Art. 1
(Finalità della
legge)
1. La
presente legge disciplina l’ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo
industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma
dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell’articolo 26 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 2
(Natura e
costituzione dei Consorzi)
1.
I Consorzi sono enti
pubblici economici per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di
particolare rilevanza regionale.
2.
Le Province,
nell’ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano,
d’intesa con i Comuni interessati, le aree di sviluppo industriale la cui
gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.
3.
I PTC recepiscono le
aree di sviluppo industriale gestite, sino alla data di entrata in vigore della
presente legge, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle
imprese ( SISRI).
4.
I Comuni restano
titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree di sviluppo
industriale e possono stipulare convenzioni con i Consorzi per gli oneri di
urbanizzazione e le procedure espropriative.
5.
I Consorzi hanno piena
autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
6.
Partecipano ai
Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano
localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7.
Possono, altresì,
partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei
commercianti e le Organizzazioni cooperative.
8.
Lo Statuto può
regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati.
Art. 3
(Status dei
Consorzi esistenti)
1. I Consorzi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio
per l’area di sviluppo industriale di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
Art. 4
(Costituzione di
Consorzi)
1.
I soggetti di cui al
comma 6 dell’articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio,
anche attraverso l’aggregazione o la disaggregazione di territori compresi nei
Consorzi di cui all’articolo 3, purché lo stesso sia previsto nel PTC della
Provincia competente.
2. La proposta di costituzione deve
contenere la precisa definizione dell’ambito territoriale di riferimento e gli
atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo
costituente deve essere ultimato entro il termine massimo di centottanta giorni
dalla data di adozione dell’atto di proposta.
3. La Giunta regionale, verificata la
sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la
corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l’aderenza
alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge,
sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimere il proprio
parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, approva la
costituzione di un Consorzio.
Art. 5
(Funzioni e attività dei
Consorzi)
1.
I Consorzi, in linea
con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati
l’adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo
stesso.
2.
I Consorzi
provvedono:
a) all’acquisizione, anche mediante
procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione
di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale,
commerciale all’ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi
commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell’assegnazione dei suoli di
un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle
infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in
concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da
imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso
Consorzio ASI;
b) alla realizzazione, su delega di
enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per
insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro
allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite
convenzioni;
c) alla vendita, all’assegnazione e
alla con cessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
d) alla costruzione in aree
attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e
artigianali, commerciali all’ingrosso e al minuto, depositi e
magazzini;
e) alla vendita e alla locazione alle
imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di
amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e
regolare la localizzazione all’interno delle aree e fabbricati dei
Consorzi;
f) alla costruzione e gestione di
impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di
smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);
g) alla realizzazione e alla gestione
di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la
realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
h) al recupero di aree e immobili
industriali preesistenti ai sensi dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove
ricorrano ragioni d’urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire
attraverso la procedura di esproprio;
i) alla gestione di impianti di
produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in
regime di autoproduzione;
j) all’acquisto o alla vendita di
energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni
consortili;
k) alla gestione degli impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione;
l) alla gestione di spazi e servizi
destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente
aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per
favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di
rendere possibile l’utilizzazione industriale della ricerca scientifica e
tecnologica;
m) alla riscossione delle tariffe e
dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi
realizzati o gestiti dai Consorzi;
n) all’assunzione di ogni altra
iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la
promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;
o) all’espressione di pareri
obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da
parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle
costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni
d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso,
trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.
3. I Consorzi possono
promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per
l’attuazione di interventi complessi, implicanti l’azione coordinata e integrata
con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e
regionali.
4. I Consorzi possono
promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione
di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la
gestione e l’erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell’attività
produttiva nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi secondo le
procedure comunitarie.
5. I Consorzi operano in
forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli
relativi a:
a) redazione e variazione dei Piani
urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano
territoriale generale di cui al comma 1;
b) progettazione, affidamento e
realizzazione di opere pubbliche;
c) procedure espropriative;
d) locazione e alienazione di terreni
e fabbricati.
6. La determinazione di tariffe e
prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate
avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.
Art. 6
(Statuto)
1.
Lo Statuto disciplina
l’organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.
2.
Nella definizione
dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:
a)
esatta indicazione
delle competenze attribuite ai singoli organi;
b)
composizione e funzionamento degli stessi
organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
c)
criteri generali per
l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e
regionali;
d)
la durata degli organi
deve essere fissata in un tempo non superiore ad anni cinque per i membri
dell’Assemblea generale, il Presidente e i componenti del Consiglio di
amministrazione e in tre anni per il Collegio dei revisori dei conti;
e)
requisiti e modalità
di ammissione dei soggetti partecipanti;
f)
ammontare iniziale del
fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei
conferimenti;
g)
criteri per il ripiano
di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.
