Art. 1
(Oggetto e
definizioni)
1.
La presente legge dà attuazione all’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti) e successive modificazioni e integrazioni.
2.
Ai fini della presente legge si definisce:
a)
autorità: l’organo deputato a rilasciare il nulla osta;
b)
sorgente di radiazioni: l’apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva ;
c)
commissione: l’ente preposto al rilascio del parere
tecnico-consultivo ;
d)
radiazioni ionizzanti: le radiazioni costituite da
fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o
indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del presente provvedimento il
termine “radiazioni” deve intendersi sinonimo di “radiazioni-ionizzanti”.
Art. 2
(Finalità, ambito di
applicazione)
1.
1.Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei
lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla
osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, qui di
seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dall’articolo 29,
comma 2, del d.lgs. 230/1995 e successive modificazioni, qui di seguito
denominato decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico,
definendo, altresì, l’autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici
che devono essere consultati.
Art. 3
(Nulla osta – Domanda e autorità
competente)
1.
L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo
medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste
dalla normativa vigente, in relazione:
a)
all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale
addetto;
b) alle
conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle
modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti
radioattivi.
2.
L’autorità competente al rilascio del nulla osta di cui
al comma 1, di seguito denominata autorità, è individuata nel direttore generale
dell’azienda sanitaria locale (ASL), previo parere tecnico obbligatorio della
commissione per la radioprotezione, organismo tecnico consultivo, di seguito
denominata commissione, disciplinata dall’articolo 4.
3.
La domanda di nulla osta è presentata all’autorità in
relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene i dati e gli
elementi relativi:
a) al tipo
di pratica che si intende svolgere;
b) alle
caratteristiche delle macchine radiogene;
c) al tipo
e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare;
d) alle
modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti;
e)
all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;
f)
all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi
all’esercizio della pratica.
4.
La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata di una relazione tecnica
recante gli elementi di cui all’articolo 79 del decreto, redatta e firmata
dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 dello stesso decreto.
5.
Le modalità di cui ai commi 2 e 3 si osservano anche per le domande
relative alla modifica del nulla osta.
Art. 4
(Commissione tecnico
consultiva)
1.
E’ istituita la commissione per la radioprotezione, quale organismo
tecnico consultivo di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto, nel territorio
di ciascuna ASL provinciale, ognuna competente sull’intero ambito territoriale
della medesima ASL.
2.
La commissione per la radioprotezione è composta da:
a) un
esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del decreto,
almeno di secondo grado;
b) un medico
specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non
disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;
c) un medico
specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico
autorizzato di cui all’articolo 88 del decreto e iscritto nell’elenco nazionale
presso il Ministero del lavoro;
d) un
rappresentante del dipartimento provinciale dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA);
e) un
rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
f) un
rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
g) il
responsabile della unità operativa (UO). Igiene e sanità pubblica dell’ASL, con
funzioni di presidenza;
h) un fisico
esperto in fisica medica, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett.
i), del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n.187 (Attuazione della
direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro
i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) e
successive modificazioni e integrazioni.
3.
Per i componenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) devono essere
previsti i sostituti e, nel caso del presidente, un suo delegato. Le funzioni di
segreteria saranno svolte da un amministrativo dell’ASL competente.
4.
La presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma
2 è indispensabile per la validità delle sedute della commissione.
5.
Alla commissione per la radioprotezione sono attribuiti i seguenti
compiti:
a)
esprimere all’autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai
fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a
radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell’articolo 29
del decreto;
b)
fornire alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le
questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori
nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
Art. 5
(Nomina della commissione tecnico
consultiva)
1.
I direttori generali delle ASL, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei rispettivi
responsabili delle UO Igiene e sanità pubblica e su designazione degli enti di
cui all’articolo 4, comma 2, lettere d), e), f) e g), nominano i componenti,
previa verifica del possesso dei requisiti.
2.
La commissione dura in carica tre anni.
Art. 6
(Regolamento della
commissione)
1.
Ciascuna commissione, entro sessanta giorni dalla data
di insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, definisce:
a)
l’ordine di priorità delle riunioni;
b) le
modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
c) il
numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché
della formulazione dei pareri.
Art. 7
(Procedimento)
1
La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso ai
sensi dell’articolo 9 viene inoltrata all’autorità, la quale la trasmette
celermente alla commissione per il parere tecnico obbligatorio.
