IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in
cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 2, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all’art.
30, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2082 del
04.11.2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento definisce le
funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante regionale
dei diritti del Minore, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le
modalità di nomina del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito
denominato Garante, istituito dall’articolo 30
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19.
2. All’Ufficio del Garante è affidata la
protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli
adolescenti e dei minori d’età residenti o temporaneamente presenti sul
territorio regionale, attraverso azioni positive mirate alla promozione del
diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria,
alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li
riguardano.
3. L’Ufficio del Garante opera in piena
libertà e indipendenza di giudizio e di valutazione. Non è sottoposto ad alcuna
forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti
strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti
inerenti il suo mandato istituzionale. Collabora con le competenti strutture
regionali e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il
privato sociale, le famiglie affinché in ogni circostanza sia rispettato il
supremo interesse dei bambini e delle bambine, come richiesto dalla Convenzione
Internazionale sui diritti dell’infanzia (art.3).
Art. 2
(Funzioni dell’Ufficio del Garante)
1. L’azione
dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
a)
diffondere e realizzare una cultura dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della cultura dei diritti
umani;
b)
segnalare e raccomandare azioni normative e
legislative a favore dei diritti dei minori;
c)
monitorare e vigilare sulla tutela dei
diritti dei minori e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove
necessario, alle autorità giudiziarie;
d)
promuovere i diritti, i bisogni collettivi e
gli interessi diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza a livello familiare,
sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e
in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
2. L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli
obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 30
della legge
regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma
precedente, svolge le seguenti funzioni:
a)
promuove, in collaborazione con gli Enti e le
Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione
della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata a riconoscere i
minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione
degli stessi alla vita delle comunità locali;
b)
vigila,
con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data
piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su
tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali
violazioni dei diritti dei minori d’età e adoperandosi verso le Amministrazioni
competenti per superarne e rimuoverne le cause;
c)
vigila,
con la collaborazione degli operatori e degli enti preposti, affinché, su tutto
il territorio regionale, sia data piena applicazione alla Convenzione sui
diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ed alla Carta Europea
sui diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, raccogliendo
le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi
verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
d)
promuove
iniziative per la Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza
della firma della citata Convenzione di New York, istituita nell’articolo 1
comma 6, della legge 451/1997;
e)
promuove, in stretto raccordo con le
strutture competenti dell’Assessorato alla Solidarietà ed anche in
collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società
civile, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative per il contrasto, la
prevenzione e il trattamento del maltrattamento e della violenza contro i
minori, dello sfruttamento criminale dei minori anche in relazione alle
disposizioni della legge 269/1998: “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù”;
f)
organizza, in accordo con gli enti competenti
e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose,
delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria,
iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con
riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro
minorile, l’evasione del diritto-dovere all’istruzione e contro ogni forma di
discriminazione diretta o indiretta;
g)
cura la
realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e
all’adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a
mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche,
anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni;
h)
collabora alla vigilanza sull’assistenza
prestata ai minori ospitati in strutture educativo-assistenziali sia
residenziali che semi-residenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria
famiglia, nonché sui percorsi di affido e adozione, concorrendo alla
divulgazione dei dati e delle informazioni all’uopo raccolti ed elaborati
dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del Centro Regionale di
Documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’art. 14
della l.r.
n. 19/2006;
i)
segnala
alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno
derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti dal punto di vista
igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;
a)
fornisce
sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari
dell’area minorile;
b)
promuove
la organizzazione di corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento per le
categorie professionali che si occupano di infanzia e adolescenza, curando il
rapporto con i relativi albi professionali;
c)
promuove
la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori,
quali a titolo esemplificativo i tutori e i curatori, così come previsto dalla
legge 149/2001, e promuove presso le strutture regionali competenti
l’istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno attingere i giudici
ordinari e minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio
stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;
d)
concorre
alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza e
all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
e)
collabora all’attività di studio, raccolta ed
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi
degli strumenti di monitoraggio previsti dall’Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali di cui all’art.14
della l.r.
n. 19/2006;
f)
esprime
pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e
Programmi annuali e pluriennali riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la
famiglia, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei
Comuni;
g)
favorisce una nuova cultura finalizzata alla
previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale
all’infanzia ed all’adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle
“città amiche delle bambine e dei bambini”, della progettazione partecipata e
dello sviluppo sostenibile;
h)
promuove
iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all’assunzione di
misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori e di
bullismo all’interno del mondo della scuola;
i)
rappresenta i diritti e gli interessi
dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali,
collaborando con tutte le autorità competenti operanti sul territorio regionale;
interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del
minore d’età nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e
autonomamente dall’azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso
e si può costituire parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto
violazione dei diritti dei minori;
j)
promuove
iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere
sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.