3. Lo Statuto e gli atti modificativi
e integrativi dello stesso sono approvati dall’Assemblea generale.
Art. 7
(Organi dei
Consorzi)
1. Gli organi
dei Consorzi sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l’Assemblea generale;
d) il Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 8
(Presidente)
1.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo
Statuto.
2.
Lo Statuto può
prevedere la facoltà del Presidente di delegare specifici poteri, inerenti la
rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.
3.
Il Presidente è eletto
dall’Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
Art. 9
(Consiglio di
amministrazione)
1. Il Consiglio di
amministrazione è eletto dall’Assemblea generale ed è costituito da un numero
variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all’Assemblea generale,
scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o
imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di
aziende, enti e società.
2.
Lo Statuto definisce
il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la
maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e
garantendo la presenza all’interno dell’organo di una rappresentanza delle
associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo
industriale.
Art. 10
(Indennità agli
amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori )
1.
Ai componenti il
Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non
commutabile in indennità, per ogni riunione in misura non superiore a quella
spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in cui ha sede il
Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.
2.
I compensi per il
Presidente sono stabiliti con provvedimento dell’Assemblea generale.
3.
I compensi per il
Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei revisori sono parametrati
ai minimi delle tariffe professionali.
Art. 11
(Assemblea
generale)
1.
L’Assemblea generale è
composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al
Consorzio.
2.
Ogni soggetto
partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo
componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore
della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.
3.
La partecipazione di
ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del
Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia
versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese
di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.
4.
L’Assemblea è
validamente costituita con la presenza di un numero di consorziati che
rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai
sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto
richieda una maggioranza qualificata.
5.
L’Assemblea svolge, in
particolare, le seguenti attività:
a)
adozione dello Statuto
e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
b)
elezione del Consiglio
di amministrazione e del Presidente;
c)
approvazione del
Programma triennale di attività;
d)
approvazione del Piano
annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
e)
approvazione degli
atti di partecipazione a società;
f)
approvazione delle
variazioni del fondo di dotazione;
g)
decisione
sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei
consorziati;
h)
determinazione delle
quote a carico dei consorziati e di quelle necessarie a ripianare eventuali
disavanzi;
i)
deliberazione della
contrazione di mutui;
j)
approvazione dei
bilanci d’esercizio;
k)
approvazione dei
Regolamenti che disciplinano l’attività interna ed esterna del Consorzio.
Art. 12
(Collegio dei
revisori dei conti)
1.
La Giunta regionale
nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri di cui uno con funzioni di Presidente.
2.
I componenti del
Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Art. 13
(Personale)
1.
Al personale dei
Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento
economico previsti dai contratti nazionali di categoria.
Art. 14
(Fondo di
dotazione)
2.
Il fondo di dotazione
dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento
della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi,
aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro
attività.
3.
I mezzi finanziari dei
Consorzi sono costituiti da:
a)
contributi versati dai
consorziati;
b)
proventi per vendita e
concessione in uso di aree;
c)
ogni altro provento
comunque riveniente dall’attività consortile;
d)
eventuali fondi
previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla
realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di
servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
e)
finanziamenti concessi
dagli istituti di credito;
f)
altri eventuali
contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
Art. 15
(Bilanci e Piani
economico-finanziari)
1.
L’esercizio sociale
dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio
consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’anno. Lo
Statuto può prevedere l’approvazione del bilancio d’esercizio entro centottanta
giorni dalla chiusura dell’anno in caso di motivi eccezionali e previa
deliberazione del Consiglio d’amministrazione.
2.
Nell’esercizio della
loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla
loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le
entrate.
3.
I Consorzi devono
predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma
triennale di attività e un Piano annuale economico e finanziario attuativo del
Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e
di attività relativi all’esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di
eventuali disavanzi.
4.
I Piani e il Bilancio,
corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire
all’Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente
Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.
Art. 16
(Inadempimenti e
morosità)
1.
Lo Statuto regolamenta
l’inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell’articolo
11 e del presente articolo.
2.
L’approvazione del
Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte
dell’Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per
le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
3.
Per i consorziati e le
imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di
servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.
Art. 17
(Controllo e
vigilanza)
1.La
Giunta regionale esercita il controllo su:
a)
il Programma triennale
di attività;
b)
il Piano economico e
finanziario contenente il programma di attività relativo all’esercizio
successivo.
2.
Ove non intervengano
osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a
controllo, gli stessi s’intendono approvati.
3.