2
La commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi,
può eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui sono o saranno installati gli
impianti radiologici, qualora lo ritenga necessario per la formulazione del
parere.
3.
L’autorità, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della
commissione, provvede con proprio decreto al rilascio o al diniego del nulla
osta.
4.
L’intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e
non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
Art. 8
(Contenuto del nulla
osta)
1.
Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche
relative:
a) alle
fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti
radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla
disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la
disattivazione medesima;
b) al
valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di
riferimento della popolazione a essa interessata, tenendo conto dell’esposizione
esterna e dell’esposizione interna;
c)
all’eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi
nell’ambiente;
d) agli
aspetti della radioprotezione del paziente.
Art. 9
(Aggiornamento, variazioni,
modifiche)
1.
A decorrere dalla data di rilascio, ogni cinque anni, il titolare del
nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’autorità, che la trasmette per il
parere alla commissione, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di
propria competenza dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del decreto,
relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l’aggiornamento
della documentazione originariamente prodotta di cui all’articolo 3.
2.
Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino
modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso
contenute sono soggette a preventiva comunicazione all’autorità. Il titolare del
nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla
richiesta, l’autorità non abbia comunicato l’avvio del procedimento di modifica
del nulla osta.
3.
Il nulla osta deve essere modificato dall’autorità nei seguenti casi:
a) ove
ritenuto necessario, a seguito del parere della commissione sulla relazione
tecnica di cui al comma 1;
b) su
richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino
modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) su
richiesta degli organi di vigilanza.
Art.
10
(Cessazione, revoca,
sospensione)
1.
L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere
comunicato all’autorità, almeno trenta giorni prima della data di cessazione.
2.
Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta
dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del decreto che attesti, in
particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta inerenti la
disattivazione dell’impianto.
3.
L’autorità, previo parere tecnico obbligatorio della commissione,
provvede all’autorizzazione delle operazioni di disattivazione dell’impianto.
4.
L’esercente, al termine delle operazioni di cessazione dell’attività,
trasmette all’autorità una relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato, che
attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui
l’attività è stata effettuata.
5.
L’autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
relazione di cui al comma 4, provvede alla revoca del nulla osta.
6.
La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, effettuata dalla
commissione, sulla conclusione della disattivazione stessa che dimostri la
mancanza di vincoli di natura radiologica dell’attività esercitata e la corretta
sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.
Art.
11
(Procedure per la variazione di titolarità
dell’impianto)
1.
In caso di variazione della titolarità dell’impianto, il
titolare e il subentrante ne danno comunicazione all’autorità, la quale, su
parere conforme della commissione, dispone la necessaria voltura nel registro di
cui all’articolo 12.
2.
La mancata comunicazione della variazione da parte degli
interessati comporta la revoca del nulla osta e la cancellazione dell’impianto
dallo specifico registro di cui all’articolo 12.
Art.
12
(Istituzione del
registro)
1
L’autorità istituisce il registro degli impianti autorizzati all’impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e provvede al
suo aggiornamento.
2
L’autorità provvede all’iscrizione nel registro dell’impianto al quale
viene rilasciato il nulla osta.
Art.
13
(Vigilanza)
1.
Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e
sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta
sono esercitate dagli organismi di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto
nonché dall’ARPA, quest’ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti
organismi comunicano all’autorità competente le violazioni rilevate ai fini
dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 3.
Art.
14
(Spese)
1.
Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dell’ASL
provinciale.
2.
Le spese previste dalle procedure disciplinate dal comma
1 dell’articolo 7, dal comma 3 dell’articolo 9, dal comma 1 dell’articolo 11 e
dall’articolo 12 sono a carico dei soggetti non pubblici richiedenti il nulla
osta, in conformità all’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni e integrazioni.
3.
L’individuazione e la tariffazione delle spese di cui al
comma 2 viene effettuata, previa intesa, dalle ASL competenti.
Art.
15
(Disposizioni finali e
transitorie)
1.
I soggetti titolari delle autorizzazioni all’impiego di
radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizione a
scopo medico, già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n.185 (Sicurezza degli impianti e protezione
sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare), devono
chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti medesimi secondo le
modalità di cui all’articolo 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le norme del decreto.
La
presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15
dicembre 2008