3. Al fine di meglio coordinare le proprie
azioni e funzioni l’Ufficio del Garante adotta gli strumenti di cui al comma 3
dell’art. 30
della l.r.
n. 19/2006.
Art. 3
(Nomina e requisiti del Garante regionale per
i diritti del Minore)
1. L’Ufficio del Garante per i diritti del
Minore è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Il Garante per i diritti del Minore è
eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare
competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente
della Giunta Regionale e l’Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di
tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. E’
eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti
il Consiglio Regionale. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. Ai fini della designazione della rosa di
tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità
enunciate al comma 6 bis dell’art. 30
della l.r.
n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra
i generi.
4. Ai fini della designazione della rosa di
tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere
individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che
siano in possesso di laurea magistrale o specialistica, e che abbiano maturato
una documentata esperienza almeno decennale, nell’ambito delle politiche
educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie
concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari.
5. Qualora, successivamente alla nomina,
venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il
Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel
termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza
dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché
provveda alla sostituzione.
6. Il Garante per i diritti del Minore che
viene eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile
una sola volta.
Art. 4
(Composizione dell’Ufficio del Garante)
1. E’ istituito presso il Consiglio
Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del
Garante regionale per i diritti del Minore.
2. All’Ufficio viene assegnata una dotazione
minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito del
personale del Consiglio Regionale.
3. L’Ufficio assiste il Garante per lo
svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato e cura, in particolare,
la collaborazione più stretta e funzionale con le strutture della Giunta
competenti per le materie affrontate.
4. L’Ufficio del Garante può avvalersi di
prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle del personale in servizio
presso il Consiglio Regionale, anche erogate da risorse umane esterne, solo se
trattasi di prestazioni specialistiche, erogate da esperti con specializzazione
universitaria, di durata temporale limitata, strettamente connesse allo
svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati
all’Ufficio per uno specifico progetto, sempre nel rispetto delle normative
vigenti nazionali e regionali.
Art. 5
(Trattamento economico e budget annuale)
1. All’Ufficio del Garante è assegnato
annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è
vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma
successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio,
al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio
stesso, connesse alle attività da realizzare.
2. Al Garante per i diritti del Minore è
attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per
cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale
indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso
delle spese di viaggio riferite alla funzione.
3. L’Ufficio del Garante predispone e
presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno,
un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del
budget assegnato.
4. L’Ufficio del Garante non può in alcun
caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget
assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.
Art. 6
(Sede, organizzazione e
struttura)
1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il
Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate,
avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente
messi a disposizione.
Art. 7
(Rapporti con Autorità di garanzia)
1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di
garanzia previste dallo Statuto Regionale, e il Garante regionale per i diritti
del Minore si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune,
coordinando le rispettive attività nell’ambito delle loro competenze.
Art. 8
(Relazioni agli organi istituzionali)
1. L’Ufficio del Garante riferisce
annualmente al Consiglio Regionale sull’andamento della propria attività e entro
il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. La relazione deve, inoltre, illustrare le condizioni dell’infanzia e
dell’adolescenza in Puglia, sulla base delle denunce raccolte e dei casi seguiti
nel corso della annualità precedente.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del
presente regolamento si provvede a partire dall’annualità successiva a quella di
entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di apposite
risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B.0.1.1 del
Consiglio Regionale, denominato:
-
(CNI)
Funzionamento dell’Ufficio del Garante per i diritti del Minore.
2. Al fine di dare idonea copertura agli
oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di
risorse da destinare al concorso alla spesa di funzionamento dell’Ufficio del
Garante per i diritti del Minore, a valere sulla finalizzazione del Fondo
Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell’art. 67
della l.
r. n. 19/2006.
Art. 10
(Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione il Consiglio
regionale procede all’elezione del Garante per i diritti del Minore entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 11 novembre 2008