparazione
tra la classificazione delle categorie e dei profili professionali del CCNL dei
dipendenti e dei dirigenti del comparto a cui appartiene l’Ente di destinazione
e quello stipulato dalla FICEI per i Consorzi delle Aree di Sviluppo
Industriale.
3. I Consorzi ASI predispongono, in accordo
con le Associazioni sindacali, una tabella di comparazione soggetta ad
approvazione da parte dell’Ente di destinazione. La tabella di comparazione
dovrà essere trasmessa all’Ente di destinazione unitamente all’attivazione della
procedure di mobilità e ricollocazione.
4. Qualora il dipendente goda, esclusi i
trattamenti accessori, di una retribuzione ordinaria complessiva superiore a
quella spettante in base all'inquadramento giuridico stabilito con il presente
articolo, tale maggiore retribuzione è imputata alla P.E.O. (Progressione
Economica Orizzontale), mentre eventuali ulteriori differenze danno luogo a un
assegno ad personam in favore del dipendente fino alla concorrenza della
retribuzione precedentemente goduta, riassorbibile con i futuri miglioramenti
contrattuali.
Art. 5
(Norma finale ed entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul
B.U.R.P. ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come normazione di diritto pubblico a carattere
imperativo.
Bari, addì, 29 luglio 2008