La Giunta regionale
può richiedere, in qualsiasi momento, l’invio di qualunque atto adottato dai
Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1.
4.
La Giunta regionale,
in caso di gravi e persi-stenti irregolarità di gestione, ovvero di
impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell’Assessore regionale
allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e
provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di
poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro
ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta
giorni.
5.
I Consorzi trasmettono
alla Giunta regionale, per l’approvazione, gli atti relativi all’organizzazione
degli uffici e alla dotazione organica.
Art. 18
(Norme
transitorie)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio
2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 - articolo 26) e dell'articolo7
della legge
regionale 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli
interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee
generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto
dei principi di cui alla presente legge e ai sensi dell'art. 2, comma 6 (1).
2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni
dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3
dell'articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell'Assemblea
generale alle norme della presente legge.
3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione
della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli
nominati ai sensi della L.R.
n. 19/2001 e della L.R.
n. 2/2003 fino al compimento del triennio dalla data della
nomina.
4. Il fondo di dotazione di cui all'articolo 14 comprende il
fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, entro lo
stesso termine di cui al comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la
propria competenza, e ove tali attività non siano già state svolte dai
precedenti organi, provvedono a redigere un programma di ripianamento
mediante:
a) la ricognizione del patrimonio del Consorzio;
b) l'accertamento dell'ammontare delle attività e delle
passività;
c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di
manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende
insediate nell'area del Consorzio, fissando le relative modalità di
riscossione;
d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione
dei servizi gestiti dal Consorzio;
e) l'adozione dei diversi regolamenti che disciplinano
l'organizzazione e l'attività del Consorzio.
6. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei
Consorzi SISRI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o
liquidazione in conseguenza dell'applicazione della presente legge, è garantita
la continuità del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità
verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali,
la Regione Puglia e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della
Regione.
7. Per quanto non regolato dalla normativa nazionale di
riferimento, le procedure e la disciplina di mobilità presso i soggetti e gli
enti di cui al comma 6 sono definite con apposito regolamento (2) adottato dalla
Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. In sede di prima applicazione della presente legge la
regolarizzazione delle quote e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 11
può avvenire anche mediante forme di rateizzazione risultanti dal programma di
ripianamento di cui al comma 5.
8-bis. È costituito un fondo per il risanamento finanziario dei
consorzi ASI. Possono beneficiare del fondo, producendo formale richiesta, i
consorzi ASI che, in esecuzione del comma 5, abbiano approvato alla data di
emanazione dei regolamenti di cui al comma 8-ter un piano di risanamento che
preveda il ricorso all'indebitamento mediante mutuo. Le risorse del fondo sono
destinate a contribuire alla quota interessi dei predetti mutui (3).
8-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento (4), dispone sulle
modalità e i criteri per l'accesso al fondo di risanamento (5).
8-quater. Per far fronte alla spesa di euro 1 milione, per
l'esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di spesa "Fondo
risanamento finanziario dei Consorzi ASI" con una dotazione finanziaria di euro
1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:
Cap. 114110
"Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva
delle colture agrarie - L.R.
n. 32/1980" per un importo pari a
euro 200.000,00
Cap. 112051
"Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP
L.R.
n. 18/1997" per un importo pari a
euro 100.000,00
Cap. 1081005
"Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per
l'innovazione tecnologica" per un importo pari a
euro 300.000,00
Cap. 1110010
"Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 49
L.R.
n. 28/2001)" per un importo pari a
euro 100.000,00
Cap. 3420
"Manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di proprietà
regionale e/o condotti in locazione" per un importo pari a
euro 100.000,00
Cap. 3440
"Spese condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per
i locali in proprietà e locazione adibiti ad uffici regionali" per un importo
pari a
euro 100.000,00
Cap. 4330
"Trasferimento alle APT di Puglia per finanziamento esodo del
personale in applicazione della L.R.
n. 14/2004 art. 58"
per un importo pari a
euro 100.000,00
TOTALE
euro 1.000.000,00. (4)
(1) Comma così modificato dall'art. 16,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(2) Vedi, al riguardo, il Reg.
29 luglio 2008, n. 18.
(3) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 1, L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
(4) Vedi, al riguardo, il Reg.
29 luglio 2008, n. 17.
(5) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 1, L.R.
19 febbraio 2008, n. 1 (vedi anche, per
il termine di emanazione del regolamento, il comma 2 del medesimo
articolo).
(6) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 1, L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
Art. 19
(Abrogazioni)
1.
Con l’entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
3
ottobre 1986, n. 31 (Consorzi per lo
sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);
b)
25
luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e
straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
-articolo 26);
c)
31
gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli
interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate).
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 8 marzo 2007